Archivio Comunicati

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 7 marzo 2024, ha approvato la delibera in materia di dossier formativo per il triennio 2023-2025.

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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 17 gennaio 2024, ha approvato la delibera sulla fattispecie di esonero per il "Corso di formazione manageriale."

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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 17 gennaio 2024, ha approvato la delibera sulla riduzione dell'obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei Comuni coinvolti dall'emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui alla delibera del consiglio dei ministri del 3 novembre 2023.

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La Commissione Nazionale Formazione Continua, nella seduta del 17 gennaio 2024, ha approvato il Programma Nazionale ECM 2023-2025.

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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 8 novembre 2023 ha approvato la delibera sulle tematiche di interesse nazionale.

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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 8 novembre 2023, ha approvato la delibera sulla riduzione dell’obbligo formativo per i professionisti che hanno svolto la loro attività professionale nei territori dei comuni coinvolti dall’emergenza dovuta agli eventi alluvionali, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 8 novembre 2023, ha approvato la delibera sull’obbligo formativo dei massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2019.

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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 8 novembre 2023, ha approvato la delibera sull’obbligo formativo per il triennio 2023/2025 e sulla possibilità di spostamento crediti al triennio precidente.

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Si invita a prendere visione della scheda in allegato relativa alla modifica degli eventi prima infanzia.

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La CNFC nella riunione dell'8 giugno 2022 ha approvato la modifica del punto 11 "Docenza, tutoring e altri ruoli" del documento dei "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM".

In particolare, la delibera estende il riconoscimento dei crediti ECM a ulteriori soggetti coinvolti nell'erogazione degli eventi ECM.
Le suddette modifiche saranno operative dal 01/01/2023 essendo subordinate all'implementazione dei sistemi informatici da parte delle Regioni.

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La CNFC nella riunione del 22 aprile 2022 ha adottato la delibera in materia di sperimentazione clinica dei medicinali in cui è data rilevanza anche alla medicina di genere e all'età pediatrica, alla comunicazione tra il medico e il paziente, agli aspetti etici e deontologici e multiprofessionali.

Le suddette modifiche saranno operative dal 01/01/2023 essendo subordinate all'implementazione dei sistemi informatici da parte delle Regioni.

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La CNFC nella riunione dell'8 giugno 2022 ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all'art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, procederà all'applicazione automatica della riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.
Tale bonus sarà visualizzabile all'interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera in materia di "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art. 7)".

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera avente ad oggetto la modifica dei par. 3.1 - 3.2.1- 3.3.- 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario. Le modifiche di cui alla presente delibera si applicano dal triennio formativo 2020-2022.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha approvato la delibera di modifica della disciplina attualmente vigente in materia di "Sperimentazioni Cliniche".
Al fine di rendere operative le modifiche ivi indicate, le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2022.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all’ obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal prossimo triennio 2023-2025.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 febbraio 2022, ha adottato la delibera che attribuisce ai professionisti sanitari, che nel triennio in corso abbiano acquisito crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali, un bonus per il prossimo triennio formativo 2023-2025, pari al numero dei crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2020-2022 nelle predette tematiche, fino a un massimo di 10 crediti.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che proroga, fino al 31 dicembre 2022, l’utilizzo della modalità formativa della "RES-Videoconferenza" per gli utenti che si connettono individualmente all’evento ECM.

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Con riferimento alla tematica relativa alle c.d. "letture sponsorizzate", si rappresenta che la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della seduta del 27 gennaio 2022, ha adottato su proposta del Comitato di Garanzia, le seguenti linee guida rivolte ai provider accreditati ai sistemi ECM, al fine di evitare che tale prassi possa compromettere la trasparenza e l’imparzialità dei contenuti formativi degli eventi ECM.

Si rappresenta che tali letture devono svolgersi in un contesto temporale o di luogo diverso rispetto a quello in cui ha sede l’evento. 
Pertanto, con riguardo al profilo temporale tali letture possono essere realizzate solo a conclusione della singola giornata formativa o al termine dell’evento ECM. 
Alternativamente, le eventuali letture sponsorizzate dovranno svolgersi al di fuori o, comunque, in un’aula diversa rispetto a quella in cui ha sede l’evento.  

Infine, nel rispetto della normativa ECM ed, in particolare, degli artt. 76 e 77 dell’Accordo S/R del 2 febbraio 2017 e del par. 4.16 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM, il provider deve assicurare che tali "letture" abbiano contenuti formativi e non si concretizzino, diversamente, in interventi nel campo pubblicitario e del marketing promozionale di prodotti di interesse sanitario, in favore di soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano o pubblicizzano prodotti di interesse sanitario. 

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 12 novembre 2021, ha adottato la delibera, che si allega, in materia di radioprotezione del paziente.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, ha adottato la delibera, che si allega, in materia di assolvimento dell’obbligo formativo.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, secondo quanto convenuto nel corso della riunione del 9 dicembre 2021, con riferimento ai provider che svolgono anche attività editoriale, comunica quanto segue.

Fermo restando i divieti e i limiti di cui agli artt. 45, comma 3, lett. a) e 77 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017, nonché quelli di cui al par. 4.19 del Manuale Nazionale di accreditamento eventi ECM, ai provider ECM che sono anche case editrici si applicano i seguenti principi e criteri:

  1. nell’attività editoriale è consentita la pubblicità di loghi, marchi o prodotti delle imprese aventi interessi commerciali in ambito sanitario effettuata attraverso la conclusione di contratti con le citate imprese aventi ad oggetto la concessione di spazi pubblicitari all’interno della rivista o del manuale. A tale fine, si precisa che l’attività pubblicitaria sopra esposta, per essere conforme alla normativa ECM, deve essere direttamente riconducibile all’azienda avente interesse commerciale in ambito sanitario e l’attività editoriale deve essere tenuta nettamente separata da quella formativa ECM;
  2. la pubblicità dei prodotti, loghi o marchi relativi a prodotti di interesse sanitario, derivante dai rapporti contrattuali di cui al punto 1, deve essere nettamente separata dall’attività formativa ECM e in nessun caso possono essere diffusi, o veicolati anche indirettamente in forma di materiale didattico, ai discenti di eventi ECM organizzati dal medesimo provider/casa editrice, i prodotti editoriali contenenti la pubblicità di cui al punto 1;
  3. il provider ECM che sia casa editrice, qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 1, è tenuto a rendere noti all’Ente accreditante i rapporti contrattuali di concessione di spazi pubblicitari d’interesse sanitario, al fine di consentire l’annotazione nell’Albo dei provider e un costante monitoraggio da parte dell’ente accreditante;
  4. all’interno dei siti internet delle case editrici, ove vi sia anche il collegamento o la pubblicizzazione degli eventi formativi ECM, è consentita esclusivamente la pubblicità relativa a loghi o marchi delle imprese aventi interessi commerciali in ambito sanitario;
  5. i provider ECM che svolgono anche attività editoriale sono tenuti a rispettare gli standard di qualità e appropriatezza dei contenuti scientifici, ai sensi dell’art. 63, comma 2, dell’Accordo Stato – Regioni, il quale prevede che "Il provider deve erogare eventi il cui contenuto scientifico è attuale e aggiornato al momento In cui viene fruito dai discenti, anche nel caso In cui si tratti di formazione a distanza".In tal senso è opportuno che anche l'attività editoriale svolta dai provider, seppur diversa da quella accreditata ECM, si caratterizzi per contenuti efficaci, appropriati, scientificamente aggiornati, equilibrati e basati sull’evidenza scientifica.

La CNFC, nel corso della riunione del 12 novembre 2021, ha stabilito che gli Ordini e le Federazioni, nel prevedere le ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni, ne diano comunicazione alla Commissione trasmettendo il documento "ULTERIORE TIPOLOGIA DI AUTOFORMAZIONE" all’indirizzo PEC ecm@pec.agenas.it

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 23 settembre 2021, ha adottato la delibera, che si allega, in materia di dossier formativo.

In particolare, la delibera prevede le seguenti novità:

  • Aggiornamento delle disposizioni in materia di dossier formativo al triennio 2020/2022;
  • Possibilità di costituire il dossier formativo in tutti e tre gli anni del triennio;
  • Possibilità di modificare il dossier formativo una sola volta per ciascun anno del triennio di riferimento, a partire dall’anno di costruzione.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 23 giugno u.s., ha disposto la modifica della delibera del 4 febbraio 2021 inerente l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 22 aprile 2021, ha adottato la delibera che si allega.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dell’11 marzo u.s., ha adottato la delibera che si allega.
Si precisa che la medesima entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

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Acquisizione della scheda di qualità mediante il portale myECM

A partire dal 1° luglio p.v., i provider accreditati dalla Commissione nazionale dovranno utilizzare il modello della scheda di qualità percepita allegato alla delibera di cui sopra.

Dalla medesima data i professionisti sanitari iscritti al portale myECM potranno trasmettere la scheda di qualità degli eventi erogati da provider nazionali direttamente all’ente accreditante seguendo le indicazioni riportate nell’avviso contenente le istruzioni operative per procedere alla compilazione online della scheda.


Inserimento dei riferimenti bibliografici nel sistema informatico ECM

Dal 1° luglio 2021 i provider nazionali potranno aggiungere i riferimenti bibliografici all’interno della sezione "Inserimento eventi" del portale https://ape.agenas.it secondo le modalità descritte nell’avviso recante le indicazioni operative per l’inserimento a sistema della bibliografia.

Tale sperimentazione sarà oggetto di monitoraggio da parte della Commissione nazionale.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dell’11 marzo u.s., ha adottato la delibera che si allega. Si precisa che la medesima si applica agli eventi inseriti a sistema a partire dal 1°giugno 2021.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, secondo quanto convenuto nel corso della riunione del 4 febbraio 2021, con riferimento agli eventi FAD svolti senza l'attribuzione dei crediti o in assenza di partecipanti, al fine di consentire la rendicontazione di tale tipologia di eventi, comunica quanto segue.
Il provider potrà inserire all’interno della schermata di pagamento del sistema ECM il dato "0 partecipanti effettivi". In questo modo sarà possibile attribuire crediti unicamente ai docenti, relatori e tutor che andranno inseriti all’interno del rapporto finale.
In alternativa, il provider potrà selezionare l'opzione "evento svolto senza il rilascio di crediti" qualora non debbano essere rilasciati crediti né ai discenti né ai docenti.
In entrambi i casi sarà applicata la fascia minima di contributo prevista per gli eventi svolti con un partecipante.
Resta nella disponibilità del provider l’opzione di cancellazione dell’evento, ove ritenuto opportuno.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 4 febbraio u.s., ha adottato la delibera che si allega.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 4 febbraio u.s., ha adottato la delibera che si allega.

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Si allega, altresì, il Manuale in oggetto, consultabile anche nella sezione "Normativa" del sito.

Download "Manuale delle verifiche dei provider"

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 4 febbraio u.s., ha adottato la delibera che si allega.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 4 febbraio u.s., ha adottato la delibera che si allega.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 4 febbraio u.s., ha adottato la delibera che si allega.

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La Commissione nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 4 febbraio 2021, ha espresso il seguente orientamento interpretativo relativo allo svolgimento dell’attività ECM denominata Formazione sul Campo (FSC).
La "Formazione sul Campo" si caratterizza per lo svolgimento in "contesti lavorativi qualificati", secondo quanto statuito dai "Criteri di attribuzione dei crediti alle attività ECM", parte integrante dell’Accordo S/R del 2 febbraio 2017, nonché dall’ "Allegato E" in materia di formazione sul campo.
Si tratta, in altri termini, di attività di formazione che hanno luogo all’interno del contesto lavorativo del discente e al quale sono strettamente connesse, finalizzate a migliorare le competenze professionali nello specifico ambito di pertinenza.
Considerato, dunque, che la formazione sul campo (FSC) esplica la propria efficacia negli ambiti lavorativi ove quotidianamente il personale sanitario si trova ad operare, la stessa appare esulare dal divieto di svolgimento di "convegni, congressi e altri eventi" statuito dal DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 1, co. 10, l. o).
A tal riguardo si rappresenta che le circolari del Ministero della salute del 23 giugno 2020 e del 7 gennaio 2021, in materia di "indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione In sicurezza dei soccorritori", specificano che "la formazione continua del personale sanitario dei sistemi di emergenza territoriale non può essere sospesa o rimandata, per evidenti motivi di mantenimento della capacità operative".
Resta ferma la responsabilità del provider nell’organizzazione e nell’erogazione dell’evento FSC che deve avvenire nel rigoroso e completo rispetto delle prescrizioni adottate dalle competenti autorità in materia di gestione dell’emergenza sanitaria in atto.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 22 luglio u.s., ritenuto di inserire tra le tematiche speciali di interesse nazionale la "medicina di genere", ha adottato la delibera che si allega.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 10 giugno u.s., prima di procedere alla discussione dei punti dell’odg, si è unita nel doloroso ricordo della scomparsa dottor Roberto Stella, componente della Commissione nazionale per la formazione continua, Presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Varese, responsabile nazionale della formazione della FNOMCeO e Presidente nazionale della SNAMID, società scientifica della medicina generale, venuto a mancare a causa del COVID-19.

La Commissione nazionale ha manifestato un sentito ringraziamento al dott. Roberto Stella per la professionalità manifestata nel tempo nel suo lavoro e nell’ambito della formazione, auspicando la prosecuzione dei lavori intrapresi dallo stesso con grande passione e competenza.

E’ stato inoltre manifestato un profondo ringraziamento a tutti i professionisti sanitari che, nel periodo emergenziale che ha colpito l’intero paese, hanno operato e continuano ad operare incessantemente in prima linea per il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale dimostrando ogni giorno preparazione, dedizione ed umanità.

E’ stato proprio grazie ai professionisti della salute che il sistema ha risposto sinergicamente in un momento storico così difficile.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 10 giugno u.s., ha adottato la delibera che si allega.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione della riunione del 10 giugno u.s., ha deliberato di chiedere alle istituzioni governative e parlamentari, la necessità di modificare, nel primo provvedimento normativo utile, la norma introdotta nel cd. "decreto scuola" che prevede come già acquisti i crediti ECM per l’anno 2020. (art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.)

La Commissione ritiene senz’altro condivisibile prevedere come già acquisiti i crediti formativi ECM, qualora i professionisti della salute abbiano portato avanti la loro attività durante l’emergenza Covid-19, quale doveroso riconoscimento per il lavoro prezioso svolto da tutti gli operatori sanitari che, impegnati nella lotta contro il nuovo virus, hanno fatto dell’attività professionale la loro stessa fonte di aggiornamento. Tuttavia, la norma in questione fa riferimento solo ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti, ricomprendendovi erroneamente soltanto le professioni sanitarie menzionate nella legge del 1992 che istituiva l’obbligo ECM, mentre ad oggi rientrano nell’obbligo ECM anche tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 3 del 2018 ovvero ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, chimici, fisici, biologi e psicologi.

Non vi è dubbio che tutti i professionisti sanitari hanno contribuito all’emergenza Covid-19, in condizioni non sempre di piena sicurezza, mettendo a rischio la loro incolumità e che il nostro Servizio Sanitario Nazionale si poggia sul contributo sinergico delle diverse e peculiari competenze di tutti i professionisti della Salute, ed è necessario che tutte queste competenze siano armoniosamente e di pari passo sviluppate con la formazione e con l’aggiornamento.

La Commissione nazionale, inoltre, anche al fine di consentire a tutti gli operatori e i professionisti del settore di continuare a erogare e svolgere la formazione e l’aggiornamento, tenuto conto che l’obbligo formativo ECM è su base triennale e non annuale, chiede che il riconoscimento dei 50 crediti sia riferito al triennio 2020-2022. Si allega il testo della delibera adottata.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 10 giugno u.s., ha adottato la delibera che si allega.

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Su indicazione del Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua, in riferimento alle richieste pervenute circa la possibilità di prevedere uno spazio virtuale dedicato alle aziende sponsor negli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza o in videoconferenza, si comunica quanto segue.

In tali eventi il provider può pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor può prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all’ambiente di erogazione dei contenuti dell’evento.
Il provider come noto non può gestire e consentire l’accesso a questo spazio nell’ambito del percorso formativo (non prima, non dopo, non durante l’intervallo). All’atto dell’iscrizione il provider può fornire al partecipante il link allo spazio dello sponsor (il suo spazio espositivo ‘virtuale’ esternalizzato rispetto all’erogazione dell’evento), che lo gestirà in analogia con quanto accade per gli eventi residenziali (pubblicità svolta dallo sponsor al di fuori dell’aula) secondo quanto previsto dal Manuale nazionale di accreditamento par. 4.18.
Per tali eventi gli eventuali rappresentanti dell’azienda sponsor possono assistere passivamente all’evento nella misura di massimo 2 incaricati, a condizione che la piattaforma utilizzata abbia modo di anonimizzare la lista discenti. In caso contrario lo sponsor avrebbe accesso all’elenco dei discenti e ciò sarebbe in conflitto con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2017 art. 80 comma 5.
Gli eventi di cui al presente comunicato saranno sottoposti ad un puntuale controllo per la verifica del rispetto della normativa.

In riferimento agli eventi in oggetto si rammenta che, come da delibera della Commissione nazionale del 12/02/2020 e da comunicato del 14/02/2020, è consentito l’inserimento fino a 5 giorni prima della data d’inizio.

Su indicazione del Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua, in riferimento al comunicato pubblicato in data 12/03/2020 ed in considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019, si comunica che il termine per l'inserimento del piano formativo 2020, della relazione annuale 2019 e del versamento del contributo annuale 2020, è posticipato al 31 maggio 2020.

Su indicazione del Segretario della Commissione nazionale per la formazione continua si comunica che in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni governative circa la sospensione degli eventi residenziali, è possibile richiedere la conversione della tipologia formativa da RES a FAD oppure da RES a RES-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico. Il provider, nella richiesta di modifica, è tenuto ad indicare la modalità di formazione a distanza, sincrona o meno, o videoconferenza, che intende adottare per la conclusione e lo svolgimento degli eventi, impegnandosi a verificare l'effettiva presenza dei discenti collegati in video ed a somministrare il questionario di verifica dell'apprendimento in modalità on-line entro 3 giorni dalla conclusione dell'evento.

Il numero dei crediti assegnato all'evento, ove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto. Tali indicazioni si applicano agli eventi con date di svolgimento che ricadono nel periodo di emergenza sanitaria come da provvedimenti governativi vigenti.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, si informano i provider che le scadenze per l'inserimento del piano formativo 2020, della relazione annuale 2019 e del versamento del contributo annuale 2020, sono prorogate al 30 aprile pv.

Il dottor Roberto Stella, componente della Commissione nazionale per la formazione continua, Presidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Varese, responsabile nazionale della formazione della FNOMCeO e Presidente nazionale della SNAMID, società scientifica della medicina generale, è venuto a mancare questa mattina 11 marzo 2020.

Il Presidente On.le Speranza, la Commissione nazionale, il Segretario dott.ssa Moro, nonchè la Segreteria esprimono alla famiglia con grande dolore sentite condoglianze per la perdita di un professionista esemplare, apprezzato da tutti.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 12 febbraio 2020, ha approvato la delibera in materia di Coronavirus 2019-nCoV.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022.

In riferimento a quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, par.3.7, lo spostamento dei crediti relativo al triennio formativo 2014-2016, acquisiti entro il 31 dicembre 2019, è consentito fino al 31 dicembre 2020.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera in materia di Sperimentazioni cliniche.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera in materia di Cannabis terapeutica.

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Si rappresenta che la Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina durante la riunione del 25 luglio 2019 ha deliberato che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge dell’11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 luglio u.s., ha adottato la delibera (in allegato) in materia di riduzione debito formativo:

per i professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, allegati 1,2 e 2-bis, corrisponde a quanto segue:

  • Una riduzione del debito formativo di n. 25 crediti per il triennio 2014-2016;
  • Obbligo formativo di n. 75 crediti per il triennio 2017-2019.

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Si comunica che, per l'implementazione del Dossier Formativo valido per il triennio 2017-2019, la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 luglio 2019, ha approvato una delibera integrativa della precedente regolamentazione del 14 dicembre 2017.

La delibera consente di usufruire di un bonus di 30 crediti per la costruzione del dossier formativo fino al 31/12/2019 per il triennio 2017-2019.

Si ricorda che la possibilità di programmare la formazione attraverso l'utilizzo del Dossier Formativo riguarda tutti i professionisti sanitari ed i loro rispettivi gruppi di appartenenza, quali le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali.

Di seguito si allega delibera.

Download Delibera integrativa Dossier Formativo

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 22 gennaio 2019, con riferimento agli eventi esteri non organizzati da provider accreditati in Italia che si svolgono in lingua straniera e negli Stati esteri limitrofi a Regioni e Province Autonome nelle quali lo Statuto prevede il bilinguismo, ha autorizzato temporaneamente la possibilità per tali Regioni o Province Autonome di accreditare tali eventi formativi come eventi regionali o provinciali.

Si rappresenta che la suddetta autorizzazione resterà in vigore fino alla data di adozione di una delibera definitiva in materia.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha adottato la presente deliberazione relativamente all'obbligo formativo, nel triennio 2017-2019, per le professioni sanitarie di chimico, fisico e biologo.
Si specifica che la presente delibera va ad integrare le disposizioni contenute nel "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario".

Download allegato

L’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, a cui spetta la gestione amministrativa e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, così come disposto dall’articolo 7 comma 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 "La formazione continua nel settore salute", in attesa della ricostituzione della Commissione nazionale, fornisce le seguenti indicazioni operative ai provider e ai professionisti sanitari riguardo l’erogazione e la rendicontazione di attività formative destinate a professioni sanitarie entrate a pieno titolo in ambito sanitario a seguito dell’entrata in vigore della legge n.3/2018.

In attesa di poter sottoporre agli organismi competenti la variazione della "traccia elettronica comune", così come previsto dal comma 6 dall’articolo 33 dell’Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, si invita a selezionare le professioni/discipline ‘generali’ attualmente esistenti. La variazione a tali elenchi, che sarà proposta alla prima riunione degli organismi competenti, attuerà la prevista estensione dell’elenco delle discipline delle sopraindicate professioni.

Pertanto, in attesa di questa estensione, si invita a selezione le attuali voci previste, che in questa fase transitoria possono essere considerate comprensive di tutte le discipline della professione indicata:

  • Biologo (codice professione: 6; codice disciplina: 68 – Biologo)
  • Chimico (codice professione: 7; codice disciplina: 76 – Chimica analitica)
  • Fisico (codice professione: 8; codice disciplina: 79 – Fisica sanitaria)
  • Psicologo (codice professione: 5; codice disciplina: 77 – Psicoterapia e codice disciplina: 78 – Psicologia)

Per tali professioni, Agenas inoltre ricorda la possibilità di poter usufruire della formazione destinata ad altre professioni/discipline secondo le attinenze riepilogate dalla tabella "Allegato H" del documento delle "Specifiche funzionali del tracciato contenente i crediti attribuiti ai partecipanti di attività formative ECM" (LINK - versione 1.18) che si invita a consultare.

La Commissione nazionale per la formazione continua, sulla base di quanto rappresentato dalla sub-area rischio clinico della Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, con la quale verranno sviluppate le conseguenti sinergie informative, ha approvato la pubblicazione del presente comunicato per fornire indicazioni operative ai provider riguardo gli eventi che riguardano concetti, metodi e strumenti tipici della gestione del rischio, al fine di garantire uniformità nell’attribuzione degli obiettivi formativi da parte dei provider.

La Commissione nazionale per la formazione continua ritiene che, al momento dell'accreditamento ECM, tali eventi debbano essere associati all’obiettivo formativo n° 6 "Sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale". Pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, si ritiene utile indicare le tematiche che rientrano in tale obiettivo:

  • principi/metodi e strumenti del rischio clinico/sicurezza delle cure (compresi aspetti attinenti al rischio infettivo)
  • misurazione/valutazione per la mappatura del rischio clinico/sicurezza delle cure
  • incident reporting (segnalazione di pericoli, errori, quasi eventi/near miss, eventi, eventi avversi) e relativi flussi informativi
  • segnalazione di eventi sentinella/flusso SIMES (Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità)
  • strumenti di analisi reattiva di accadimenti: Significant Event Audit (SEA)/audit di gestione del rischio clinico/audit di analisi di eventi, Root Cause Analysis (RCA)
  • FMEA/FMECA (Failure Mode and Effects Analysis/Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis)
  • Safety WalkRounds (SWR)/visite per la sicurezza
  • osservazione diretta dell’effettuazione di pratiche per la sicurezza
  • check list di sala operatoria/safety surgical check list (SSCL)
  • raccomandazioni ministeriali/regionali per la sicurezza delle cure
  • buone pratiche per la sicurezza delle cure
  • responsabilità professionale/gestione dei sinistri/contenzioso
  • comunicazione per la sicurezza delle cure nella gestione del rischio (ad esempio: comunicazione degli eventi avversi/eventi sentinella; passaggio di consegne)

(aggiornato 29/01/2019)

La Commissione nazionale per la formazione continua, nella seduta del 25 ottobre 2018, ha adottato la presente deliberazione in materia di Attività ECM svolte all'estero.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione degli eventi ECM", disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS e l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

Per le regioni o province autonome che non hanno adottato un proprio manuale regionale le disposizioni del manuale nazionale si applicano dal 1° gennaio 2019 mentre per le altre regioni o province autonome, fatta salva la possibilità di adottare manuali regionali secondo le procedure di cui all’'art. 47 dell'Accordo Stato-Regioni del 2017, le disposizioni del manuale nazionale dovranno essere recepite entro il 30 giugno 2019. Analogamente, le disposizioni del manuale nazionale si applicano dal 1° gennaio 2019 per i nuovi provider mentre per i provider accreditati provvisoriamente, standard o rinnovati standard le disposizioni del manuale nazionale che prevedono ulteriori o differenti requisiti per l'accreditamento o ulteriori adempimenti soggetti a verifiche da parte della Commissione e dei suoi organismi ausiliari dovranno essere recepite entro il 30 giugno 2019.

Il 'Manuale', unitamente agli allegati che lo compongono, è consultabile alla sezione 'Normativa'.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", disponendone la pubblicazione sul sito AGENAS e l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

Il 'Manuale', unitamente agli allegati che lo compongono, è consultabile alla sezione 'Normativa'.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha approvato la modifica ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" per consentire l'incremento di 0.3 crediti/ora alle attività di Formazione a distanza (FAD) che trattano argomenti su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o per le tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale.

La modifica ai "Criteri", proposta dalla Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 27 settembre 2018, è stata successivamente condivisa dal Comitato Tecnico delle Regioni (CTR), secondo quanto previsto dall'articolo 31 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017.

La modifica si applica agli eventi che saranno validati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM (eventi validati a partire dal 2019)

Si comunica l’apertura della procedura di pre-registrazione all’ evento nazionale in materia di formazione continua nel settore salute presso l’Auditorium della Tecnica di Roma sito in via U. Tupini n. 65 organizzato dalla Commissione nazionale per la formazione continua con il supporto di AGENAS.

Si comunica che ci si potrà iscrivere anche in loco, salvo che non si superi i 1000 partecipanti per ciascuna giornata: in tal caso potranno accedere coloro che si sono pre-iscritti tramite i Servizi online Agenas, mentre coloro che non sono pre-iscritti potranno accedere solo previa verifica della disponibilità dei posti nell’Auditorium.

Il programma è in fase di ultimazione e sarà pubblicato dopo il 27 novembre 2018.

La due giorni vuole essere un’occasione per presentare ai provider e agli operatori sanitari le normative di recente adozione, nonché i nuovi strumenti sia quelli già implementati sia quelli in via di adozione al fine di razionalizzare e semplificare il sistema ECM ed elevare, al contempo, la qualità dell’offerta formativa complessiva.

Tra le tematiche della prima giornata, a partire dalle ore 10.00, vi sarà l’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 2017 con la presentazione del "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM" ed il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", il dossier formativo e l’impatto sulla formazione continua della legge n. 3 del 2018.

La seconda giornata riguarderà lo sviluppo dei sistemi di controllo, verifica e valutazione della formazione accreditata ECM da parte della Commissione nazionale per la formazione continua e dei suoi organismi ausiliari.
Nel corso dell’evento saranno allestite postazioni dedicate a provider e professionisti sanitari per porre quesiti e domande alla Commissione nazionale per la formazione continua, che saranno oggetto di una discussione finale. In entrambe le giornate è previsto che i lavori termineranno alle ore 18.

Il prossimo 11 e 12 dicembre avrà luogo presso l’Auditorium della Tecnica di Roma, sito in via U. Tupini n. 65, un evento nazionale in materia di formazione continua nel settore salute, organizzato dalla Commissione nazionale per la formazione continua con il supporto di AGENAS.

La due giorni vuole essere un’occasione per presentare ai provider e agli operatori sanitari le normative di recente adozione, nonchè i nuovi strumenti sia quelli già implementati sia quelli in via di adozione al fine di razionalizzare e semplificare il sistema ECM ed elevare, al contempo, la qualità dell’offerta formativa complessiva.

Tra le tematiche della prima giornata vi sarà l’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 2017 con la presentazione del "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM" ed il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", il dossier formativo e l’impatto sulla formazione continua della legge n. 3 del 2018.

La seconda giornata riguarderà lo sviluppo dei sistemi di controllo, verifica e valutazione della formazione accreditata ECM da parte della Commissione nazionale per la formazione continua e dei suoi organismi ausiliari.

Nel corso dell’evento saranno allestite postazioni dedicate a provider e professionisti sanitari per porre quesiti e domande alla Commissione nazionale per la formazione continua, che saranno oggetto di una discussione finale nell’ottica di agevolare un dialogo costante e continuo tra la Commissione nazionale e tutti gli stakeholder del sistema.

Sul sito ECM dell'AGENAS sarà possibile, dopo il 23 novembre p.v., trovare il programma definitivo ed ogni informazione relativa alla manifestazione, ed effettuare una pre-registrazione utile all’accesso al sito congressuale.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s., ha adottato una Delibera (all. 1) finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM.

Nello specifico, sono state approvate alcune modifiche che prevedono la possibilità per tutti i professionisti di poter recuperare i crediti relativi al triennio 2014-2016, nel caso non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale nello scorso triennio. È stato deliberato, inoltre, l’ampliamento della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione per il triennio 2017-2019 che passa dal 10 al 20%. In allegato il testo della Delibera con il dettaglio dei provvedimenti adottati.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 27 settembre u.s. ha adottato una delibera (all. 1) nella quale ha ritenuto, su specifica richiesta del Ministero della salute, di inserire tra le tematiche speciali di interesse nazionale la "antimicrobico-resistenza".

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dello scorso 12 aprile 2018, ha voluto ribadire che, nell’organizzazione dei singoli eventi formativi, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, i contenuti proposti dai provider devono sempre essere coerenti con la professione sanitaria destinataria degli stessi e modulati sulla base delle diverse competenze in caso di professioni trasversali. Questo per garantire un collegamento diretto dell’attività formativa ECM con la professione esercitata. La Commissione ricorda, inoltre, che è compito del provider chiarire al professionista sanitario che l’attestato di partecipazione ECM non costituisce titolo abilitante per l’esercizio delle attività trattate.

AGENAS apre la consultazione pubblica sul documento "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario", concernente la disciplina nazionale E.C.M., stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua, specificatamente rivolta al professionista sanitario secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera u) dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute". Al documento di AGENAS in questa fase di consultazione, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Pertanto, è vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti del documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque forma, senza previa autorizzazione scritta di AGENAS.

Le osservazioni e/o proposte sul documento "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" dovranno pervenire alla Commissione nazionale per la formazione continua entro le ore 23.59 del 25 luglio 2018, esclusivamente mediante apposita procedura on-line http://consultazioni.agenas.it da effettuarsi previa registrazione http://servizi.agenas.it/Registrazione.aspx. Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni e/o proposte, i contributi inviati in altre modalità (e-mail o cartaceo) ed oltre i termini non saranno presi in considerazione e verranno analizzate solamente le osservazioni e/o le proposte pertinenti e non eccedenti gli argomenti del documento oggetto della presente consultazione.

Le osservazioni e/o proposte pervenute, che non saranno comunque vincolanti per le scelte pubbliche, potranno essere oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'AGENAS, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza. L’amministrazione renderà pubblico l’esito della consultazione attraverso un rapporto di sintesi che verrà pubblicato sul sito istituzionale di AGENAS.

Si informano i provider che, a partire dal 23/05/2018, è attiva, all’interno dell’area dedicata nel sistema ECM, una nuova funzione per l’inserimento della scansione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo alle spese. L’allegato (acquisito tramite scanner, in formato PDF e non firmato digitalmente) è obbligatorio e dovrà essere inserito contestualmente agli estremi del versamento. Saranno accettate stampe da internet solo nei seguenti casi: stampa contestuale o successiva alla data di valuta del beneficiario; stampa riportante la dicitura "eseguito", se prevista dall’Istituto; stampa riportante il numero di CRO o equivalenti. Non saranno accettate liste movimenti.

Si comunica che, al fine di continuare il percorso di semplificazione e razionalizzazione delle attività amministrative finalizzato al costante miglioramento delle comunicazioni con i provider, sono state apportate alcune modifiche al sistema informatico ECM di seguito elencate:

  • Previsione di una apposita comunicazione di presa in carico delle richieste inserite per segnalare all’utente l’avvio della procedura da parte della Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua;
  • Semplificazione delle tipologie di richiesta da inserire attraverso la funzione "comunicazioni";
  • Introduzione di un nuovo campo nella form dell’evento per l’inserimento dell’importo dell’eventuale supporto finanziario dello sponsor.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 15 marzo u.s., ha adottato una delibera (in allegato) nella quale ha ritenuto di indicare come tematica di interesse nazionale "la gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario".

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Si comunica che, per quanto riguarda gli eventi ECM inerenti l'alimentazione della prima infanzia e la relativa possibilità di sponsorizzazione, il sistema informatico AGENAS ECM ha subito alcune modifiche in attuazione delle indicazioni del Ministero della Salute relative all’applicazione dell’articolo 13 del DM 9 aprile 2009 che disciplina la materia (Comunicato AGENAS 12 luglio 2016).

Si allega di seguito lo schema della nuova disciplina vigente, con l’indicazione delle scadenze previste per l’inserimento a sistema degli eventi, delle eventuali modifiche consentite e della modulistica da utilizzare.

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Si comunica che, per l'implementazione del Dossier Formativo valido per il triennio 2017-2019, la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 14 dicembre 2017, ha approvato una delibera di modifica della precedente regolamentazione del 4 novembre 2016.

Si ricorda che la possibilità di programmare la formazione attraverso l'utilizzo del Dossier Formativo riguarda tuti i professionisti sanitari ed i loro rispettivi gruppi di appartenenza, quali le Aziende sanitarie pubbliche e private, gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali.

Di seguito potrete trovare i testi vigenti dell'ultima delibera di modifica e la versione aggiornata della precedente.

Download allegato 1: Delibera modificativa dossier formativo

Download allegato 2: Delibera dossier formativo 2018

Si comunica che la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 gennaio 2018, ha confermato la possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 a recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017. È possibile effettuare l’operazione autonomamente all’interno dell’area riservata ai singoli professionisti nel portale del Co.Ge.A.P.S..

A tal proposito si ricorda che, come riportato nel comunicato del "22/12/2016 - Completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016", i professionisti sanitari possono completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell' obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 14 dicembre u.s. ha adottato una delibera (all. 1) nella quale ha ritenuto di indicare come tematiche di interesse nazionale i vaccini e le strategie vaccinali, la responsabilità professionale e la fertilità.

La Commissione ha ritenuto, inoltre, di indicare a tutti gli esercenti le professioni sanitarie l’opportunità di conseguire, per il triennio 2017-2019, un numero di crediti sui vaccini e le strategie vaccinali pari a 10 crediti. Il professionista sanitario avrà diritto, per i crediti conseguiti nel triennio 2017-2019 su vaccini e strategie vaccinali, ad un bonus, per il triennio formativo 2020-2022, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti su tale tematica, fino ad un massimo di 10 crediti.

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la Delibera n. 831 del 03/08/2016, ha approvato il "Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (Download allegato)

Il Piano disciplina i "Soggetti tenuti all’adozione di misure di prevenzione della corruzione" (par. 3, pag. 12 e ss) riconducendoli all’alveo di "Pubbliche amministrazioni", "Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati" e "Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati".

Il PNA prevede inoltre una specifica sezione dedicata al settore della "Sanità" (pag. 79 e ss.). In questo contesto, l’Autorità ha disciplinato gli "Acquisti in ambito sanitario" stabilendo, nel paragrafo
"1. Misure per la gestione dei conflitti di interessi nei processi di procurement in sanità" e
"1.1 Possibili ambiti di conflitto di interesse" nell'ambito della sponsorizzazione di attività.

Nello specifico sono individuati:

  • i casi in cui la formazione dei professionisti sia sponsorizzata con fondi provenienti da imprese private, per i quali le aziende (sanitarie) predispongono procedure che prevedano che le richieste di sponsorizzazione siano indirizzate direttamente alla struttura indicata dall’azienda (es. Direzione Sanitaria) e non ai singoli professionisti o a loro associazioni private e che tali richieste non siano mai nominative, dovendo essere l’azienda (sanitaria) a indicare e autorizzare i dipendenti idonei a beneficiarne (in relazione al ruolo organizzativo, al bisogno formativo, ecc.);
  • le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni sono utilizzate attraverso l’istituzione di un fondo dedicato alla formazione dei professionisti, da gestire secondo criteri di rotazione, imparzialità e con modalità che garantiscano la piena trasparenza.
Nelle ipotesi considerate dalla citata Delibera, pertanto, ove si tratti di formazione accreditata ai fini ECM, è da ritenersi applicabile la disciplina sopra menzionata.

AGENAS apre la consultazione pubblica sul documento "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM", concernente la disciplina nazionale stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua relativa ai requisiti minimi e standard di accreditamento dei provider e alla disciplina generale sugli eventi ECM, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera s), dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute". Al documento di AGENAS in questa fase di consultazione, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Pertanto, è vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti del documento, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque forma, senza previa autorizzazione scritta di AGENAS.

Le osservazioni e/o proposte sul documento "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM" dovranno pervenire alla Commissione nazionale per la formazione continua entro le ore 24.00 del 22 gennaio 2018, esclusivamente mediante apposita procedura on-line http://consultazioni.agenas.it da effettuarsi previa registrazione http://servizi.agenas.it/Registrazione.aspx. Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni e/o proposte, i contributi inviati in altre modalità (e-mail o cartaceo) ed oltre i termini non saranno presi in considerazione e verranno analizzate solamente le osservazioni e/o le proposte pertinenti e non eccedenti gli argomenti del documento oggetto della presente consultazione.

Le osservazioni e/o proposte pervenute, che non saranno comunque vincolanti per le scelte pubbliche, potranno essere oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell'AGENAS, in forma non anonima, salvo che, negli appositi campi in fondo al modulo vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza. L’amministrazione renderà pubblico l’esito della consultazione attraverso un rapporto di sintesi che verrà pubblicato sul sito istituzionale di AGENAS.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre u.s. è stato pubblicato, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscenza a tutti i soggetti interessati, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "La formazione continua nel settore salute" (Rep.Atti n. 14/CSR), sancito il 2 febbraio 2017. Al riguardo, tra le novità del citato Accordo Stato-Regioni, si segnala, su indicazione del Comitato di garanzia per l'indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità, che l’art. 74, comma 2, stabilisce che "Il provider non può organizzare eventi formativi presso sedi, anche estere, rese disponibili da aziende aventi interessi commerciali In ambito sanitario", introducendo esplicitamente una nuova disciplina relativa alla sede dell’evento, la cui violazione può essere oggetto di procedimento sanzionatorio ai sensi dei seguenti artt. 85-95.

Si riporta di seguito il link relativo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-23&atto.codiceRedazionale=17A07862&elenco30giorni=false segnalando che l’Accordo, efficace dal 2 febbraio 2017, era stato già pubblicato sul sito della Conferenza Stato-Regioni, sul sito di AGENAS (al link ../ecm/normativa.aspx) e sul sito del Ministero della Salute.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 26 ottobre u.s., in relazione all’attuazione dei provvedimenti di "diniego-decadenza-sospensione-revoca" dell’accreditamento, ha specificato che, anche al fine di tutelare i professionisti iscritti ad eventi già programmati, saranno considerati comunque realizzabili dal provider destinatario del provvedimento tutti gli eventi programmati fino al settimo giorno dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 26 ottobre u.s., ha approvato una delibera inerente le "Pratiche e Medicine non convenzionali".
Gli eventi formativi che riguardano pratiche e medicine non convenzionali, di cui alla vigente normativa, possono essere accreditati solo se prevedono nel programma contenuti tecnico-scientifici basati su prove di efficacia e medicine basate su evidenze scientifiche. Le professioni destinatarie della formazione sono, nell’ambito delle rispettive competenze professionali, quelle di medico, odontoiatra, veterinario, farmacista. Fatta salva l’esclusiva competenza tecnica delle professioni di cui sopra, tali eventi possono essere destinati anche alle altre professioni sanitarie.
Gli eventi su pratiche e medicine non convenzionali diverse dalla fitoterapia, medicina omeopatica, omotossicologia, agopuntura, medicina tradizionale cinese, medicina ayurvedica e medicina antroposofica e da quelle inserite nei LEA regionali non sono accreditabili ai fini ECM.
Il metodo Mézières rientra tra le attività formative delle pratiche e medicine non convenzionali ed è proponibile per le figure professionali di medico nell’ambito delle specifiche discipline e del fisioterapista in conformità al richiamato obiettivo formativo.

In merito all’autoformazione, la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della citata riunione del 26 ottobre u.s., ha stabilito che, fermo restando il limite del 10% dell’obbligo formativo triennale, Federazioni, Ordini, Collegi e Associazioni professionali maggiormente rappresentative hanno la facoltà di prevedere e valutare ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Nell’ambito delle attività che la Commissione nazionale per la formazione continua, con il supporto di AGENAS, sta portando avanti al fine di porre in essere una semplificazione del sistema, con meno burocrazia per i professionisti ed i provider, nel rispetto dei principi cardine di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi, si comunica a tutti i provider quanto segue.

Al fine di agevolare l’attività di inserimento documentale nel sistema ECM, a decorrere dal 1° gennaio 2018, resterà in vigore l’obbligo di firma digitale esclusivamente per l’invio di:
1. Rapporto XML dei partecipanti
2. Dichiarazione del Legale rappresentante (punto 80)
3. Relazione annuale
4. Domanda di accreditamento standard e domanda di rinnovo dell’accreditamento standard

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018, non dovranno più essere firmati digitalmente i seguenti documenti:
1. I file da allegare nella fase di inserimento di tutti gli eventi (FAD, FSC, RES e Blended)
2. I file da allegare in Comunicazioni (rimane comunque la possibilità di poter scaricare gli allegati firmati digitalmente e inseriti in precedenza)
3. Gli atti di nomina e i CV dei responsabili del provider, dei componenti del comitato scientifico e gli allegati inerenti il provider (Statuto, Piano della qualità, ecc.) ad eccezione della Dichiarazione del Legale Rappresentante (punto 80)
4. Allegati richiesti per l’integrazione documentale
5. Delibera di accreditamento di Regione/PA relativa alla registrazione dei provider regionali.

Si informa che, dal 1° agosto 2017, il numero telefonico di assistenza 06.42749391 non è più attivo e verrà fornita puntuale e tempestiva assistenza agli utenti tramite i canali di comunicazioni di seguito elencati:

  • l’indirizzo email helpdesk@agenas.it, da utilizzare esclusivamente da parte dei provider (provvisori o standard) per tutte le richieste che necessitano di assistenza tecnico e/o funzionale e per richiedere informazioni di carattere generale, sul sistema, sullo stato del servizio, sulla normativa ECM;
  • l’indirizzo email ecm.professionistisanitari@agenas.it, utilizzabile esclusivamente dai professionisti sanitari, per informazioni sui crediti, per informazioni sul servizio MyEcm e per altre segnalazioni tecniche;
  • la funzione comunicazioni attiva nell’area privata del sistema di ciascun provider standard o provvisorio, riservata esclusivamente alle richieste di modifica di dati relativi agli eventi e/o al provider e richieste ufficiali rivolte alla Commissione nazionale per la formazione continua;
  • l’indirizzo email ecm@agenas.it, specifico per i soggetti che non sono né provider né professionisti sanitari, per quesiti di carattere generale;
  • l’indirizzo email ecmregioni@agenas.it, , utilizzabile da parte dei provider regionali ed aspiranti tali che si avvalgono dei sistemi informatici di AGENAS per richiedere informazioni di carattere generale in merito alla specifica normativa regionale in materia di ECM o ad eventuali segnalazioni tecniche inerenti la regione di appartenenza. Tali provider dovranno comunque utilizzare la funzione comunicazioni, accessibile dalla propria area riservata, per le comunicazioni ufficiali.

Contestualmente, al fine di migliorare la comunicazione con tutti gli utenti si chiede di attenersi alle seguenti modalità operative:

  • non inviare la stessa richiesta utilizzando più canali di comunicazione ma scegliere il canale più adatto secondo quanto sopra indicato; l’utilizzo non corretto dei canali suddetti potrebbe comportare un allungamento delle tempistiche di risposta;
  • utilizzare il proprio indirizzo PEC esclusivamente per note da indirizzare a ecm@pec.agenas.it ed unicamente nei casi in cui sia necessario (richieste specifiche da parte della Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua o specifiche procedure ove indicata tale necessità o richieste formali).

In riferimento alle richieste relative alla presentazione della domanda di rinnovo dell’accreditamento standard, si comunica ai provider quanto segue:

  • la possibilità di presentare la domanda di rinnovo dell’accreditamento standard verrà consentita ai provider tramite l’abilitazione di una funzione informatica all’interno del sistema ECM a seguito dell’invio di un’apposita comunicazione (anche tramite PEC) da parte della Segreteria ECM;
  • i provider interessati al rinnovo dell’accreditamento standard dovranno confermare o aggiornare la documentazione e validare la domanda inviata tramite sistema informatico entro 90 giorni dalla comunicazione di cui sopra pena l’esclusione dall’albo dei provider;
  • la Commissione nazionale sta valutando le modalità di verifica dei requisiti previsti per il rinnovo dell’accreditamento standard, in conformità a quanto previsto dall’art. 56, comma 3, dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017. Tali modalità saranno rese note mediante apposito successivo comunicato;
  • l’accreditamento standard resta comunque valido fino all’apposita comunicazione della Segreteria ECM di abilitazione della domanda di rinnovo dell’accreditamento e comunque fino all’esito (positivo o negativo) dell’istanza da parte della Commissione nazionale per la formazione continua;
  • decorsi 4 anni dalla data di accreditamento standard e i 90 giorni dalla comunicazione della Segreteria ECM di abilitazione alla presentazione della domanda di rinnovo senza aver validato la relativa domanda, il provider con accreditamento standard non avrà più titolo ad erogare formazione continua. In tal caso la Commissione nazionale per la formazione continua procederà alla sua cancellazione dall’Albo;
  • il provider, cancellato dall’Albo per diniego del rinnovo dell’accreditamento standard, avrà la facoltà di ripresentare la richiesta di accreditamento provvisorio decorsi i 6 mesi dalla notifica del provvedimento.

Le richieste di rimborso dei provider ECM, relative a erronei versamenti eseguiti ad AGENAS possono essere presentate esclusivamente per le seguenti casistiche:

  • ripetizione di un versamento relativo ad un evento/PFA o al contributo alle spese annuali, per il quale è stato già effettuato il pagamento;
  • versamento effettuato per un importo superiore a quello indicato nella 'Gestione versamenti' degli eventi/PFA;
  • versamento effettuato per un importo superiore a quello indicato nella normativa (D.M. 26/03/13 Contributo alle spese).

La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata del richiedente ed inviata ad AGENAS in formato cartaceo all’indirizzo di Via Piemonte 60 - 00187 Roma (RM) oppure all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ecm@pec.agenas.it (solo se inviata dalla 'PEC' del Provider) e dovrà contenere:

  • la motivazione dell’errato versamento;
  • i dati necessari per effettuare il rimborso dell’importo non dovuto (IBAN c/c bancario o postale);
  • firma in calce autografa del legale rappresentante;
  • l’originale del bollettino postale o della ricevuta del bonifico bancario di cui si richiede il rimborso (che verrà restituito, se richiesto, a procedura conclusa);
  • la fotocopia del bollettino postale o della ricevuta del bonifico bancario inerente il versamento corretto i cui dati sono stati inseriti nella 'Gestione versamenti'.

Non sono accettate liste movimenti.

Le stampe da internet possono essere accettate, ove contengano tutti i seguenti elementi:

  • stampa contestuale o successiva alla data di valuta al beneficiario;
  • stampa riportante la dicitura 'eseguito', se prevista dall’Istituto;
  • stampa riportante il numero di CRO o simili.

Come stabilito dalla delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 i soggetti abilitati alla costruzione del dossier formativo di gruppo hanno facoltà di richiedere alla Commissione nazionale per la formazione continua le credenziali di accesso per la costruzione del dossier sul portale del COGEAPS.

A tal fine, la richiesta delle credenziali dovrà contenere i seguenti elementi minimi e indispensabili:
1) Nominativo del Responsabile dell’Ufficio Formazione ovvero nominativo del Delegato per la formazione, con autocertificazione di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati per tutti i soggetti che partecipano o parteciperanno al dossier di gruppo;
2) Atto di nomina per la carica ricoperta firmato dal Legale Rappresentante.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica cnfc@agenas.it

Con l'Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che costituisce parte integrante dello stesso.
Il nuovo Accordo, unitamente all'allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nella riunione del 4 novembre 2016, ha approvato il riconoscimento dell'esonero dall'obbligo formativo ECM ai chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che frequentano corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.

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La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 4 novembre 2016, ha approvato la nuova delibera per l’implementazione del Dossier Formativo, valida per il triennio formativo 2017-2019, rivolta a tutti i professionisti sanitari, alle Aziende sanitarie pubbliche e private, agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali, agli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che possono accedere alla costruzione del dossier.

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La Commissione Nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre, ha approvato la nuova delibera per i "Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM" che sostituisce la precedente regolamentazione. I nuovi criteri di calcolo previsti si applicheranno agli eventi che saranno validati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Si allega il testo della delibera.

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La Commissione Nazionale per la formazione continua, nella riunione del 4 novembre 2016, ha approvato i nuovi obblighi formativi ECM per il triennio 2017-2019. Si allega il testo della delibera.

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Si comunica che, per i provider per i quali sono già trascorsi i primi 4 anni di accreditamento standard, la Commissione Nazionale per la formazione continua, durante la riunione del 4 novembre 2016 ha deciso, in attesa dell’approvazione del nuovo Accordo Stato – Regioni, la conferma della validità dell’accreditamento standard fino all’approvazione della normativa riguardante la procedura per il rinnovo dello stesso. Pertanto, durante tale periodo, il provider accreditato standard potrà continuare ad organizzare ed erogare attività formativa valida ai fini ECM.

La Commissione Nazionale per la formazione continua, durante la riunione del 14 settembre 2016, ha approvato il riconoscimento del diritto all’esonero/esenzione dalla formazione ECM per la posizione di Direttore Socio Sanitario, così come già previsto dalla normativa ECM per il Direttore Sanitario, considerata l’equiparazione legislativa tra le figure e le funzioni del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario.

Si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 07/07/2016, ha deliberato che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari. Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Resta invariato l’obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario. Si allega Delibera del 7/7/2016.

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In merito ai "congressi sull’alimentazione della prima infanzia",come da richiesta del Ministero della Salute, si diffonde la nota relativa all’applicazione dell’articolo 13 del dm 9 aprile 2009, di seguito allegata.

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E’ disponibile su questo sito nella sezione "Moduli e documenti" relativa ai professionisti sanitari, il modulo per sottoporre le istanze di esonero, esenzione o riconoscimento di tutoraggio individuale per fattispecie non previste dalla delibera del 17 luglio 2013 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).
Il modulo deve essere compilato digitalmente e sottoscritto con firma autografa, pena il rigetto dell’istanza.
Il modulo e i relativi allegati devono essere sottoscritti e inviati in formato PDF all’indirizzo ecm.professionistisanitari@agenas.it .
La CNFC valuterà l’istanza nella prima riunione utile e ne trasmetterà l’esito al professionista sanitario, con opportuna delibera, tramite il medesimo indirizzo email.

Si comunica che,
la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 03/03/2016, ha approvato la seguente determina interpretativa dell’Accordo Stato-Regioni in tema di accreditamento regionale o nazionale dei provider:
Nei casi in cui le aziende sanitarie, altri soggetti pubblici o privati, aziende socio sanitarie ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale siano erogatori di prestazioni sanitarie e al contempo abbiano più sedi operative ubicate in diverse regioni o province autonome, potranno considerare come riferimento per l’accreditamento ECM anche l’intero territorio nazionale.
Pertanto la richiesta di accreditamento nazionale potrà essere sottoposta alla Commissione nazionale per la formazione continua anziché alla regione di riferimento della sede legale.

La Commissione Nazionale comunica che è stata riconosciuta la possibilità di inserire a sistema gli eventi ECM relativi al virus Zika fino a 5 giorni prima della loro data di inizio, in deroga al termine di 30 giorni ordinariamente previsto.

Tale deroga è stata ritenuta estremamente utile al fine di diffondere, con la tempestività che la situazione richiede, le linee guida del Ministero della Salute inerenti la tematica in oggetto, favorendo l'accreditamento ECM a livello nazionale.

In tal modo viene dunque introdotta una rilevante agevolazione che avrà come effetto quello di facilitare e incentivare i provider che vorranno organizzare gli eventi di cui trattasi.

A tal proposito, si informano i provider che, per usufruire della deroga, all’atto dell’inserimento dell’evento devono indicare uno dei seguenti tre obiettivi:

  • OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO PROFESSIONALI
    TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE URGENTE e/o STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI TECNICO-PROFESSIONALI (20)
  • OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
    TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE URGENTE e/o STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO (32)
  • OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA
    TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE URGENTE e/o STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA (33)

La Commissione Nazionale per la formazione Continua, in occasione della riunione del 27/01/2016, ha stabilito di posticipare il termine per l’inserimento del piano formativo annuale dei provider accreditati fino al termine del mese di febbraio dell’anno di riferimento del piano.

Si ribadisce nuovamente l’importanza di ricevere richieste di informazioni mediante i canali corretti, qui di seguito elencati:

  • la funzione comunicazioni, nell’area privata del sistema (vedi capitolo 6 del Manuale utente "Accreditamento provvisorio"), riservata esclusivamente alle comunicazioni ufficiali rivolte alla Segreteria CNFC e alle richieste di modifica eventi o dati provider;
  • l’indirizzo email ecm@agenas.it, da utilizzare esclusivamente per quesiti riguardanti il regolamento ECM o istanze dirette alla CNFC;
  • l’indirizzo email helpdesk@agenas.it da utilizzare esclusivamente dai provider (provvisori o standard) per richiedere informazioni di carattere generale, sul sistema, sullo stato del servizio e per tutte le richieste di assistenza tecnica e/o funzionale. Il servizio di assistenza via email sarà monitorato dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00;
  • l’indirizzo email ecm.professionistisanitari@agenas.it da utilizzare esclusivamente se si è un professionista sanitario per informazioni su MyEcm, per informazioni sui crediti e/o segnalare eventuali problemi tecnici.

Contestualmente, al fine di migliorare la comunicazione con i professionisti sanitari e i provider, ed affinché sia agevolato il lavoro della segreteria ECM, si raccomanda agli utenti di attenersi alle seguenti modalità operative:

Pervengono alla Segreteria ECM diverse note di Medici Competenti che rappresentano criticità connesse all’art. 38, comma 3, del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008. A tal proposito, al fine di risolvere le stesse con gli Organi competenti, evitando appesantimenti procedurali, preliminarmente si rappresenta che la citata norma non pone alcun obbligo a carico del sistema ECM, stabilendo invece degli oneri che fanno capo ai medici competenti e, in sede di verifica, al Ministero della Salute.
Tanto premesso, si ricorda che in base all’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del 4 marzo 2009, tutti i medici competenti sono obbligati a comunicare il possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.
Secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2004), gli interessati che hanno regolarmente partecipato al programma di aggiornamento continuo in medicina possono segnalare eventuali cancellazioni per omessa trasmissione o disguidi nella ricezione delle relative certificazioni o autocertificazioni ECM all’indirizzo PEC medicicompetenti@postacert.sanita.it
E’ possibile, inoltre, verificare quanto registrato nella Banca dati Nazionale dei crediti ECM del Co.Ge.A.P.S., ed eventualmente, ricorrendone i presupposti, regolarizzare la propria posizione ECM in conformità a quanto dichiarato nell’autocertificazione. Il Co.Ge.A.P.S ha attivato uno specifico servizio di supporto per i medici competenti, all’indirizzo email medicicompetenti@cogeaps.it che risponde ad eventuali quesiti.
Resta inteso che la correttezza dei dati in possesso del Co.Ge.A.P.S dipende dall’esatto e tempestivo adempimento da parte dei provider delle attività di trasmissione dei dati, nonché dall’esistenza di esoneri, esenzioni e formazione individuale che siano stati correttamente e compiutamente comunicati dal professionista.

Si informano i provider che dal 15 maggio 2015 il sistema ECM metterà a disposizione dei Web Services per l’inserimento di eventi definitivi e del piano formativo.
Nella sezione "Moduli e Documenti" sono disponibili i documenti di specifiche tecniche e funzionali per consentire agli interessati di prendere visione delle modalità di trasmissione dei dati e richiedere eventuali informazioni di chiarimento, scrivendo alla casella mail dedicata webservices_ecm@agenas.it.

Aggiornamento 29/03/2021: Il servizio è stato sospeso.

Nell’ambito delle attività di verifica e controllo poste in essere dagli organismi della governance ECM, sono emerse alcune criticità in merito agli eventi rivolti a "tutte le professioni".
A tal proposito si rammenta che, gli eventi in questione, devono trattare tematiche di natura oggettivamente trasversale tali da essere realmente di interesse per tutte le professioni sanitarie in un’ottica di una sempre maggiore crescita professionale.
Nel segnalare quanto sopra si rappresenta che gli eventi rivolti a "tutte le professioni" saranno monitorati con attenzione.

Premesso che il questionario di verifica dell’apprendimento deve essere consegnato di regola alla fine dell’evento, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 21/01/2015, ha stabilito che, sotto la responsabilità del provider e del suo comitato scientifico, è possibile adottare le seguenti modalità di somministrazione del questionario di verifica dell’apprendimento, alternative a quella ordinaria:

  • qualora la didattica si sviluppi in più moduli (ad esempio una parte di formazione residenziale, ed una parte di formazione sul campo), è possibile consegnare, far compilare e ritirare i questionari distinti al termine di ciascun modulo. In tal caso, per la verifica dell’apprendimento dovranno essere valutati comparativamente tutti i questionari somministrati ne corso dell’evento;
  • è possibile la consegna, la compilazione ed il ritiro di un primo questionario all’inizio dell’evento.
    Tale somministrazione può essere adottata per consentire al discente di avere una quadro relativo alle proprie competenze antecedenti l’evento, al fine di compararle con quelle acquisite alla fine dello stesso.
    Ad evento concluso verrà nuovamente somministrato il questionario di verifica di apprendimento che, una volta compilato, verrà ritirato e confrontato con il test somministrato all’inizio dell’evento per procedere alla verifica dell’effettivo apprendimento.
    Si specifica che il questionario finale deve essere distinto dal questionario iniziale modificando, tramite randomizzazione, la collocazione sia delle domande sia delle risposte alle stesse, che, dunque, non dovranno essere nel medesimo ordine del primo questionario.
    Resta inteso che, il questionario di verifica dell’apprendimento utile ai fini del riconoscimento dei crediti è il questionario finale.


Nel caso si scelga la doppia somministrazione del questionario il provider dovrà documentare l’avvenuto rispetto delle modalità sopra descritte.
Per quanto riguarda la possibilità di somministrare il questionario di verifica in modalità on-line anche per eventi residenziali, la Commissione ritiene che sia sempre possibile con la limitazione che lo stesso debba svolgersi entro tre giorni dalla conclusione dell’evento e che ai partecipanti venga consentito un solo tentativo.

Perviene alla segreteria ECM un elevato numero di richieste di chiarimento sulla possibilità di acquisizione crediti da parte dei Massofisioterapisti.
A tal proposito, in applicazione della vigente normativa nonché in coerenza con quanto sancito dalla giurisprudenza in materia, si specifica che:

  • il massofisioterapista in possesso di uno dei titoli di cui al D.M. luglio 2000 è EQUIPOLLENTE al fisioterapista ed è pertanto soggetto all’obbligo di ECM;
  • il massofisioterapista in possesso di un titolo diverso da quelli di cui al D.M. luglio 2000 è soggetto all’obbligo ECM solo se possiede il provvedimento di EQUIVALENZA rilasciato dal Ministero della Salute.

Al fine di fornire precise indicazioni interpretative circa la funzione e la natura giuridica della certificazione dei crediti ECM, si precisa che la registrazione presso la banca dati Co.Ge.A.P.S. e la richiamata certificazione dei crediti ECM sono dei parametri che fanno riferimento esclusivamente alla formazione continua e non incidono in alcun modo sul riconoscimento dei titoli di studio né sul profilo del soggetto che ne fa richiesta. Giova altresì precisare che la registrazione presso la banca dati Co.Ge.A.P.S. e la certificazione dei crediti ECM non sono in alcun modo atti idonei a sanare eventuali situazioni di contrasto con le norme che esplicitano l’esercizio professionale in sanità.

In riferimento al comunicato dell’8/01/2013, e allo scopo di evitare interpretazioni difformi, si rappresenta che la decisione adottata dalla Commissione Nazionale in materia di decorrenza dell’obbligo formativo in data 4 dicembre 2012 va intesa come di seguito:

  • per i professionisti sanitari obbligati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale;
  • per i professionisti sanitari non obbligati all'iscrizione all'Albo professionale, l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Si rende noto, inoltre, che il comunicato dell’8/01/2013 è stato modificato di conseguenza.

Si informano i Provider che non sarà più possibile inserire eventi definitivi con la modalità di rilevazione della presenza "SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO (VERIFICA FINALE) FIRMATE DAI PARTECIPANTI"
Si invitano i provider ad effettuare la rilevazione delle presenze secondo i criteri previsti dal regolamento ECM nei requisiti di Erogazione e Valutazione, predisponendo documentazione e modulistica in maniera efficace, affinché possa fornire facilmente gli strumenti oggettivi per verificare in maniera tempestiva la rilevazione delle presenze.
Se si sceglie l’uso del "registro" per la rilevazione delle presenze, ad esempio, è necessario che lo stesso metta a disposizione del discente uno spazio per inserire il nominativo, l’orario di ingresso e di uscita e la firma.
Se si sceglie l’uso del "sistema elettronico a badges" è altresì necessario che la rilevazione sia registrata correttamente nel sistema informatico e che i dati di rilevazione della presenza siano facilmente fruibili.

Da oggi è in linea la funzione che consente ai provider l’inserimento di attività di training individualizzato per i liberi professionisti (vd. Determina della CNFC del 10 ottobre 2014 pubblicata nella sezione "Normativa"). Per le modalità di utilizzo consultare il "Manuale FSC per i liberi professionisti" nella sezione "Moduli e documenti".

Da oggi è in linea la funzione che consente ai provider di inserire la formazione blended.

Per le modalità di utilizzo consultare il manuale nella sezione documenti.

Perviene a questa segreteria un elevato numero di email che, pur avendo il medesimo contenuto, sono contemporaneamente inviate ai diversi canali di comunicazione messi a disposizione.

Considerato che il servizio di assistenza, strutturato in maniera da rispondere con efficienza e tempestività alle diverse esigenze, risulta gravato dalla necessità di far fronte a tale pratica, si distinguono gli indirizzi email di ausilio per le seguenti aree tematiche:

  • ecm@agenas.it è riservato alle informazioni generali in materia di ECM e per informazioni sulle modalità di accreditamento provider;
  • helpdesk@agenas.it è riservato ai provider accreditati (provvisori o standard);
  • ecm.professionistisanitari@agenas.it , di nuova istituzione, è riservato ai professionisti sanitari, per informazioni circa l’acquisizione dei crediti ECM e il funzionamento del servizio myEcm.

Contestualmente, al fine di migliorare la comunicazione con i professionisti sanitari e i provider, e affinché sia agevolato il lavoro della segreteria ECM, si raccomanda agli utenti di attenersi alle seguenti modalità operative:

  • non inviare la stessa richiesta a più canali di comunicazione;
  • non inviare tramite PEC email di richiesta informazioni, ricorrendo alla PEC unicamente nei casi in cui sia necessario l’utilizzo di tale modalità di invio;
  • utilizzare il numero telefonico 06.55122336 solo nei casi di reale urgenza. Si ricorda che, se l’operatore non riterrà le richieste pervenute a questo numero coerenti con il servizio, l’interlocutore sarà invitato a utilizzare uno degli altri canali di comunicazione messi a disposizione dalla segreteria ECM;
  • per gli utenti di myEcm, leggere con attenzione il manuale utente e il comunicato pubblicato (26/06/2013 myEcm: nuove funzionalità per i professionisti sanitari);
  • per i provider si ricorda di non abusare del canale 'COMUNICAZIONI' a sistema inviando richieste di carattere informativo o generale.

L'appuntamento annuale ed istituzionale sulla formazione in Sanità, che anche quest'anno si svolgerà a Roma, si propone come importante momento di dibattito ed incontro per chi vuole approfondire le principali tematiche della materia, confrontarsi con la Commissione ECM e con gli altri operatori, presentare esperienze, servizi e prodotti di eccellenza nella formazione.

La Sesta Conferenza Nazionale è strutturata su due giornate per permettere la più ampia partecipazione di tutti gli operatori del Sistema ECM e proporrà un programma ricco di contenuti ed eventi.

Sul programma sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla manifestazione.

Vi attendiamo al Palazzo dei Congressi a Roma, il 24 e il 25 novembre.

Programma Forum ECM 2014

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 10 Ottobre 2014, ha adottato la presente determinazione in materia di 'Dossier Formativo'.

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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 23 luglio 2014 e nella seduta del 10 Ottobre 2014, ha adottato la presente determinazione in materia di 'Crediti Formativi Ecm'.

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In riferimento ad una richiesta pervenuta alla Segreteria della Commissione nazionale per la formazione continua in merito alla possibilità di esonero dall’obbligo formativo ECM per il personale sanitario militare impiegato in missioni operative si rappresenta che la Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 17 settembre u.s., valutato il paragrafo 1 della determina del 17 luglio 2013 della Commissione nazionale, ha ritenuto che l’esonero deve riguardare l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti formativi per mese e solo se la missione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

Fissata la data per la sesta Conferenza nazionale sulla Formazione continua in medicina: l’evento si svolgerà il 24 e 25 novembre 2014 presso il Palazzo dei Congressi di Roma, sotto la direzione scientifica della Commissione nazionale per la Formazione continua.

Il programma congressuale sarà a breve disponibile sul sito ECM.

La Commissione nazionale comunica che è stata riconosciuta la possibilità di inserire a sistema gli eventi ECM relativi al virus Ebola fino a 5 giorni prima della loro data di inizio, in deroga al termine di 30 giorni ordinariamente previsto.

Tale deroga è stata ritenuta estremamente utile al fine di diffondere, con la tempestività che la situazione richiede, le linee guida del Ministero della Salute inerenti la tematica in oggetto, favorendo l'accreditamento ECM a livello nazionale.

In tal modo viene dunque introdotta una rilevante agevolazione che avrà come effetto quello di facilitare e incentivare i provider che vorranno organizzare gli eventi di cui trattasi.

A tal proposito, si informano i provider che, per usufruire della deroga, all’atto dell’inserimento dell’evento devono indicare uno dei seguenti tre obbiettivi:

  • L’OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO PROFESSIONALE
    TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE URGENTE e/o STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI TECNICO-PROFESSIONALI (20)
  • OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO
    TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE URGENTE e/o STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO (32)
  • OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA
    TEMATICHE SPECIALI DEL SSN E SSR ED A CARATTERE URGENTE e/o STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA (33)

Considerate le numerose criticità e carenze riscontrate in sede di verifica dei programmi formativi degli eventi, questa Amministrazione ritiene necessario rammentare ai provider che il documento recante il programma dell’evento da inserire sul portale Age.Na.S. deve presentare il seguente contenuto minimo:

  1. Nome ed id. del provider
  2. Titolo, Id.*, Edizione e Sede di svolgimento dell’Evento
  3. Destinatari dell 'attività formativa
  4. Obiettivi formativi e Area formativa
  5. Orario di inizio e di fine
  6. Programma dettagliato delle diverse sessioni
  7. Numero dei crediti assegnati
  8. Breve Cv del docente/relatore o dei docenti/relatori.

La richiesta di una maggiore chiarezza del documento contenente il programma, oltre che rispondere alla normativa vigente in materia, si rende necessaria al fine di agevolare i professionisti sanitari che intendono selezionare l’evento ECM cui partecipare facendo ricorso alla banca dati pubblica.

Impaginazione e formattazione dei contenuti sono a scelta del provider.

* Da inserire nel file del programma qualora lo stesso sia già noto al provider (edizioni successive, variazioni al programma di un evento già inserito, etc).

Perviene a questa segreteria un elevato numero di richieste concernenti l’autorizzazione ad effettuare modifiche relative al prolungamento ad eventi FAD .

Preliminarmente si ricorda di far riferimento, per il calcolo del contributo alle spese, ai criteri indicati nel Decreto Ministeriale del 26 marzo 2013.

Tanto premesso, si ritiene opportuno specificare che:

  • è possibile effettuare il prolungamento di un ulteriore anno se l’evento FAD ha la data di inizio antecedente al 24/08/2013;
  • è possibile effettuare il prolungamento se nel complesso l’evento FAD non eccede l’anno, indipendentemente dalla data di inizio;
  • NON è possibile effettuare il prolungamento di un ulteriore anno se l’evento FAD in questione ha la data di inizio successiva al 24/08/2013. In tal caso il provider dovrà reinserire l’evento a sistema e considerarlo come nuovo evento, con relative procedure e pagamenti, indipendentemente dall’evento precedente.

Perviene a questa segreteria un elevato numero di richieste concernenti l’autorizzazione ad effettuare modifiche ad eventi già realizzati.

A tal proposito, preliminarmente, si rappresenta che alcune semplificazioni introdotte (come ad esempio quelle di cui all’avviso del 20/12/2013 Modifica dei termini per l’aggiornamento dell’elenco dei docenti e del programma degli eventi formativi nazionali e nel comunicato del 03/07/2014 Semplificazione delle Comunicazioni alla segreteria della CNFC) mirano proprio a consentire al provider una certa flessibilità nell’organizzare gli eventi.

Preso atto di ciò, si ritiene opportuno specificare che, considerata l’importanza della questione afferente alla reale capacità organizzativa del provider, a far data dal 20 Settembre p.v., eventuali richieste relative a fattispecie analoghe a quelle di cui sopra (modifiche ad eventi già realizzati), non potranno essere accolte e, pur nell’ottica della salvaguardia dei discenti, la posizione dei provider interessati sarà oggetto di verifiche.

Con l’occasione, limitatamente all’ipotesi di modifica docente, si ribadisce il suggerimento di prevedere durante la stesura del programma un sostituto.

Resta inteso che, qualora le richieste di cui trattasi siano giustificate da circostanze oggettive e imprevedibili, le stesse saranno valutate attentamente, al fine di esaminare in maniera obiettiva la posizione del provider.

In data 23 luglio 2014 la CNFC ha approvato il documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale relativo alle Linee di indirizzo per il Corso di Formazione degli osservatori regionali per la qualità della formazione continua in sanità al fine di orientare, nell’ambito regionale, specifici percorsi con l’impiego di idonee risorse per la formazione dei valutatori della qualità in ECM.

Con riferimento al comunicato del 21/07/2014, Riorganizzazione del servizio di Call Center e di assistenza agli utenti, rendiamo noto il nuovo numero telefonico di assistenza agli utenti ECM per i casi di comunicazioni urgenti: 06.55122336.

Il numero sarà attivo, a partire dal 1° settembre 2014, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00.

Ricordiamo che questo servizio è riservato ai casi di reale urgenza, ovvero situazioni in cui è indispensabile una risposta tempestiva. Se le richieste che perverranno non saranno ritenute urgenti dall’operatore, l’interlocutore sarà invitato ad utilizzare uno degli altri strumenti messi a disposizione dalla Segreteria (la descrizione di questi strumenti può essere trovata nel comunicato precedentemente citato).

Preliminarmente si ribadisce che qualora i documenti richiesti rientrino fra quelli che è possibile inserire integralmente sulla piattaforma Agenas, gli stessi potranno non essere presenti nel luogo di svolgimento dell’evento, se già integralmente presenti sulla citata piattaforma.

Inoltre, per quanto concerne la presenza del computer dotato di connessione a internet e stampante, si rappresenta, anzitutto, che tale adempimento é previsto a maggior tutela e facilitazione del provider, in quanto consente di memorizzare in tempo reale il verbale di visita nel sistema informatico.

Risulta altresì chiaro che l’utilizzo della locuzione 'si invitano' non pone alcun obbligo diretto, anche perché gli incaricati del Comitato di Garanzia che effettueranno le visite saranno muniti di quanto necessario per la redazione del verbale di visita in formato cartaceo.

Tanto premesso, si riportano di seguito i documenti che obbligatoriamente dovranno essere disponibili presso il luogo di svolgimento dell’evento:

  • dichiarazione dei relatori, moderatori e formatori sulle fonti di finanziamento e i rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni;
  • materiale didattico;
  • inviti o autocertificazioni discenti reclutati;
  • documentazione sulla rilevazione delle presenze;
  • schede sulla qualità percepita;
  • documentazione sulla verifica dell’apprendimento.

I documenti di seguito indicati dovranno essere presenti presso il luogo di svolgimento dell’evento solo se non integralmente inseriti sulla piattaforma Agenas:

  • programma dell’evento;
  • programma dell’evento;
  • cv responsabile scientifico;
  • cv docenti, relatori;
  • contratti di sponsorizzazione;
  • contratti partner;
  • documentazione attestante l’esistenza di altre forme di finanziamento;
  • dichiarazione del legale rappresentante sull’assenza del conflitto di interessi relativa all’evento.

Si precisa, inoltre, che - ai fini della completezza istruttoria - è opportuno consentire agli incaricati di visionare, presso il luogo di svolgimento dell’evento, le visure camerali dei partner che, come da normativa, si riferiscono esclusivamente ai soggetti privati.

È parimenti opportuno far visionare agli incaricati i cv dei moderatori, al fine di poter adeguatamente valutare la sussistenza o meno di conflitti di interessi.

A tal proposito, si precisa che qualora i citati documenti (visure camerali dei partner e cv dei moderatori) non fossero presenti nel luogo di svolgimento dell’evento, gli stessi potranno essere successivamente trasmessi alla Segreteria ECM tramite la funzione 'comunicazioni' presente sulla piattaforma Agenas.

Nell’ottica di ottimizzazione del servizio di assistenza agli utenti provider e professionisti sanitari, il servizio di Call Center sarà riorganizzato a partire dal 1° settembre p.v..

Ai soggetti interessati saranno offerti più strumenti di comunicazione e interazione con la Segreteria ECM, ciascuno dei quali strutturato in maniera tale da corrispondere con efficienza e tempestività alle diverse esigenze.

In particolare:

  • la funzione comunicazioni, all’interno del sistema (vedi capitolo 6 del manuale utente accreditamento provvisorio), sarà riservata esclusivamente alle comunicazioni ufficiali rivolte alla Segreteria CNFC e alle richieste di modifica relative a domande di accreditamento o eventi definitivi;
  • l’indirizzo email ecm@agenas.it, dovrà essere utilizzato esclusivamente per quesiti riguardanti il regolamento ECM o istanze dirette alla CNFC.

Verranno inoltre istituiti i seguenti canali di comunicazione:

  • nuovo indirizzo email, helpdesk@agenas.it, per richieste di informazioni sul sistema, sullo stato del servizio e in generale per tutte le richieste di assistenza tecnica e/o funzionale. Il servizio di assistenza via email sarà monitorato quotidianamente dalle 9,00 alle 17,00, e dovrà essere utilizzato esclusivamente per questioni non urgenti;
  • nuovo numero telefonico(il numero sarà comunicato su questo sito entro il 1° settembre p.v.) da utilizzare dalle 9,00 alle 17,00 esclusivamente per i casi di reale urgenza, in cui è indispensabile una risposta tempestiva. Se le richieste che perverranno tramite il citato numero non saranno ritenute urgenti dall’operatore, l’interlocutore sarà invitato ad utilizzare uno degli altri strumenti.

Alla luce dell’esperienza accumulata finora, riteniamo che la gestione asincrona e in forma scritta della maggior parte delle richieste di assistenza ci permetterà di offrire un servizio migliore, con risposte più efficaci e una più razionale classificazione delle priorità.

Si informano i provider accreditati sul sistema nazionale che, dal 1° settembre 2014, eventuali disponibilità o indisponibilità alla proposta di visita in loco, finalizzata all’acquisizione dello status di provider standard, dovranno essere comunicate entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera di visita.

Il mancato riscontro nei termini di cui sopra darà luogo ad una nuova proposta di data inderogabile.

L’eventuale indisponibilità o mancato riscontro alla seconda proposta di data, entro e non oltre il medesimo termine di 10 giorni lavorativi, comporterà, ai sensi della determina del 19 Settembre 2012, una violazione molto grave che, in base all’allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 'Determinazione della CNFC in materia di violazioni', darà luogo alla revoca definitiva dell’accreditamento provvisorio.

Come previsto dagli Accordi Stato-Regioni regolanti la materia, il Comitato di Garanzia sta procedendo ad effettuare delle verifiche presso le sedi di svolgimento degli eventi.

A tal fine, si invitano tutti i Provider a tenere presso le citate sedi - oltre ad un computer dotato di connessione internet e stampante –copia, anche in forma digitale, della documentazione sottostante:

  1. programma dell’evento;
  2. cv responsabile scientifico;
  3. cv docenti, relatori, moderatori;
  4. dichiarazione sulle fonti di finanziamento e rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni;
  5. materiale didattico;
  6. contratti di sponsorizzazione;
  7. inviti o autocertificazioni discenti reclutati;
  8. contratti partner e relativa visura camerale;
  9. documentazione attestante l’esistenza di altre forme di finanziamento;
  10. documentazione sulla rilevazione delle presenze;
  11. schede sulla qualità percepita;
  12. documentazione sulla verifica dell’apprendimento;
  13. dichiarazione del legale rappresentante sull’assenza del conflitto di interessi relativa all’evento.

Non sussiste l’obbligo di tenere tale documentazione presso la sede dell’evento esclusivamente nel caso in cui la stessa sia presente in forma integrale sul portale informatico dell’Age.Na.S.

Si comunica che, in caso di mancato svolgimento dell’evento, il Provider ha l’obbligo di cancellare lo stesso dal sistema informatico Age.Na.S. almeno tre giorni lavorativi prima dalla data indicata precedentemente come inizio dell’evento.

A partire dal 04/07/2014 sarà online la nuova modalità di inserimento delle Comunicazioni, all’interno del sistema di Accreditamento Provider ECM.

La funzione è stata semplificata con l’intento di agevolare il più possibile l’inserimento delle comunicazioni.

E’ stato eliminato l’obbligo di firmare digitalmente i file allegati alle comunicazioni.

Inoltre è stato rimosso l’obbligo di allegare un file per ogni richiesta; l’obbligo permane solo per le seguenti tipologie:"

  • Ampliamento tipologia formazione FAD;
  • Modifica dati versamento;
  • Richiesta di proroga termini Contributo annuale.

Si sottolinea che tutti i file allegati alle comunicazioni inviati tramite la funzione potranno essere in formato PDF senza firma digitale.

(aggiornato 16/09/2014)

Con riferimento alla Formazione a Distanza (FAD), si riportano di seguito le decisioni assunte dal Comitato di Presidenza e dalla Commissione Nazionale per la formazione continua:

  1. E’ stata valutata positivamente la possibilità di chiedere l’accreditamento per singole tipologie (cartacea, CBT, piattaforma e-learning/videocorsi). In tal modo il provider che eroga FAD solo attraverso materiale cartaceo non è obbligato a richiedere l’accreditamento anche per le altre tipologie e conseguentemente non avrà l’obbligo di dotarsi di una piattaforma informatica dedicata alla FAD;
  2. E’ consentita la possibilità di avvalersi di diverse strumentazioni informatiche, anche di soggetti terzi, per erogare singole attività formative; tuttavia permane l’obbligo del provider accreditato per la FAD con strumenti informatici di avere a disposizione una propria piattaforma informatica per organizzare e gestire iniziative di Formazione a Distanza;
  3. In merito alla prova di verifica di eventi FAD, considerato che la FAD consente l’apprendimento basato su materiali durevoli che permettono la ripetitività illimitata della fruizione, nel caso di valutazione effettuata attraverso il questionario a scelta multipla e nel caso di eventi FAD erogati attraverso strumenti informatici è stato deciso di consentire un numero 'illimitato' di tentativi. Tale possibilità è consentita solo nel caso in cui ad ogni nuovo tentativo coincide un cambiamento sostanziale della prova, tale da rendere la stessa significativamente diversa dalla precedente (ovvero un nuovo set di domande). Qualora ciò non si verificasse (ovvero se il set di domande rimane lo stesso ed allo stesso viene solo applicata la doppia randomizzazione) il limite massimo di ripetizioni della prova è stato stabilito nel numero di 5 possibilità. Si specifica inoltre che per i corsi residenziali con test di apprendimento effettuato in modalità on-line è possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione del test di verifica.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione del 21/05/2014, in riferimento ai crediti acquisibili dal singolo docente/tutor/relatore, ha stabilito quanto segue:

  • Introduzione di una soglia massima di n. 50 crediti acquisibili per un singolo evento da docenti/tutor/relatori, fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti.
  • Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta.
    I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente'.
  • Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, ovvero nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente, a prescindere della durata dell’intervento all’interno della sessione. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione svolta in co-docenza, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).
  • Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento in qualità di docente/tutor/relatore e successivamente come discente, può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, in tal caso, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore.

Inoltre la Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua rende noto che:

  • E’ consentito rilasciare crediti ai docenti/relatori di eventi FAD con le stesse modalità di attribuzione della formazione residenziale. Si specifica inoltre, che è assimilabile alla docenza, la durata (in ore) della preparazione del materiale durevole per eventi FAD e la durata (in ore) delle registrazioni per l’erogazione di un videocorso FAD (ovvero 1 credito per ½ ora di docenza o relazione – 2 crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione). Si specifica inoltre, che il numero di crediti attribuibile al tutor (in tempo reale o in differita breve) di un evento FAD, è assimilabile al numero di crediti del Tutor per tirocini di valutazione e/o obbligatori (4 crediti/mese).

In seguito alla convenzione sottoscritta con l’Agenas, s’informano gli interessati che, anche per la Regione Lazio, così come avvenuto in passato per l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Friuli Venezia Giulia, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia ed il Veneto, è on line il sistema per l’accreditamento dei provider regionali.

Pertanto, a far data dal 5 maggio u.s. gli aspiranti provider della Regione Lazio possono presentare l’istanza di accreditamento provvisorio previa richiesta delle credenziali di accesso tramite il tasto 'Registrati' presente nel menu di navigazione del sito della Regione Lazio (http://ecm.lazio.agenas.it).

Si ricorda che per le aziende sanitarie/soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie pubblici o privati sussiste l'obbligo di accreditarsi presso la Regione o la Provincia autonoma in cui insiste la sede.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con riferimento al riconoscimento dei crediti ECM per le attività formative svolte all’estero e non accreditate da provider italiani, ferme restando le indicazioni contenute nella determina del 17 luglio 2013, ha approvato nel corso della riunione del 20 febbraio 2014 le seguenti linee operative:

  1. nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato il numero dei crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM (determina della CNFC del 17 luglio 2013);
  2. nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM (determina della CNFC del 4 dicembre 2012);
  3. nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (esempio: attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione, si possono riconoscere n. 6 crediti ECM)

I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale.

Premesso che, le richieste di rimborso per versamenti effettuati sul conto corrente n. 14080998 della Tesoreria Provinciale dello Stato sez. di Viterbo, non possono essere accolte.

Le istanze di rimborso, relative a versamenti eseguiti correttamente sul conto corrente n. 86747664 intestato ad Age.na.s, vengono esaminate solo nei seguenti casi:

  • ripetizione di un versamento relativo ad un evento/PFA o al contributo alle spese annuale, per il quale è stato già effettuato il pagamento del contributo;
  • versamento effettuato per un importo superiore a quello indicato nella 'Gestione versamenti' degli eventi/PFA;
  • versamento effettuato per un importo superiore a quello indicato nella normativa (26/03/13 D.M. Contributo alle spese – Art.1, 2, 3.).

In tutti gli altri casi, non si accettano richieste di rimborso.

La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata del richiedente, allegando una marca da bollo da € 16,00 ed inviata all’Age.na.s. – Via Puglie, 23 – 00187 Roma (Rm) oppure all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Age.na.s. ecm@pec.agenas.it (solo se inviata dalla 'PEC' del Provider) e dovrà contenere:

  • la motivazione dell’errato versamento;
  • i dati necessari per effettuare il rimborso dell’importo non dovuto (n. c/c bancario o postale, ABI e CAB);
  • firma in calce autografa del legale rappresentante;
  • l’originale del bollettino postale o della ricevuta del bonifico bancario di cui si richiede il rimborso (che verrà restituito, se richiesto, a procedura conclusa);
  • la fotocopia del bollettino postale o della ricevuta del bonifico bancario inerente il versamento corretto i cui dati sono stati inseriti nella 'Gestione versamenti'.

Non sono accettate liste movimenti.

Le stampe da internet possono essere accettate, se presentano i seguenti elementi:

  • stampa contestuale o successiva alla data di valuta;
  • stampa riportante la dicitura 'eseguito', se prevista dall’Istituto;
  • stampa riportante il numero di CRO o simili.

La Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 20 febbraio u.s., considerato che i medici competenti (art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 81/2008) hanno, tra i tanti, i compiti di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore e informare i lavoratori sul significato di sorveglianza sanitaria (l’art. 25 'obblighi del medico competente' del d.lgs. n. 81/2008) e tenuto conto che gli stessi incontrano delle difficoltà alla partecipazione ad eventi ECM in ragione della diversa specializzazione in loro possesso e hanno un rapporto di servizio con enti istituzionalmente preposti allo svolgimento delle attività di cui sopra, ha deciso quanto segue:

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, poiché 'per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina 'medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro', il professionista sanitario 'medico competente' può partecipare ad eventi ECM riguardanti sia corsi specifici e inerenti l’incarico ricoperto che corsi rivolti ad altri obiettivi e tematiche formative, producendo al provider un’autocertificazione in cui attesta il ruolo ricoperto all’interno dell’ente.

Si informano gli aspiranti provider che hanno validato la richiesta di accreditamento provvisorio in qualità di provider nazionali, che a seguito della decisione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella riunione del 18 settembre 2013, dal 5 Marzo 2014 non sarà più possibile registrarsi e richiedere l’accreditamento di nuovi eventi formativi attraverso la piattaforma di 'Accreditamento Eventi'.

L’aspirante provider, una volta validata l’istanza di accreditamento, potrà richiedere l’accreditamento dei singoli eventi secondo i termini che vanno da un minimo di 60 giorni prima rispetto alla data di svolgimento, fino ad un massimo di 180 giorni come descritto nel manuale di utilizzo ('Manuale utente Accreditamento Eventi', consultabile nella sezione 'Moduli e Documenti').

L’evento, una volta inserito, sarà assegnato dal sistema informatico alla Commissione Nazionale per una valutazione ai fini dell’accreditamento.

In caso di valutazione positiva, i crediti riconosciuti all’evento saranno immediatamente attribuibili ai partecipanti indipendentemente dall’esito dell’istanza di accreditamento dell’aspirante Provider.

Gli aspiranti Provider potranno richiedere l’accreditamento di eventi nel sistema 'Accreditamento Provider' soltanto nel caso che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • Esistenza di una richiesta validata di accreditamento provvisorio. La possibilità di richiedere accreditamento di eventi è possibile esclusivamente nelle more dell’iter della prima istanza di accreditamento provvisorio;
  • Assenza di un precedente provvedimento di diniego (al fine di evitare il procrastinare dell’accreditamento di eventi da parte degli stessi soggetti).
  • Presenza come Organizzatore nel sistema 'Accreditamento Eventi';

Si comunica altresì, che il sistema 'Accreditamento Eventi' rimarrà a disposizione degli Organizzatori esclusivamente per consentire di terminare l’iter di valutazione, accreditamento, pagamento e reportistica degli eventi precedentemente inseriti a sistema.

A seguito delle decisioni della CNFC del 20/02/2014, ed al fine di consentire l’inserimento di eventi formativi rivolti alla disciplina medica "Cure palliative" ed alla disciplina "Epidemiologia", si comunica che è stato modificato il documento "Specifiche funzionali tracciato record consuntivo ECM" alla versione 1.12, ed il relativo "Schema xsd tracciato record consuntivo ECM". Si comunica l’introduzione di un limite massimo per il campo "Crediti acquisiti" che non consente l’attribuzione di un numero maggiore di 50 crediti per le tipologie di partecipanti: Docenti, Tutor, Relatori e Partecipanti (discenti); si comunica inoltre l’aggiunta di uno specifico paragrafo che esplicita il vincolo sull’univocità dei partecipanti. Si prega inoltre di prestare attenzione all’indicazione relativamente all’uso del campo "sponsor" inserita all'interno del documento.

Si informa inoltre che dal 1 aprile 2014, verranno introdotti due nuovi attributi, uno riguardante i partecipanti (informazione se il partecipante è reclutato o meno) ed uno riguardante la tipologia dell’evento (in base ad una tabella di codifica); per tali variazioni verrà pubblicato a breve un nuovo aggiornamento del tracciato. Tali attributi saranno facoltativi fino al 30/06/2014, dal 01/07/2014 non saranno accettati tracciati XML che non rispetteranno le specifiche che verranno comunicate a breve.

Si comunica che, in ottemperanza alla vigente normativa, a partire dal corrente mese si procederà all'avvio, su tutto il territorio nazionale, delle visite ad opera dell’Osservatorio Nazionale, relative alla verifica degli eventi formativi.

La Commissione Nazionale per la formazione continua, sentito il parere di Ordini, Collegi e Associazioni maggiormente rappresentative, ha inteso pubblicare alcune note esplicative alla Determina del 17 luglio in materia di Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione, al fine di meglio specificare la ricaduta degli istituti ivi ricompresi.

Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione
Download Allegato

La Commissione nazionale per la formazione continua nella riunione del 18 settembre ha individuato in 150 crediti il debito formativo per tutte le professioni anche per il triennio 2014-2016.

Si rende noto che tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale così come calcolato in base alla Determina della CNFC del 17 Luglio 2013.

Tale decisione è stata approvata anche nel corso della riunione tra Ordini, Collegi, Associazioni maggiormente rappresentative del 23 ottobre 2013.

La Commissione nazionale per la formazione continua, in occasione della riunione del 4 novembre 2013, riesaminata la decisione adottata con determina del 23 giugno 2011 inerente le Medicine non convenzionali, ha stabilito che il Metodo Mézières è praticabile, oltre che dal medico anche dal fisioterapista.La Commissione ha contestualmente istituito uno specifico gruppo di lavoro per approfondire eventuali ulteriori aspetti della questione."

La Commissione ha contestualmente istituito uno specifico gruppo di lavoro per approfondire eventuali ulteriori aspetti della questione

La Commissione nazionale per la formazione continua in occasione della riunione del 4 novembre 2013, ha precisato che:

a. l’art 4 della Determina "Crediti per formazione all’estero", prevede: "…il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’azienda presso cui presta servizio) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni".

Tale articolo va interpretato nel senso che il professionista sanitario deve inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’Ufficio di formazione dell’azienda presso cui presta servizio. Successivamente gli atti in questione saranno trasmessi tramite l’Ufficio di formazione al Co.Ge.A.P.S.

b. Con riferimento all’attività di tutoraggio, all’art. 3 "Tutoraggio individuale" nella parte relativa al riconoscimento dei crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio, si specifica che nell’arco della stessa unità mese non sono cumulabili due o più attività di tutoraggio ai fini del riconoscimento dei crediti.

Pertanto, il professionista sanitario potrà svolgere più attività di tutoraggio ma i crediti riconosciuti saranno 4 per unità mese.

Nel prendere atto di alcuni comunicati che affermano la non obbligatorietà dell’ECM per gli psicologi liberi professionisti, si rappresenta quanto segue.

L’obbligo di seguire percorsi di formazione continua in medicina, da ultimo ribadito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario.

Poiché a normativa vigente lo psicologo è inquadrato fra le professioni sanitarie (cfr. elenco delle professioni sanitarie riportato su sito del Ministero della Salute al link http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto ), si ritiene che gli psicologi che svolgono attività riconducibili alla tutela della salute debbano adempiere agli obblighi ECM al pari degli altri professionisti sanitari, a prescindere dal regime professionale in cui operano.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella seduta del 4/11/2013, ha stabilito che i provider accreditati potranno presentare il piano formativo degli anni successivi entro e non oltre il 10 Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La modifica dei termini è in vigore a partire dal piano per il 2014.

Per quanto riguarda invece gli aspiranti provider, lo svolgimento dell’attività formativa è subordinato alla data di eventuale accreditamento; pertanto il provider potrà svolgere l’attività formativa programmata a decorrere dalla data di accreditamento.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 4 Novembre 2013, ha preso atto della nomina del Dott. Achille Iachino a Segretario, Responsabile del Supporto Amministrativo-Gestionale, avvenuta con DM 25 settembre 2013.

L'appuntamento annuale ed istituzionale sull’argomento della formazione in Sanità, che quest’anno si svolgerà a Roma, si propone come momento di dibattito ed incontro per chi vuole approfondire le principali tematiche della materia, confrontarsi con la Commissione ECM e con gli altri operatori, presentare esperienze, servizi e prodotti di eccellenza nella formazione.

La Quinta Conferenza Nazionale è strutturata su due giornate per permettere la più ampia partecipazione di tutti gli operatori del Sistema ECM, e proporrà un programma ricco di contenuti ed eventi.

Sul programma sono disponibili tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla manifestazione.

Vi attendiamo al Palazzo dei Congressi a Roma, il 4 e 5 Novembre

A partire dalla data odierna è online la nuova modalità di inserimento del Piano Formativo, all’interno del sistema di Accreditamento Provider ECM. La procedura è stata modificata con l’intento di agevolare il più possibile la fase di presentazione del piano, in particolare semplificando le informazioni richieste.

Per i dettagli operativi relativi alla nuova procedura si rimanda al capitolo 4 del Manuale utente per l’accreditamento provvisorio, disponibile da oggi nella sezione "Moduli e documenti" del sito ECM.

Si ricorda a tutti i Provider accreditati che il piano formativo per l’anno 2014 deve essere inserito nel sistema informatico obbligatoriamente entro e non oltre il 31 ottobre 2013. La mancata presentazione del piano nei termini previsti non consentirà agli inadempienti l’erogazione di attività formative (avviso del 28/03/2011 "Termini di presentazione e decorrenza del Piano Formativo"). Gli eventi pianificati per l’anno 2014 e già inseriti a sistema, verranno trattati secondo le nuove modalità.

Modifica del 08/10/2013: I provider che hanno validato la domanda e sono in attesa dell’esito della domanda di accreditamento, sono tenuti a presentare il piano 2014 secondo la medesima scadenza del 31/10/2013.

Il 4 e 5 novembre 2013 si terrà la quinta Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina presso il Palazzo dei Congressi di Roma, sotto la direzione scientifica della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e del Ministero della Salute ed in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), a chiusura del primo triennio a regime del Programma nazionale ECM ed a poche settimane dall'inizio del triennio 2014/2016.

La Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina quest'anno cambia sede congressuale, spostandosi da Cernobbio a Roma. Lo spostamento è stato voluto per andare incontro alle esigenze di contenimento dei costi degli operatori e consentire una migliore partecipazione agli eventi e alle attività in programma. E’ stata mantenuta invece la struttura dell'evento con inizio dei lavori nel primo pomeriggio e la pre-iscrizione all'evento attraverso il portale www.forumecm.it

La Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina è da sempre per gli attori della formazione sanitaria anche un luogo per incontrarsi, informare e promuovere. Posta al centro degli spazi espositivi della nuova sede congressuale, la Cittadella della Commissione Nazionale per la Formazione Continua rimarca anche quest'anno la sua natura di cuore nevralgico della Conferenza. Un'area interamente dedicata agli incontri informativi e consulenziali (diverse centinaia ogni edizione) tra le Sezioni della Commissione e gli operatori e a momenti formativi sulle tematiche di maggior interesse gestionale. Adiacente la Cittadella l'area dedicata all'Agenas e agli Organi di supporto dalla Commissione per il governo del Sistema ECM.

Il programma congressuale, attualmente in fase di definizione da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sarà a breve presentato nella sua forma provvisoria sul Portale www.forumecm.it.

Tutti gli attori del Sistema ECM sono chiamati ad apportare il proprio contributo di idee, esperienze e progetti da presentare, condividere e confrontare.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 17 luglio 2013, ha adottato la presente determinazione in materia di "Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione".

Download Allegato (abrogato)

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 17 luglio 2013, ha precisato quanto segue, in merito al D.M. 26 Marzo 2013 - "Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2013:

  • Art. 2, Contributo alle spese per accreditamento dei soggetti e delle specifiche attività formative

    • Comma1. La riduzione è riferita solo al contributo alle spese dovuto per lo svolgimento delle specifiche attività formative e non, quindi, al contributo annuale dovuto per l’accreditamento, che deve essere versato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (vedi articolo 3 comma 3 del decreto di cui trattasi).
    • Comma 2. Si chiarisce che la riduzione di 1/2 dell’importo del contributo alle spese trova applicazione solo per i soggetti di cui al comma 1, che possiedono tutte le caratteristiche elencate nel comma 2.

      In merito alla norma di cui trattasi, appare opportuno precisare che la stessa, oltre ad essere norma di carattere operativo è, anzitutto, norma di principio e, pertanto, ai fini della sua concreta applicazione, è necessario che le richieste di riduzione inoltrate ai sensi della medesima siano oggetto di apposita determinazione della Commissione nazionale per la formazione continua, che verificherà la rispondenza delle richieste medesime al contenuto della norma (segnatamente con riferimento alla sussistenza del requisito dell’ "interesse pubblico" e all’individuazione delle "aree o professioni sanitarie carenti di specifiche offerte formative").

      Pertanto, il Provider che ritenga di poter beneficiare della riduzione di cui all’art.2, comma 2, dovrà formulare la propria richiesta il cui accoglimento sarà subordinato alla previa valutazione di compatibilità con i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, che di volta in volta valuterà il caso specifico e la sussistenza di tutti i requisiti richiamati dalla norma in questione.
    • Comma 3
      - la riduzione di 1/3 è diretta a tutti i Provider pubblici e privati e le società scientifiche;
      - opera solo per le specifiche attività formative e non per il contributo annuale;
      - non trova applicazione per l’accreditamento di specifiche attività formative che si svolgono all’estero (articolo 1,comma 1, lettera e);
      - presupposto indispensabile è l’assenza di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini dell’organizzazione e dell’erogazione dell’attività formativa sia a titolo oneroso che gratuito.

  • Art. 3 Termini e provvedimenti
    Si rappresenta che per le attività formative in itinere alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2013, il calcolo del contributo alle spese avviene in base alla normativa vigente alla data di inizio dell'attività formativa; il contributo alle spese deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di fine erogazione di attività formativa, in funzione dei crediti formativi effettivamente attribuiti" (articolo 2, comma 5).
    • Comma2
    • Si precisa che il versamento del contributo annuale non deve essere versato nell’ipotesi in cui, nelle more del procedimento per l’accreditamento standard, il Provider abbia già versato il contributo, ricevuto il diniego come Provider standard ma venga accreditato nuovamente nello stesso anno come Provider provvisorio.
    • Comma 3
      Si precisa che il versamento del contributo annuale non deve essere versato nell’ipotesi in cui, nelle more del procedimento per l’accreditamento standard, il Provider abbia già versato il contributo, ricevuto il diniego come Provider standard ma venga accreditato nuovamente nello stesso anno come Provider provvisorio.
  • Art. 4 Registrazione dei crediti e dei partecipanti agli eventi formativi
    • Comma 3
      In merito al punto C, si precisa che tali informazioni non dovranno essere trasmesse nell'area dedicata nel sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), ma continueranno ad essere inserite nella relazione annuale, come descritto al punto D.
  • Tabella (Allegato A)
    • Per eventi FAD con un numero di crediti da 5,1 a 10 e un numero di partecipanti superiore a 1000 (fino a 2000 partecipanti), l’importo del contributo alle spese è pari a 2.100,00
    • Per eventi FAD con un numero di crediti da 10,1 a 50 e un numero di partecipanti superiore a 1000 (fino a 2000 partecipanti), l’importo del contributo alle spese è pari a 2.100,00

Si comunica che il 24 agosto 2013 entrerà in vigore il decreto ministeriale del 26 marzo 2013 sul 'Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2013 n. 185.

A decorrere dal 24 agosto per il calcolo del contributo alle spese si applicheranno, pertanto, i criteri in esso indicati.

Si invitano i provider a prendere visione del decreto pubblicato sul sito Age.Na.S., sezione ECM, area 'Normativa'.

A partire dal 28 Giugno 2013 sarà disponibile su questo portale, nella sezione dedicata ai professionisti sanitari, il servizio 'myEcm' . Tramite questo servizio sarà messa a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata con la quale potrà monitorare la propria situazione formativa, visualizzando i crediti acquisiti tramite eventi erogati dai provider accreditati dalla Commissionale Nazionale per la Formazione Continua.

Sulla pagina myEcm il professionista potrà:

  • verificare l’ammontare dei crediti E.C.M. suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa (formazione a distanza, residenziale e sul campo);
  • consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti nel corso del triennio, contenente tutte le informazioni relative a ciascuno di essi;
  • consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento per la propria professione;
  • esprimere una valutazione sui corsi frequentati.

Per i dettagli sull’utilizzo della sezione è consultabile un manuale utente al seguente indirizzo Manuale Utente myEcm.

Per attivare un account e accedere a myEcm è sufficiente effettuare la procedura di registrazione.

A parziale modifica del comunicato del 15/04/2013 'Inserimento eventi definitivi - Dati relativi a docenti/relatori/tutor' , al fine di semplificare le procedure e accogliendo le segnalazioni provenienti da numerosi provider , è stato deciso di eliminare il curriculum vitae tra i dati dei docenti.

Pertanto, a partire dal giorno 20/05/2013, per ogni soggetto deputato all’insegnamento dovranno essere inseriti nella form: nome, cognome, codice fiscale, ruolo (Docente/Relatore/Tutor) .

I brevi curricula dovranno essere allegati al file pdf del programma, come avveniva precedentemente."

E’ stata apportata una modifica alla modalità di inserimento, per gli eventi definitivi, dei dati relativi ai docenti e ai loro curricula. I suddetti dati dovranno essere inseriti singolarmente nei campi appositamente predisposti nella form di inserimento degli eventi (e non allegati al file pdf del programma, come avveniva precedentemente).

Per ogni soggetto deputato all’insegnamento dovranno essere inseriti nella form: nome, cognome, codice fiscale, ruolo (Docente/Relatore/Tutor) e curriculum vitae. Ogni curriculum dovrà riportare data e firma autografa dell'interessato. Il file contenente il CV dovrà essere allegato con firma digitale del legale rappresentante.

La modifica sarà attiva a partire dal 22/04/2013, e riguarda esclusivamente le nuove richieste di inserimento eventi. Nessuna operazione aggiuntiva è necessaria per le richieste già completate.

Nella sezione relativa al Comitato di Garanzia è pubblicata la Griglia di valutazione ad uso del Comitato di Garanzia a supporto delle verifiche degli eventi formativi, che il Comitato ha avviato ai sensi degli Accordi Stato/Regioni degli anni 2007, 2009 e 2012.

Download allegato

I provider che rientrano nella posizione di 'Enti Pubblici' ed effettuano il versamento del contributo mediante 'girofondo' (cfr. comunicato del 14/06/2012 'Nuove disposizioni per il versamento del contributo'), possono inserire nei dati del MANDATO DI PAGAMENTO, relativi alla 'Legge istitutiva del capitolo/bilancio' e 'Numero del capitolo', la seguente dicitura: Contabilità Economico Patrimoniale Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare il Call Center ECM al numero 06/42749600 selez. 1

La Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 7 febbraio 2013 ha stabilito che gli infermieri professionali possono acquisire il 100% dei crediti formativi per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio, fatte salve le indicazioni riportate nel paragrafo 8 'Autoapprendimento senza tutoraggio (FAD)' del documento concernente i 'Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM'.

(aggiornato 21/05/2014)

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012 ha stabilito un premio incentivante del 25% da attribuire al monte crediti degli eventi ECM aventi come tema l’ 'assistenza sanitaria in favore delle persone che hanno subito violenza'.

Gli eventi dovranno essere inseriti selezionando l’obiettivo formativo n° 22 'Fragilità (minori, anziani, tossico – dipendenti, salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali e socio – assistenziali', (cfr. Accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012, Allegato A - paragrafo 'Aree di intervento formativo: elenco degli obiettivi formativi', pag. 15) e successivamente si dovrà rispondere affermativamente alla domanda 'L'evento ha per tema l'assistenza sanitaria alle persone che hanno subito violenza'.

In merito ai criteri per l’attribuzione dei crediti formativi relativi alla formazione individuale svolta all’estero, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012, sulla base degli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 19 aprile 2012, ha stabilito che:
l’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento acquisisce la documentazione del corso e, in base al numero delle ore di programma, rilascia l’attestato ECM considerando il 50% dei crediti con l’ipotesi di 1 credito per ora di formazione; se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.

  • Esempio 1: 50 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
  • Esempio 2: 70 ore di formazione all’estero = 25 crediti ECM
  • Esempio 3: 15 ore di formazione all’estero = 7,5 crediti ECM

Nel caso il professionista non sia iscritto a nessun Ordine/Collegio/Associazione professionale, potrà inviare la documentazione alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua tramite una procedura informatizzata le cui modalità saranno successivamente comunicate.

(aggiornato 11/03/2013)
La Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione:
  • per i professionisti sanitari obbligati all'iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio della professione, l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all'Albo professionale;
  • per i professionisti sanitari non obbligati all'iscrizione all'Albo professionale, l'obbligo formativo decorre dal primo gennaio dell’anno successivo al conseguimento dell'abilitazione professionale.
La Commissione nazionale per la formazione continua, in occasione della riunione del 4 dicembre u.s., ha stabilito la scadenza del piano formativo al 31 ottobre di ciascun anno, precedente a quello di riferimento del piano formativo, con possibilità di proroga al 30 novembre. Sarà, pertanto, concesso l'inserimento del piano formativo 2013 ai provider che hanno formalizzato la richiesta di proroga entro il 30 novembre 2012
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 4 dicembre 2012, ha stabilito che, per ragioni di inopportunità, i partiti politici - in tutte le loro espressioni (liste politiche, sezioni politiche, etc.) - non possono partecipare all’organizzazione degli eventi formativi ECM.
In base alle Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei Provider Nazionali e regionali/province autonome, allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, il provider accreditato ECM "deve fornire l’attestazione che l’utente ha svolto la specifica attività formativa ed ha acquisito i relativi crediti ECM" (parag. 2.4 ). Pertanto è responsabilità del Provider attribuire correttamente i crediti ECM al partecipante scegliendo la modalità più opportuna di rilascio dell’attestato. Se si utilizza la posta elettronica occorre che sia certificata (PEC). Sono altresì validi gli attestati generati all’interno della piattaforma Fad dopo il superamento del questionario per la verifica dell’apprendimento dei discenti, sempreché sia garantita la tracciabilità all’interno della piattaforma informatica. La validità dei crediti è subordinata al pagamento da parte del Provider del contributo alle spese per l’evento formativo in questione (cfr.: L. 388/2000 art.92 comma 5 e Decreto contributo alle spese pag. 3 e seguenti).
Premesso che, con apposita comunicazione inviata con posta certificata, la Segreteria ECM fornirà le indicazioni relative al procedimento di attribuzione dell’accreditamento standard per ogni Provider che ha maturato tale condizione, si comunica quanto segue:
  • l’accreditamento provvisorio decorre dalla data della riunione della Commissione nazionale per la formazione continua che ne ha deliberato il provvedimento;
  • l’abilitazione informatica ad effettuare la domanda di Accreditamento standard viene attivata ai Provider solo a seguito di apposita comunicazione della Segreteria ECM secondo raggruppamenti corrispondenti alle delibere di accreditamento adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
  • i Provider interessati all’accreditamento standard dovranno confermare o aggiornare la documentazione prodotta all’atto della domanda di accreditamento provvisorio e validare la domanda di accreditamento standard entro 90 giorni dalla comunicazione di cui sopra pena l’esclusione dall’albo dei Provider;
  • l’accreditamento provvisorio resta comunque valido fino all’apposita comunicazione delle Segreteria ECM di abilitazione della domanda di accreditamento standard e comunque fino all’esito (positivo o negativo) da parte della Commissione nazionale per la formazione continua alla domanda di accreditamento standard;
  • la Segreteria avvia la programmazione delle visite proponendo due date utili per la visita ai Provider interessati. Nel caso entrambe le date proposte non siano accettate dal Provider, l’accreditamento provvisorio è sospeso a decorrere dalla seconda data proposta per la visita. Il Provider, per la riattivazione dell’attività dovrà fornire le relative giustificazioni ed attendere due altre eventuali date proposte. Nel caso in cui anche le ulteriori date non saranno accettate, il Provider decade dalla posizione di accreditato provvisoriamente;
  • decorsi inutilmente i 24 mesi dalla data di accreditamento provvisorio e i 90 giorni dalla comunicazione della Segreteria ECM di abilitazione della domanda di accreditamento standard, senza aver presentato/validato la domanda di accreditamento standard, il Provider con accreditamento provvisorio non avrà più titolo ad erogare formazione continua. In tal caso la Commissione nazionale per la formazione continua procederà alla sua esclusione dall’Albo dei Provider;
  • il Provider, escluso dall’Albo dei Provider (per diniego dell’accreditamento standard o per decorrenza dei termini), avrà la facoltà di ripresentare la richiesta di accreditamento provvisorio.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 20 giugno 2012 ha stabilito che il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, di cui al decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74, è ridotto da 100 a 50 crediti formativi nel biennio 2012-2013.

Sono confermati 50 crediti formativi per l'anno 2011.

Complessivamente i richiamati professionisti sanitari dovranno acquisire 100 crediti formativi per il triennio 2011-2013.
NOTA INTERPRETATIVA all’ Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti".

La Commissione nazionale per la formazione continua, in occasione della riunione del 20 giugno 2012, ha convenuto di accogliere l’indicazione formulata dal rappresentante degli psicologi e ha adottato la seguente determina che intende meglio chiarire i contenuti dell’ Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012. In particolare, il chiarimento si riferisce alle seguenti parti:

  • NOTA 1
    Per quanto concerne invece "la clinica", le implicazioni medico legali ed assicurative delle manifestazioni stress correlate e da "burn out", queste riguardano i medici in modo interdisciplinare per apprendere a "diagnosticare e curare" e gli psicologi-psicoterapeuti per quanto di competenza" . (pag. 19)


  • Il BURN-OUT E LE PATOLOGIE STRESS CORRELATE
    Aspetti clinici, medico legali, assicurativi e giuridici del burn out e delle patologie stress correlate rientrano nell’obiettivo 14 (CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI) e riguardano i medici in modo interdisciplinare per apprendere a "diagnosticare e curare" e gli psicologi-psicoterapeuti per quanto di competenza;" (pag. 19).
Sulla base delle indicazioni soprarichiamate, la Commissione nazionale ha deciso di comprendere tra i destinatari degli eventi su "burn out e le patologie stress correlate", oltre agli psicologi-psicoterapeuti, gli psicologi. Pertanto, il riferimento agli "psicologi-psicoterapeuti" presente nel testo dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, che comunque riveste carattere esemplificativo, deve essere integrato come di seguito riportato: "gli psicologi-psicoterapeuti e gli psicologi".
La Commissione nazionale per la formazione continua il 20 giugno 2012 ha deciso che gli eventi inerenti le infezioni microbiche della stagione estiva, che possono rivelarsi particolarmente critiche in coincidenza delle zone colpite dal terremoto di cui al decreto legge del 6 giugno 2012 n. 74, possono essere inseriti- previa richiesta del provider accreditato tramite la funzione "comunicazione"- fino a dieci giorni prima della data dell’evento, anziché trenta giorni (cfr. mappatura protezione civile).

Decreto legge 74 zone terremotate
Si informano tutti i provider sulle nuove disposizioni per il versamento dei contributi, rese necessarie dall’entrata in vigore del D.L. 24 Gennaio 2012 - n.1, convertito in legge 24 Marzo 2012 - n.27, con cui è stato introdotto il c.d. obbligo di girofondo per pubbliche amministrazioni.
In virtù di quanto sopra riportato, i pagamenti eseguiti da una pubblica amministrazione a favore di un’altra, devono essere effettuati attraverso tale strumento (cfr. Circolare MEF 11/2012).
In riferimento alle attività relative alla "Educazione Continua in Medicina" (ECM), i provider aventi natura di ente pubblico che effettuano versamenti in favore di questa Agenzia, devono utilizzare il seguente IBAN:

IT69U0100003245348300150983

Facendo sempre riferimento allo stesso IBAN riportato, per quanto riguarda i provider regionali che operano a seguito alla convenzione Agenas/Regioni, si rende necessario rammentare che all’inizio della causale sia chiaramente indicato il codice assegnato a ciascuna regione e l’esplicito riferimento al sistema "ECM".



Rimangono invariate le modalità di versamento per i provider privati.
Regione
Codice
Sicilia
ECM R01
Calabria
ECM R02
Basilicata
ECM R03
Puglia
ECM R04
Campania
ECM R05
Molise
ECM R06
Abruzzo
ECM R07
Lazio
ECM R08
Sardegna
ECM R09
Umbria
ECM R10
Marche
ECM R11
Toscana
ECM R12
Emilia Romagna
ECM R13
Liguria
ECM R14
Piemonte
ECM R15
Lombardia
ECM R16
Veneto
ECM R17
Friuli Venezia Giulia
ECM R18
Trentino Alto Adige
ECM R19
Valle d'Aosta
ECM R20
Provincia autonoma Trento
ECM R21
Provincia autonoma Bolzano
ECM R22

Premesso che l’evento formativo deve essere inserito, completo di tutti gli elementi ad esso riconducibili, fino a 30 giorni dell’inizio, si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in occasione della riunione del 18 aprile 2012, ha preso le seguenti decisioni in materia di modifiche agli eventi, a parziale integrazione e rettifica di quanto riportato nel comunicato del 30 giugno 2011, che entreranno in vigore dal 1° giugno 2012:

  • Fino al 30° giorno prima della data dell’evento sono consentite tutte le modifiche.
  • Dal 29° giorno fino al 10° prima dell’evento sono consentite tutte le modifiche con l’esclusione dell’anticipo della data d’inizio evento.
    Il numero di modifiche apportate e la loro tipologia verranno registrate dal sistema informatico e messi a disposizione della CNFC per ogni valutazione, controllo e/o provvedimento.
  • Dal 9° giorno precedente l’evento è esclusa ogni modifica.

Eventuali deroghe potranno riguardare i seguenti argomenti:

  1. Inserimento dei contratti con Sponsor, già indicati all’atto della compilazione della form (inserimento senza autorizzazione della Segreteria o della CNFC), e comunque entro e non oltre 90 giorni successivi alla data di inizio dell’evento.
  2. Variazioni connesse a intervenuti motivi di carattere oggettivo (calamità naturali, ordinanze di Istituzioni pubbliche, ecc.) tali deroghe possono essere eventualmente consentite previa autorizzazione della CNFC.

Si sottolinea che i termini sopra descritti non sono applicabili alle seguenti tipologie di evento:

  • Eventi all’estero – il termine di registrazione nel sistema informatico è di 60 giorni prima della data dell’evento;
  • Eventi che trattano tematiche inerenti l’alimentazione della prima infanzia, soggetti al DM 82 del 9 aprile 2009 – il termine di registrazione nel sistema informatico è di 90 giorni prima della data dell’evento;
  • Eventi inseriti nel sistema nazionale da parte di provider accreditati nei sistemi regionali.

Per i casi sopra indicati le richieste di modifica devono essere inoltrate alla Commissione tramite la funzione "comunicazioni" a disposizione dei Provider.

In base all'Accordo Stato/Regioni del 5 novembre 2009, le Aziende Sanitarie e gli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale sono accreditate dalle Regioni, Province Autonome o altri enti regionali o provinciali appositamente delegati del territorio di riferimento. I richiamati soggetti devono chiedere l’accreditamento alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua del singolo evento formativo nei seguenti casi:
  • eventi residenziali svolti fuori dal territorio della regione/provincia di competenza;
  • eventi FAD rivolti agli operatori sanitari indipendentemente dalla loro sede operativa;
  • eventi all’estero.

Per procedere alla richiesta occorre effettuare, in primo luogo, la registrazione presso il sistema informatico AGENAS/ECM, nella pagina "Accreditamento provider – area riservata" cliccando sul link Registrazione provider regionale. Una volta compilati tutti i campi e confermato, saranno inviate l'utenza e la password all'indirizzo mail indicato in fase di registrazione (si rammenta che all'atto della registrazione è necessario essere in possesso della firma digitale del legale rappresentante e di una casella PEC). Collegandosi successivamente con le credenziali di accesso nell’area riservata è possibile inserire gli eventi da sottoporre all’accreditamento. L’evento sarà assegnato automaticamente in valutazione ad un referee o ad un gruppo di referee (componenti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua) a seconda che si tratti di un evento svolto in Italia o all’estero, e solo se la valutazione è positiva, l’evento sarà accreditato dalla Segreteria della Commissione Nazionale Formazione Continua e reso visibile in banca dati. I documenti utili per la richiesta di accreditamento dell’evento sono pubblicati sul link Accreditamento Provider - Moduli e documenti.
Gli adempimenti successivi (report, vers.to contributo alle spese e così via) saranno comunicati in occasione dell’accreditamento dell'evento.

La Commissione nazionale per la formazione continua nel corso della riunione del 21 febbraio 2012 - al fine di assicurare la continuità dell’aggiornamento continuo e la possibilità del professionista sanitario di usufruire di diverse forme di aggiornamento (Accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e 5 novembre 2009), ha confermato che per ciascun evento formativo non possono essere attribuiti più di 50 crediti formativi ECM. Tale limite è strettamente correlato sia al debito formativo annuale dei professionisti sanitari sia al piano formativo degli stessi.
Premesso che, con apposita comunicazione inviata con posta certificata, la Segreteria ECM fornirà le indicazioni relative al procedimento di attribuzione dell’accreditamento standard per ogni Provider che ha maturato tale condizione, si comunica quanto segue:

- l’accreditamento provvisorio decorre dalla data della riunione della Commissione nazionale per la formazione continua che ne ha deliberato il provvedimento;

- la domanda di Accreditamento standard può essere presentata dai Provider tre mesi prima della scadenza del biennio del rispettivo accreditamento provvisorio, secondo raggruppamenti corrispondenti alle delibere di accreditamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

- i Provider interessati all’accreditamento standard dovranno confermare o aggiornare la documentazione prodotta all’atto della domanda di accreditamento provvisorio;

- l’accreditamento provvisorio resta comunque valido fino all’esito (positivo o negativo) da parte della Commissione nazionale per la formazione continua alla domanda di accreditamento standard;

- decorsi inutilmente i 24 mesi dalla data di accreditamento provvisorio senza aver presentato domanda di accreditamento standard, il Provider con accreditamento provvisorio non avrà più titolo ad erogare formazione continua. In tal caso la Commissione nazionale per la formazione continua procederà alla sua esclusione dall’Albo dei Provider;

- il Provider, escluso dall’Albo dei Provider per decorrenza dei termini sopra richiamati, avrà la facoltà di ripresentare la richiesta di accreditamento provvisorio.
Con D.M. 11 gennaio 2012, è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. La Commissione, che dura in carica 3 anni dalla data del suo insediamento, è così composta:
  • PRESIDENTE
    • Ministro della Salute
  • VICE PRESIDENTI
    • Coordinatore della Commissione Salute
    • Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
  • MEMBRI
    • Dott. Antonio Emilio Scala (Ministero della Salute)
    • Dott. Claudio Cricelli (Ministero della Salute)
    • Dott. Paolo Messina (Ministero della Salute)
    • Dott. Riccardo Vigneri (Ministero della Salute)
    • Dott.ssa Luisa Anna Adele Muscolo (Ministero della Salute)
    • Prof. Andrea Lenzi (Ministero della Salute su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca)
    • Dott. Mauro Magoni (Ministero della Salute su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca)
    • Dott. Corrado Ruozi (Conferenza Stato-Regioni)
    • Dott. Sergio Manzieri (Conferenza Stato-Regioni)
    • Dott. Alberto Ferrando (Conferenza Stato-Regioni)
    • Dott. Alessandro Colnaghi (Conferenza Stato-Regioni)
    • Dott. Felice Ungaro (Conferenza Stato-Regioni)
    • Dott. Giuseppe Noto (Conferenza Stato-Regioni)
    • Dott. Alessandro Rossi (Conferenza Stato-Regioni)
    • Dott. Maria Teresa Manoni (Conferenza Stato-Regioni)
    • Dott. Luigi Conte (FNOMCeO)
    • Dott. Salvatore Onorati (FNOMCeO)
    • Dott. Giacinto Valerio Brucoli (Commissione Nazionale Albo Odontoiatri)
    • Dott. Felice Ribaldone (Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti)
    • Dott. Gaetano Penocchio (Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari)
    • Prof. Armando Zingales (Consiglio Nazionale dei Chimici)
    • Dott. Giuseppe Luigi Palma (Federazione Nazionale degli Ordini degli Psicologi)
    • Dott. Loredana Di Natale (Ordini Nazionale dei Biologi)
    • Dott. Marcello Bozzi (Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali)
    • Dott. Gennaro Rocco (Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali)
    • Dott.ssa Maria Pompea Schiavelli (Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche)
    • Dott. Claudio Ciavatta (Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione)
    • Dott.ssa Erminia Macera Mascitelli (Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico-Sanitaria)
    • Dott. Angelo Foresta (Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzione)
    • Dott. Vincenzo Braun (Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica)
  • COMPONENTI DI DIRITTO:
    • Direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
    • Direttore generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute
    • Segretario, Responsabile del Supporto Amministrativo-Gestionale

Decreto di ricostituzione e nomina della CNFC.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua - in occasione della riunione del 17 Ottobre 2011 - ha stabilito che, con decorrenza dal 1 novembre 2011, i convegni, congressi, simposi e conferenze con numero dei partecipanti superiore a 200, inseriti dai Provider accreditati provvisoriamente o che hanno validato la richiesta di accreditamento senza che siano intervenuti motivi ostativi alla richiesta stessa, possono essere accreditati con gli stessi parametri previsti per gli eventi delle stesse tipologie con numero dei partecipanti inferiore ai 200 a condizione che il Provider si impegni a prevedere la prova di apprendimento e il test di valutazione finale di gradimento e a trasmetterne i risultati alla Commissione analogamente alle altre tipologie di eventi.
La CNFC in occasione della riunione del 14.07.2011 – in conformità all’accordo Stato-Regioni del 05/11/2009 - ha stabilito che i Provider devono comunicare le eventuali modifiche relative alla propria struttura, comprese le variazioni di statuto. La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data della modifica tramite la funzione "COMUNICAZIONI" formalizzata come previsto per tale funzione (la comunicazione dovrà essere formalizzata in pdf con firma digitale del legale rappresentante e sottoscritta in maniera olografa dallo stesso). Le modifiche inserite a sistema saranno oggetto di esame della CNFC, il quale potrà comportare anche una sospensione cautelativa dell’accreditamento in attesa della definizione della procedura amministrativa di variazione. Eventuali omissioni o ritardi verranno sanzionati ai sensi della Determina sulle Violazioni del 08.10.2010.
Premesso che, le richieste di rimborso per versamenti effettuati sul conto corrente n. 14080998 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, non possono essere accolte.
Le istanze di rimborso, relative a versamenti effettuati correttamente sul conto corrente n. 86747664 intestato ad Age.na.s, vengono esaminate solo nei seguenti casi:
  • Ripetizione di un versamento relativo ad un evento/PFA o al contributo alle spese annuale, per il quale è stato già effettuato il pagamento del contributo;
  • Versamento effettuato per un importo superiore a quello indicato nella "Gestione versamenti" degli eventi/PFA.
  • Versamento effettuato per un importo superiore a quello indicato nella normativa (26/02/2010 - D.M. 26 Febbraio 2010 - Contributo alle spese di accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua – Art.1, a.) per l’accreditamento annuale.
In tutti gli altri casi, non si accettano richieste di rimborso.
La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata del richiedente, allegando una marca da bollo da 14,62 € (D.M. Economia e Finanze del 24/05/2005, G.U. n.123 del 28/05/2005) ed inviata all’ Age.na.s. – Via Puglie, 23 – 00187 Roma (Rm) oppure all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Age.na.s. ecm@pec.agenas.it (solo se inviata dalla "PEC" del Provider) e dovrà contenere:
  • La motivazione dell’errato versamento;
  • I dati necessari per effettuare il rimborso dell’importo non dovuto (n. c/c bancario o postale, ABI e CAB);
  • Firma in calce autografa del legale rappresentante;
  • L’originale del bollettino postale o della ricevuta del bonifico bancario di cui si richiede il rimborso (che verrà restituito, se richiesto, a procedura conclusa);
  • La fotocopia del bollettino postale o della ricevuta del bonifico bancario inerente il versamento corretto i cui dati sono stati inseriti nella "Gestione versamenti".
Si ricorda a tutti i Provider accreditati provvisoriamente che il piano formativo per l’anno 2012 deve essere inserito nel sistema informatico obbligatoriamente entro e non oltre il 31 ottobre 2011. La mancata presentazione del piano nei tempi previsti non consentirà l’erogazione di attività formative nel 2012.
Si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 che stabilisce la competenza della Commissione stessa a valutare casi specifici che possono rientrare nelle medicine e pratiche non convenzionali, nel corso della riunione del 23 Giugno 2011, affrontando tali tematiche (p.19 obiettivi formativi, Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009) ha adottato la seguente determina: "…il metodo Mézières rientra tra le attività formative delle Medicine non convenzionali, in quanto tale, è proponibile per la figura professionale di medico nell’ambito delle specifiche discipline in conformità all’obiettivo n.19 Medicine non convenzionali: valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà".
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella seduta del 14 luglio 2011 ha approvato l’elenco dei progetti finanziati in riferimento al Bando 2010 "Sviluppo e ricerca sulle metodologie innovative nella formazione continua".

L'elenco può essere scaricato dal seguente link:
Download documento

Il nuovo Bando verrà presentato in occasione della Terza Conferenza Nazionale per la formazione continua che si terrà a Cernobbio il 17 e 18 ottobre 2011.
La Conferenza, organizzata sotto la direzione scientifica della Commissione Nazionale per la Formazione Continua e del Ministero della Salute ed in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), intende fare il punto sulle novità del Programma ECM e sui risultati conseguiti nel primo anno di accreditamento dei Provider con le nuove regole.
Appuntamento annuale ed istituzionale sulla tematica della formazione in Sanità, anche quest’anno Cernobbio si propone come momento di dibattito ed incontro per chi vuole approfondire le principali tematiche della formazione in Sanità, confrontarsi con la Commissione ECM e con gli altri operatori, presentare esperienze, servizi e prodotti di eccellenza nella formazione.
La Terza Conferenza Nazionale è strutturata su due giornate per permettere la più ampia partecipazione di tutti gli operatori del Sistema ECM, nell’occasione, proporrà un programma ricco di contenuti ed eventi, attualmente in fase di definizione da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Forte del successo dello scorso anno, torna la Cittadella della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, cuore pulsante della Conferenza, nella quale le Sezioni che compongono la Commissione incontreranno gli operatori della formazione per dare risposta ai loro quesiti.
Sul sito www.forumecm.it sono disponibili tutte le informazioni inerenti le modalità di partecipazione alla manifestazione e a breve il programma degli eventi congressuali e formativi.
Vi attendiamo a Cernobbio il 17 e 18 ottobre.
Si rammenta ai Sigg. provider che per la comunicazione di eventuali quesiti e richieste in merito al funzionamento del sistema è attivo l’indirizzo di posta elettronica ecm@agenas.it.
Per ogni altra comunicazione che presenti specifico carattere d’urgenza è attivo il servizio di Call center della Segreteria della Commissione ECM.
Il Call center è a disposizione, secondo le modalità elencate nella pagina "assistenza" del sito internet, del Provider, o aspirante tale, il quale dovrà necessariamente comunicare il proprio nome, cognome, la propria User e il tipo di rapporto di collaborazione con il provider stesso.

Si ricorda, inoltre, che tutte le informazioni necessarie e gli ulteriori strumenti da utilizzare per proporre i quesiti alla Commissione ECM sono già presenti nel sito internet.
Qualora tali informazioni non siano ritenute soddisfacenti o risultino di difficile reperimento, è conveniente contattare il Call center per ottenere assistenza. Per eventuali segnalazioni al riguardo si chiede cortesemente di inviare un messaggio di posta elettronica alla Segreteria ECM.

Per inviare richiesta di variazione dei dati del Provider o di quelli relativi ad eventi non più modificabili autonomamente è stata messa a disposizione dei Sigg. provider la nuova funzionalità "COMUNICAZIONI", accessibile cliccando sulla voce "COMUNICAZIONI" del menù della propria area riservata.
Tale funzione deve essere utilizzata esclusivamente per richiedere variazioni in luogo della casella mail ecmvariazioni@agenas.it, che sarà a breve dismessa.
La funzione "COMUNICAZIONI" non va utilizzata per proporre quesiti alla Commissione ECM o chiarimenti procedurali. Eventuali reiterati abusi saranno segnalati alla Commissione.
La funzione "COMUNICAZIONI" non ammette più richieste contemporanee.
Una volta effettuata una richiesta si dovrà attendere la risposta della Segreteria ECM per poter procedere con una ulteriore eventuale istanza.
Le modalità tecnico-formali di invio della richiesta sono riportate nella pagina accessibile cliccando sulla voce "COMUNICAZIONI" del menù della propria area riservata.
Al fine di ampliare e rendere sempre più completa la gamma di strumenti messi a disposizione dei Provider, pubblichiamo nella sezione 'Documenti e Modelli' alcuni modelli contrattuali redatti dalla Segreteria ECM inerenti i rapporti che intercorrono tra il Provider e gli altri soggetti interessati nell'ambito di accordi di sponsorizzazione.
Tali modelli, e le relative raccomandazioni, vengono forniti a mero titolo esemplificativo e non escludono la possibilità di regolamentare le diverse fattispecie nel pieno rispetto del principio di autonomia contrattuale.
È possibile inviare segnalazioni riguardo ai modelli contrattuali all'indirizzo ecmcontrattisponsor@agenas.it.
Le segnalazioni ricevute verranno attentamente considerate, non verrà in alcun caso inviata risposta attraverso il suddetto indirizzo.
Si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in occasione della riunione del 26 maggio u.s., preso atto delle numerose richieste di modifiche degli eventi definitivi da parte dei provider provvisori, verificata di conseguenza, comunque, l'insufficiente capacità di programmazione di alcuni di essi , ritenuto che la responsabilità del provider provvisorio di svolgere l'evento come indicato almeno 30 gg. prima della data dell'evento deve essere totale e non deve incidere nella qualità e quantità dell'offerta formativa, ha deciso che sia consentito modificare l'evento fino al giorno prima della data dell'evento.

Il numero di modifiche apportate, la loro tipologia, la cadenza delle stesse, ecc. saranno oggetto della relazione annuale che il provider dovrà presentare e di monitoraggio da parete della Segreteria della CNFC.

Si sottolinea che la CNFC , tramite detti mezzi, utilizzerà i dati ricavati per valutare la capacità di organizzazione del provider provvisorio al fine di adottare misure correttive, eventuali provvedimenti e indicatori utili per la selezione dell'accreditamento STANDARD.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in occasione della riunione del 24 Febbraio 2011, al fine di rendere operativa la determina del 14 Luglio 2010 della stessa Commissione - contenente l’esclusione delle arti ausiliarie come gli ottici e gli odontotecnici dall’obbligo ECM - ha deciso di accreditare gli eventi con una nota che richiami la stessa determina. Pertanto, non essendo più obbligatoria la formazione continua per le arti ausiliarie, i crediti rilasciati non hanno valore ai fine dell’ECM e gli eventi non saranno oggetto del versamento del contributo alle spese ai sensi della legge 388/00 e dei decreti attuativi della norma stessa.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), in occasione della riunione del 26 maggio u.s., nel sottolineare che il sistema di "accreditamento eventi" cesserà il 30 giugno 2011, ha deciso che lo stesso sistema rimarrà in essere esclusivamente a favore degli organizzatori che hanno validato o valideranno la richiesta di accreditamento in veste di provider provvisorio nel sistema di "accreditamento provider".

LE CONDIZIONI

Il periodo utile per inserire eventi nel sistema di "accreditamento eventi" per i soggetti sopra indicati decorre - per 180 giorni - dalla data di validazione della richiesta di accreditamento in veste di provider provvisorio. Per gli organizzatori che hanno già validato la richiesta di cui sopra alla data della pubblicazione del presente avviso il periodo decorre - per 180 giorni - dalla stessa data di pubblicazione dell'avviso. La possibilità di inserire richieste di accreditamento eventi nel sistema di "accreditamento eventi" decade dalla data di arrivo della risposta definitiva della CNFC - sia positiva (accreditamento provvisorio) che negativa (diniego dell'accreditamento) - in merito alla valutazione della richiesta di accreditamento provvisorio.
Si precisa che:

- in caso di accreditamento provvisorio, a partire dalla data di arrivo della comunicazione, il provider dovrà utilizzare il sistema di "accreditamento provider" per inserire gli eventi definitivi secondo i criteri indicati nel piano formativo presentato e potrà utilizzare il sistema di "accreditamento eventi" esclusivamente per la chiusura degli eventi accreditati (rapporto e versamento del contributo);

- in caso di diniego dell'accreditamento in veste di provider provvisorio, a partire dalla data di arrivo della comunicazione, l'organizzatore potrà utilizzare il sistema di "accreditamento eventi" esclusivamente per la chiusura degli eventi accreditati (inserimento dei dati di versamento del contributo e rapporto).

Gli eventi inseriti nel sistema di accreditamento eventi saranno accreditati, se ritenuti idonei, alla prima verifica formale da parte della Segreteria della richiesta di accreditamento in veste di provider provvisorio.
Il termine per l'inserimento delle richieste di accreditamento degli eventi inseriti nel sistema "accreditamento eventi" - fatte salve le condizioni sopra rappresentate - rimane di "almeno 30 giorni prima la data di inizio dell'evento/edizione" con l'eccezione di "almeno 60 giorni prima la data di inizio dell'evento/edizione" in caso di evento/edizione con sede di svolgimento all'estero.
Si comunica che gli attestati dei crediti anno 2010, saranno trasmessi il prossimo mese di Giugno a mezzo posta elettronica.

La Segreteria della Commissione ECM
Il Comitato di Garanzia, in occasione della riunione del 15 Marzo 2011, ha deciso di procedere ad effettuare i primi controlli per l’attuazione di quanto contenuto nell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n° 192 del 5/11/2009, alla pagina 4 al punto "Il Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazione".
I Provider interessati dovranno rendere disponibile, presso la propria sede legale e presso le sedi di svolgimento dei singoli eventi, la documentazione e gli atti indicati nel "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accordo Stato Regioni del 5/11/09 per l’accreditamento".
La griglia di valutazione che sarà utilizzata, nell'occasione, dai componenti della Commissione o da soggetti appositamente incaricati può essere scaricata dal link seguente.

Download Allegato
Si informano tutti gli Organizzatori, che le richieste di rimborso pervenute alla Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, relative a versamenti del contributo alle spese accreditati sul conto corrente n. 14080998 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, non possono essere accolte in quanto, ai sensi dell’ Art.2, comma 358, della legge 24/12/2007 n. 244, i contributi alle spese previsti all’Art. 92, comma 5, della legge 23/12/2000 n. 388 devono affluire direttamente all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri della stessa sostenuti.
Si comunica ai Provider Accreditati Provvisoriamente, che hanno erogato FAD nell'anno 2010, che è presente sul sito, nella sezione "moduli e documenti ", l’indicazione sul contenuto della relazione annuale relativa all’attività formativa effettivamente erogata. Il ridetto documento dovrà essere allegato tramite l’apposita funzione che sarà predisposta nell’area riservata del provider.

I Provider che hanno già provveduto ad inviare tramite posta elettronica o altri mezzi la relazione annuale, dovranno trasmetterla di nuovo con le modalità sopra indicate.
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM premette che per "reclutamento" si intende il rapporto diretto tra lo sponsor e il partecipante all’evento formativo, che beneficia di vantaggi economici e non, per la partecipazione all’evento formativo stesso e che possono essere rappresentati dall’esonero del costo dell’iscrizione al corso, ai costi relativi, ai trasferimenti, pernottamenti e così via, stabilisce quanto segue. Il Provider – fermo restando il rispetto dell’indipendenza dall’interesse commerciale del contenuto formativo e di tutti gli adempimenti previsti in materia - deve conservare copia degli inviti nominativi degli sponsor unitamente all’elenco dei professionisti invitati all’evento e renderli disponibili alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM ai fini della competente valutazione a cura del Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione continua dal sistema di sponsorizzazioni e dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in Sanità. Ogni professionista sanitario - all’atto della partecipazione all’evento formativo - deve consegnare al Provider dell’ evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome sponsor). Il Provider, al fine di trasmettere correttamente i report dei partecipanti alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM o agli enti accreditanti e al Co.Ge.A.P.S., deve rammentare al partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili mediante reclutamento diretto e - all’atto della compilazione del report contenente l’elenco dei partecipanti ai corsi ECM - deve indicare negli appositi spazi il nome dello sponsor. L’ordine, il collegio o l’associazione, nei cui albi è iscritto il professionista sanitario, dovrà certificare i crediti formativi attestati dai Provider con invito a carico di uno o più sponsor, fino alla concorrenza di massimo 1/3 dei crediti formativi acquisiti nel triennio di riferimento (2011-2013). Per la formazione a distanza e per la formazione sul campo si conferma quanto disciplinato dal richiamato "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento", fermo restando che gli elenchi relativi ai partecipanti non possono essere consegnati agli sponsor. Le indicazioni contenute nella presente determina rivestono carattere integrativo e di modifica della determina dell’8 Ottobre 2010 in materia di violazioni, contestazioni delle stesse e relative modificazioni. In riferimento a quanto sopraindicato, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM si riserva di valutare l’andamento del fenomeno prima di affrontare eventuali decisioni in merito.
La durata di un programma FAD deve essere sempre definita dal provider (data di inizio/data di scadenza). Nessun programma può avere durata della validità superiore ad un anno al fine di garantire che la formazione offerta sia costantemente aggiornata. Se durante il periodo di validità del programma dovesse diventare necessario un aggiornamento (nuove scoperte, nuove linee guida, nuovi effetti indesiderati di farmaci, etc.), il provider è obbligato ad aggiornarlo immediatamente, anche se la data di scadenza non è ancora raggiunta, senza alcun costo aggiuntivo per coloro che lo hanno già acquistato ma non hanno ancora acquisito i crediti.

Quando un programma FAD, dopo un anno di validità, viene ancora considerato dal provider idoneo ed aggiornato, il provider, previa dichiarazione di averne controllato la persistente idoneità (da trasmettere all’Ente accreditante), può rinnovarne la validità per un altro anno, per una sola volta, con lo stesso numero di crediti e senza versare alcun contributo se non quelli calcolati in base al numero degli ulteriori utilizzatori.
La Segreteria ECM comunica che a partire da lunedì 13 dicembre 2010 sarà consentito alle strutture dell’università con autonomia gestionale (Università/Ateneo, Dipartimento, Istituto, Facoltà, Centro di ricerca, Scuola di specializzazione), anche se aventi la stessa partita iva, effettuare la richiesta di accreditamento in qualità di provider provvisorio.
Determinazione adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in materia di "procedimento di accreditamento delle attività formative svolte in ambito comunitario o all’estero".

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La Commissione Nazionale per la Formazione Continua in occasione della riunione del 14 luglio u.s., sulla base di uno specifico quesito di una associazione di odontotecnici, ha chiarito che ai sensi del d.lgs 502 del 1992 e della legge 43 del 2006 gli operatori sanitari destinatari dell’obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina sono: "le professioni sanitarie"; conseguentemente non sono destinatari dell’obbligo gli operatori afferenti alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (r.d. 31 maggio 1928 n. 1334 artt. 1,11 e 12; l. 19 luglio 1940 n. 1098).
Determinazione adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 7 ottobre 2010 in materia di violazioni, contestazione delle stesse e relative sanzioni.

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Si pubblica, in allegato, il programma congressuale della Seconda Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina che si terrà dal 18/20 ottobre 2010 presso Villa Erba a Cernobbio in provincia di Como.

Allegato: Programma congressuale

Ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 1 agosto 2007, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha preso atto del "Monitoraggio delle attività di accreditamento effettuate a livello centrale dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009".
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua prende atto del monitoraggio relativamente al 2° semestre 2009, lo approva e conferma la proroga del progetto di accreditamento degli eventi e dei progetti formativi aziendali attualmente in corso per l’anno 2010, fissando l’ulteriore tappa del monitoraggio al 30 giugno 2010 per il 1° semestre e al 30 dicembre 2010 per gli eventi dell’anno 2011. Download allegato
Ai fini del corretto inserimento della documentazione relativa alla richiesta di accrediamento in qualità di provider provvisorio, si rammenta che è necessaria la firma autografa e l’eventuale autorizzazione al trattamento dei dati ("legge sulla privacy" D.Lgs 196/2003). Prima di inviare la domanda completa di documentazione (compresi quindi i curricula e gli atti di nomina debitmente firmati) è necessaria, inoltre, la sottoscrizione con firma digitale qualificata.
La durata di un programma FAD deve essere sempre definita dal provider (data di inizio/data di scadenza). Nessun programma può avere durata della validità superiore ad un anno (solare) al fine di garantire che la formazione offerta sia costantemente aggiornata. Se durante il periodo di validità del programma dovesse diventare necessario un aggiornamento (nuove scoperte, nuove linee guida, nuovi effetti indesiderati di farmaci, etc.), il provider è obbligato ad aggiornarlo immediatamente, anche se la data di scadenza non è ancora raggiunta, senza alcun costo aggiuntivo per coloro che lo hanno già acquistato ma non hanno ancora acquisito i crediti. Quando un programma FAD, dopo un anno di validità, viene ancora considerato dal provider idoneo ed aggiornato, il provider, previa dichiarazione di averne controllato la persistente idoneità (da trasmettere all’Ente accreditante), può rinnovarne la validità per un altro anno, per una sola volta, con lo stesso numero di crediti e senza versare alcun contributo se non quelli calcolati in base al numero degli ulteriori utilizzatori.
Il prossimo 18 ottobre 2010 si svolgera’ a Cernobbio la seconda conferenza nazionale sulla formazione continua. Tutti gli operatori sanitari interessati, le Istituzioni nazionali e regionali, i provider e gli organizzatori di eventi formativi sono invitati a partecipare all’importante manifestazione.
I lavori della commissione oltre a rappresentare i dati relativi agli accreditamenti dei provider avviati dal 28 gennaio 2010, saranno impegnati sulla valutazione dell’offerta formativa compresa nella formazione a distanza.
In occasione della manifestazione sara’ presentato il prototipo del dossier formativo che rappresenta lo strumento che il professionista avra’ a disposizione per la definizione del proprio curriculum formativo. Nell’occasione, verra’ presentato anche il dossier di gruppo, strumento gestionale ad uso delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie.
L’occasione consentira’ ai protagonisti del sistema di formazione continua di partecipare attivamente alle discussioni e ad acquisire ogni indicazione sulle tematiche di nuova definizione che la commissione nazionale per la formazione continua ha elaborato.

Ogni informazione circa il programma congressuale e le modalità di partecipazione alla manifestazione saranno presto disponibili sul sito www.forumecm.it.

Il partecipante al corso non può acquisire crediti formativi diversi da quelli indicati nel dettaglio eventi e cioè l’evento non può essere ripartito in distinti moduli che danno titolo a crediti formativi parziali, in quanto si tratta di un unico evento con il corrispondente numero di crediti formativi complessivo al quale devono corrispondere i test richiamati nelle evidenze del documento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua - che devono essere disponibili per la valutazione e il controllo da parte della Commissione stessa- nonché il relativo versamento del contributo alle spese di cui al Decreto del Ministero della Salute.
A precisazione del comunicato del 06/05/2010 – Comunicato Provider FAD RES ed Eventi 2011 , si sottolinea quanto segue .

Termine per la richiesta di accreditamento dei provider (provvisori):

  • formazione a distanza – inizio il 28 gennaio 2010 senza limiti
  • residenziale e sul campo – inizio il 1 maggio 2010 senza limiti

Termini per la presentazione dei piani formativi 2010 - per eventi che si svolgono nel corso dell'anno 2010 - dei provider (provvisori):

  • formazione a distanza – inizio il 28 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2010
    (il piano formativo del 2010 deve essere presentato contestualmente alla validazione della domanda di accreditamento).

Termini per la presentazione dei piani formativi 2011 - per eventi che si svolgono nel corso dell'anno 2011 - dei provider (provvisori):

  • formazione a distanza, residenziale e sul campo - inizio il 1 luglio 2010 fino al 31 ottobre 2010 (il piano formativo per il 2011 può essere presentato anche successivamente alla validazione della domanda di accreditamento – cfr estratto del comunicato a margine:
    "…Di conseguenza, dal 1°luglio in poi, il controllo che condiziona la validazione della domanda di accreditamento in qualità di provider (provvisorio), non sarà più attiva in quanto il piano formativo (per l'anno 2011) potrà essere presentato dalla stessa data fino al 31 ottobre 2010 ...…" )
Si porta a conoscenza di tutti i provider che i dati inseriti nella form di registrazione dell'evento sono visibili tramite INTERNET (motori di ricerca). Si invita, pertanto, alla massima attenzione nel controllo di tali dati prima dell'inserimento, in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili (decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni). Si rammenta a tutti i provider che è necessario far sottoscrivere ai singoli docenti/relatori e responsabili scientifici sia il curriculum sia l'autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità del procedimento per cui sono richiesti. Si fa presente che la Segreteria ECM declina ogni contestazione ed eventuale addebito di responsabilità.
A precisazione del comunicato 18/05/2010 - Interruzione temporanea sito ECM per trasferimento banca dati, si sottolinea quanto segue. Interruzione temporanea dall'11 giugno per ca. 15 gg. si riferisce al sistema di accreditamento eventi e PFA residenziali corrente e, quindi, al sito ECM presso il Ministero della Salute, mentre la possibilità di richiesta di accreditamento del provider non subisce interruzioni in quanto è già gestito nel corrispondente sito dall'AGENAS.
Si pubblica, in allegato, il documento contenente il monitoraggio delle attività di accreditamento effettuate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua dal 1° Gennaio 2009 al 30 giugno 2009 ( Norme transitorie Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1° agosto 2007- triennio formativo 2008/10).

Monitoraggio PRIMO SEMESTRE 2009
Premesso che occorre evidenziare la differenza tra "accreditamento eventi e progetti formativi aziendali" e "accreditamento provider (provvisorio)", si specifica quanto segue. Il sistema di accreditamento eventi e progetti formativi aziendali avviato il 1 gennaio 2002, e' attualmente in vigore ed e' regolato sulla base degli intervenuti accordi stato-regione, nonché sulla base delle determine adottate, in materia, dalla commissione nazionale per la formazione continua fino al prossimo 31 dicembre 2010. Il sistema di accreditamento dei provider (provvisori) avviato il 28 gennaio limitatamente all'erogazione della formazione a distanza ed esteso il 1° maggio alla formazione residenziale e/o sul campo, e' disciplinato dal "regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo stato-regioni 5 novembre 2009". A far data dal 1° gennaio 2011 gli accreditamenti degli eventi e dei progetti formativi aziendali che sono registrati e gestiti sulla base dell'accreditamento attualmente in corso, sono sottoposti alle stesse regole di trasparenza, indipendenza del contenuto formativo, di responsabilità per l'erogazione degli eventi stessi, in analogia agli eventi che saranno erogati dai provider (provvisori) che erogano la formazione residenziale e /o sul campo. Gli eventi registrati dai provider (provvisori) nel piano formativo per il 2011, potranno essere erogati con decorrenza 1° gennaio 2011. Inoltre, si fa riferimento all'avvio dell'accreditamento provvisorio dei provider per la formazione a distanza (dal 28 gennaio 2010) e per la formazione residenziale e sul campo (dal 1 maggio 2010) per comunicare che : Il termine ultimo per l'inserimento dei piani formativi per il 2010, di formazione a distanza, e' il prossimo 30 giugno 2010; Il termine per l'inserimento dei piani formativi che comprendono gli eventi da erogare nel 2011, per tutte le tipologie di formazione (FAD, residenziale e sul campo), decorre dal prossimo 30 giugno fino al 31 ottobre 2010. Di conseguenza,dal 1°luglio in poi, il controllo che condiziona la validazione della domanda di accreditamento in qualità di provider (provvisorio), non sarà più attiva in quanto il piano formativo (per l'anno 2011) potrà essere presentato dalla stessa data fino al 31 ottobre 2010. I provider FAD, già accreditati provvisoriamente, possono integrare la richiesta di accreditamento già inoltrata per la formazione a distanza aggiungendo le modalità residenziali e/o di formazione sul campo selezionando fra le opzioni presenti nel sistema la tipologia formativa di interesse. Le informazioni possono essere modificate direttamente dal provider accedendo al sistema. Il provider che ha ottenuto l'accreditamento provvisorio, se estende la sua attività oltre alla formazione a distanza, anche alla formazione residenziale e/o sul campo, non sarà sottoposto ad ulteriori valutazioni da parte della commissione nazionale per la formazione continua, in quanto restano validi i documenti già presentati all'atto della richiesta di accreditamento in qualità di provider provvisorio. Per quanto concerne i corsi che sono stati inseriti nel piano formativo 2010 e avviati, ma che superano temporalmente il 31 dicembre 2010, si comunica che gli stessi possono essere erogati anche nel successivo anno 2011 a condizione che :
  • Nel rapporto annuale 2011 vengano evidenziati come "proseguimento evento formativo 2010";
  • Nel piano formativo - da registrare nel sistema informativo ecm per il 2011 - vengano inseriti come "proseguimento evento formativo 2010".
La CNFC in occasione della riunione del 22 aprile u.s., ha espresso il proprio parere positivo all'accreditamento provvisorio dei primi 40 provider FAD. Per riscontrare i soggetti autorizzati è possibile accedere alla banca dati dell'AGENAS (https://www.agenas.gov.it) dove è in corso di pubblicazione l'albo dei provider provvisori FAD. La CNFC, nella stessa occasione, ha stabilito che dal prossimo 1° Maggio saranno avviate le procedure per l'accreditamento dei provider che intendono erogare la formazione continua residenziale, congressuale e sul campo. Nell'Home Page dell'AGENAS saranno presenti le modalità per acquisire le credenziali d'accesso per l'accreditamento. Le procedure connesse all'accreditamento degli eventi e dei progetti aziendali e delle manifestazioni congressuali attualmente registrati o in via di registrazione nel sistema di formazione continua della Commissione nazionale, saranno oggetto di specifica comunicazione.
La richiesta deve essere effettuata utilizzando l'attuale sistema informatico e validata almeno 10 giorni prima la data di inizio dell'evento formativo (edizione zero) e/o del progetto formativo aziendale (edizione zero).Gli Organizzatori, all'atto dell'inserimento nel sistema dei dati relativi allo specifico contenuto di eventi formativi e progetti formativi aziendali, devono inserire, quale forma di dichiarazione, la parola " randagismo" oppure " rabbia " (esattamente come riportato) nello spazio corrispondente alla voce Argomento 1 relativamente alla domanda n. 31 per gli eventi formativi residenziali e alla voce Argomento 1 relativamente alla domanda n. 27 per i progetti formativi aziendali (v. file allegato). In ragione della data di richiesta di accreditamento, l'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi sarà presumibilmente disposta successivamente alla data di svolgimento dell'evento formativo residenziale o del progetto formativo aziendale.
La CNFC, nella seduta del 18 giugno 2009, ha approvato la modifica della disciplina relativa all’attribuzione dei crediti formativi da riconoscere agli operatori sanitari che svolgono attività di tutoraggio. Pertanto, ad integrazione e rettifica della precedente determinazione del 29 marzo 2007, agli operatori sanitari che svolgono attività di tutor in attività riconosciute dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua – docenti tutor che ospitano colleghi in formazione, tutor valutatori degli operatori che devono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione - sono riconosciuti 4 crediti per mese di tutorato fino ad un limite massimo della metà dei crediti previsti per il triennio di riferimento, entro il quale ricomprendere anche i crediti ottenuti con attività di docenza. Per quanto riguarda i corsi universitari, o organizzati dagli Ordini, per acquisire la qualifica di tutor, si precisa che per questi dovrà essere richiesto l’accreditamento attraverso il sistema ECM e pertanto gli operatori che vi partecipano, riceveranno i crediti assegnati dal sistema con le medesime modalità degli eventi formativi. La registrazione dei crediti conseguiti con attività di tutoraggio avverrà a cura di Ordini e Collegi professionali che provvederanno all’inserimento nel sistema informatico dei relativi accreditamenti. Attualmente si sta procedendo alla sperimentazione del sistema informatico che consentirà l’inserimento dei dati relativi alle attività di tutoraggio sopra descritte. La Segreteria fornirà ulteriori indicazioni al termine della sperimentazione.
La CNFC con determinazione del 18 novembre 2009 ha stabilito quanto segue. Agli organizzatori che non forniscono le informazioni richieste tramite la funzione "servizi", in merito alle incongruenze rilevate sul versamento del contributo alle spese, entro 30 giorni dalla data della comunicazione stessa, sarà inviata apposita comunicazione di sospensione dell'evento e delle edizioni ad esso correlate. Se entro ulteriori 30 giorni successivi alla comunicazione della segreteria, di sospensione dell'evento e delle edizioni ad esso correlate, non pervengono le informazioni richieste nella funzione "servizi", l'evento e le edizioni correlate stesse saranno oggetto di annullamento a cura della CNFC.La CNFC con determinazione del 18 novembre 2009 ha stabilito quanto segue. Agli organizzatori che non forniscono le informazioni richieste tramite la funzione "servizi", in merito alle incongruenze rilevate sul versamento del contributo alle spese, entro 30 giorni dalla data della comunicazione stessa, sarà inviata apposita comunicazione di sospensione dell'evento e delle edizioni ad esso correlate. Se entro ulteriori 30 giorni successivi alla comunicazione della segreteria, di sospensione dell'evento e delle edizioni ad esso correlate, non pervengono le informazioni richieste nella funzione "servizi", l'evento e le edizioni correlate stesse saranno oggetto di annullamento a cura della CNFC.