Le attività formative svolte all’estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un’effettiva e adeguata comparazione interculturale.
Il riconoscimento del 100% dei crediti formativi fino ad un massimo di 50 crediti per attività formativa non erogata da provider e svolta all’estero è subordinato all’inserimento dell’ente formatore nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF), su proposta della Sezione V e previa valutazione della Commissione nazionale per la formazione continua.
Un Ente può essere inserito nella LEEF solo se:
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ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla Delibera della CNFC del 25 ottobre 2018 ;
- è di comprovato rilievo internazionale;
- ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca o l’erogazione di prestazioni sanitarie;
- non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario;
- non è accreditato nell’ordinamento italiano come provider ECM.