La Commissione nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 4 febbraio 2021, ha espresso il seguente orientamento interpretativo relativo allo svolgimento dell’attività ECM denominata Formazione sul Campo (FSC).
La "Formazione sul Campo" si caratterizza per lo svolgimento in "contesti lavorativi qualificati", secondo quanto statuito dai "Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM", parte integrante dell’Accordo S/R del 2 febbraio 2017, nonché dall’ "Allegato E" in materia di formazione sul campo.
Si tratta, in altri termini, di attività di formazione che hanno luogo all’interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.
Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare, la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di "convegni, congressi e altri eventi" statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 1, co. 10, l. o).
A tal riguardo si rappresenta che le circolari del Ministero della salute del 23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021, in materia di "indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione In sicurezza dei soccorritori", specificano che "la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative".
Resta ferma la responsabilità del provider nell’organizzazione e nell’erogazione dell’evento FSC che deve avvenire nel rigoroso e completo rispetto delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in atto.