In merito ai criteri per l’attribuzione dei crediti formativi relativi alla formazione individuale svolta all’estero, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012, sulla base degli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 19 aprile 2012, ha stabilito che:
l'Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento acquisisce la documentazione del corso e, in base al numero delle ore di programma, rilascia l’attestato ECM considerando il 50% dei crediti con l’ipotesi di 1 credito per ora di formazione; se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.
- Esempio 1: 50 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
- Esempio 2: 70 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
- Esempio 3: 15 ore di formazione all’estero = 7,5 crediti ECM
Nel caso il professionista non sia iscritto a nessun Ordine/Collegio/Associazione professionale, potrà inviare la documentazione alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua tramite una procedura informatizzata le cui modalità saranno successivamente comunicate.
(aggiornato 11/03/2013)