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L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo
le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo
individuale triennale.
La frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo
delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata
dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva
frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo
per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX) ai
seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o
all’estero:
- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che
erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre
1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed
integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto
1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione
dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11
dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e
successiva rivalidazione degli stessi;
- corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità
del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti
dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7
febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della
formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di
chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".
I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti
alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e
attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del
triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora
la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al
professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione
dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata
di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.
La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni
3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal
MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero.
L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per
ciascun anno di attribuzione.
Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del
soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI),
applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.
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