Nel prendere atto di alcuni comunicati che affermano la non obbligatorietà dell’ECM per gli psicologi liberi professionisti, si rappresenta quanto segue.
L’obbligo di seguire percorsi di formazione continua in medicina, da ultimo ribadito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario.
Poiché a normativa vigente lo psicologo è inquadrato fra le professioni sanitarie (cfr. elenco delle professioni sanitarie riportato su sito del Ministero della Salute al link http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto ), si ritiene che gli psicologi che svolgono attività riconducibili alla tutela della salute debbano adempiere agli obblighi ECM al pari degli altri professionisti sanitari, a prescindere dal regime professionale in cui operano.