L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la Delibera n. 831 del 03/08/2016, ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (Download allegato).
Il Piano disciplina i "Soggetti tenuti all’adozione di misure di prevenzione della corruzione" (par. 3, pag. 12 e ss) riconducendoli all’alveo di "Pubbliche amministrazioni", "Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati" e "Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati".
Il PNA prevede inoltre una specifica sezione dedicata al settore della "Sanità" (pag. 79 e ss.). In questo contesto, l’Autorità ha disciplinato gli "Acquisti In ambito sanitario" stabilendo, nel paragrafo
"1. Misure per la gestione dei conflitti di interessi nei processi di procurement in sanità" e
"1.1 Possibili ambiti di conflitto di interesse" nell'ambito della sponsorizzazione di attività.
Nello specifico sono individuati:
- i casi in cui la formazione dei professionisti sia sponsorizzata con fondi provenienti da imprese private, per i quali le aziende (sanitarie) predispongono procedure che prevedano che le richieste di sponsorizzazione siano indirizzate direttamente alla struttura indicata dall’azienda (es. Direzione Sanitaria) e non ai singoli professionisti o a loro associazioni private e che tali richieste non siano mai nominative, dovendo essere l’azienda (sanitaria) a indicare e autorizzare i dipendenti idonei a beneficiarne (in relazione al ruolo organizzativo, al bisogno formativo, ecc.);
- le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni sono utilizzate attraverso l’istituzione di un fondo dedicato alla formazione dei professionisti, da gestire secondo criteri di rotazione, imparzialità e con modalità che garantiscano la piena trasparenza.
Nelle ipotesi considerate dalla citata Delibera, pertanto, ove si tratti di formazione accreditata ai fini ECM, è da ritenersi applicabile la disciplina sopra menzionata.