Le domande sono suddivise per argomento per una più semplice consultazione.
In coda alla pagina è riportato l'intero elenco di domande e risposte disponibili.
Si consiglia comunque la lettura del Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009 e per l’accreditamento.
IL PROVIDER ECM - REQUISITI MINIMI
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2.19 - In caso di reclutamento diretto, la Determina del 18 Gennaio 2011 prevede che “ogni professionista sanitario… deve consegnare al Provider dell’evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile unitamente ai propri dati anagrafici…”. È dunque responsabilità del professionista?
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2.18 - La presenza di lavoratori con contratto dipendente (a tempo determinato e/o indeterminato) è condizione imprescindibile per ottenere l’accreditamento?
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2.17 - Gestiamo la segreteria per una Società Scientifica e di conseguenza il loro congresso nazionale. Pur avendo partecipato negli ultimi 3-4 mesi a tutti i vostri incontri non sono riuscito ancora a comprendere quale potrebbe essere la procedura più idonea. Normalmente noi ci comportiamo in questa maniera: - contratto di incarico da parte della Società Scientifica nei nostri confronti per l'organizzazione del congresso.
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2.16 - E' possibile chiedere l'accreditamento di università e dipartimenti della stessa struttura?
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2.15 - Nel documento “Specifiche funzioni tracciato record consuntivo ECM”, sono riportate le indicazioni di Libero Professionista, Dipendente, Convenzionato. Cosa si intende per Convenzionato?
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2.14 - In caso di Workshop aziendali all’interno di un evento ECM: è responsabilità del provider allocarli in modo opportuno in relazione all’articolazione del programma dell’evento?
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2.13 - Il delegato del legale rappresentante può effettuare tutte le procedure di accreditamento?
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2.12 - Sono state individuate le competenze che devono avere i responsabili di segreteria, di amministrazione, sistema informatico e qualità? Come valutare se il loro curriculum è idoneo al compito? Sono stati individuati i compiti specifici di queste figure? Oppure la valutazione è affidata solo al provider?
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2.11 - Per quanto riguarda organigramma e funzionigramma una società può terziarizzare in outsourcing un ruolo e quindi inserire nell’organigramma/funzionigramnma il nome e il CV di una società anziché di una persona?
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2.10 - Nel documento all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 Gennaio 2010” e nelle FAQ vengono nominate le seguenti figure Responsabile del Comitato Scientifico e Coordinatore del Comitato Scientifico. Sono la stessa figura chiamata in modo diverso nei vari documenti o sono figure con ruoli e caratteristiche diverse?
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2.9 - Può coincidere il legale rappresentante con il coordinatore scientifico e con il responsabile dell'amministrazione?
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2.8 - E' ammissibile ricoprire il ruolo di responsabile della struttura formativa e di responsabile della segreteria?
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2.7 - E' ammissibile ricoprire contemporaneamente il ruolo di responsabile scientifico e di componente del comitato scientifico?
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2.6 - In relazione agli atti di nomina, l'amministratore unico dell'Azienda può essere anche responsabile amministrativo?
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2.5 - La funzione di segreteria organizzativa ai corsi, convegni e congressi ECM con l'ausilio di un provider ECM esterno all'azienda, è considerata esperienza formativa pregressa in ambito sanitario?
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2.4 - I componenti del board scientifico possono appartenere ad altri board scientifici di provider diversi?
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2.3 - I componenti del comitato scientifico ed il responsabile del comitato possono essere soci dello stesso ente che chiede l'accreditamento o possono essere persone esterne e con quali comperenze specifiche?
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2.2 - I responsabili del comitato scientifico possono essere esterni all’azienda?
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2.1 - I responsabili del comitato scientifico, della segreteria, i responsabili amministrativi e del sistema informatico, possono ricoprire un duplice ruolo (es. responsabile del sistema informatico e responsabile della segreteria)?
PROVIDER E SPONSOR NEL SISTEMA ECM - PUBBLICITA', SPONSORIZZAZIONE E CONFLITTO D'INTERESSI
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3.66 - I contratti patrocinati si considerano come sponsor utilizzando i contratti di sponsorizzazione?
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3.65 - Nel caso in cui un evento RES abbia come unico soggetto finanziatore l’Ordine Professionale, che recluta i partecipanti tramite iscrizione on-line (sul sito dell’Ordine) e paga in tutto o in parte la relativa quota di iscrizione, l’evento dovrà ritenersi sponsorizzato?
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3.64 - In caso di reclutamento diretto, l’“azienda” che recluta il medico come fa a venire a conoscenza della circostanza che il medico non ha usufruito del corso?
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3.63 - Nel sistema informatico E.C.M. i patrocini (es. Senato, Camera, Comune di…, Ministero di….) devono essere indicati? Se si, dove?
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3.62 - È possibile distribuire RCP (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) nella cartella congressuale?
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3.61 - Nella scheda sulla percezione di conflitto di interessi che deve essere compilata dal discente è obbligatorio inserire anche la motivazione che ha spinto il partecipante ad esprimere quel giudizio?
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3.60 - Perché in caso di contratto tra Provider, Sponsor e Agenzia di Servizi, la responsabilità risulta essere a carico del Provider nonostante i rapporti economici possano intercorrere direttamente tra Sponsor e Agenzia di Servizi?
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3.59 - In caso di evento sponsorizzato, lo Sponsor può intervenire nella scelta della grafica dei programmi stampati o nella scelta ad es. dei menù?
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3.58 - Un evento può essere organizzato con tutti i partecipanti reclutati? Ci sono limiti per il numero di partecipanti reclutati?
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3.57 - È possibile svolgere un evento presso la sede di una Azienda Farmaceutica (si pensi ad una sede dove non vi è alcun riferimento al prodotto dell’Azienda stessa, ma che è collocata nell’immobile ove ha sede l’Azienda)?
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3.56 - Nei modelli di contratto pubblicati sul sito è previsto che, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, il Provider ha l’obbligo di conservare le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza. Per quanto tempo devono essere conservate?
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3.55 - In caso di evento con un unico Sponsor (monosponsor) in cui la partecipazione dei discenti è gratuita, i crediti ottenuti devono essere considerati nel computo dei crediti per i quali è previsto il limite di 1/3 nella Determina del 18 Gennaio 2011?
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3.54 - Nel caso in cui per un medesimo evento sia prevista la sponsorizzazione da parte di più aziende (plurisponsor) occorre stipulare più contratti di sponsorizzazione. Come fare per inserirli nel sistema, essendo previsto il limite di 2 mb?
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3.53 - In caso di sponsorizzazione, è possibile prevedere un “grant” da parte dello Sponsor per i docenti/relatori?
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3.52 - Come distinguere le ipotesi di sponsorizzazione, partenariato e altro finanziamento?
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3.51 - In un corso monosponsor i partecipanti che si iscrivono in autonomia devono essere indicati nel Report come reclutati?
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3.50 - Se un’azienda farmaceutica delega un’agenzia/società/ente per la fatturazione occorre stipulare un contratto a due o tre parti?
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3.49 - È possibile per un relatore (es. medico) utilizzare nell’ambito di un evento ECM dei prodotti elettromedicali per effettuare un esempio pratico?
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3.48 - Nell’ipotesi in cui uno Sponsor paghi la quota di iscrizione ad un corso di formazione per i propri dipendenti si tratta di un’ipotesi di sponsorizzazione? Dunque occorre un contratto?
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3.47 - Nell’ipotesi in cui un Partner (es. Azienda Ospedaliera) paghi la quota di iscrizione ad un corso di formazione per i propri dipendenti si tratta di un’ipotesi di sponsorizzazione? Dunque occorre un contratto?
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3.46 - Un ente finanziatore che eroga contributi tramite bando, e quindi non avvalendosi di contratti commerciali o altri accordi, deve essere considerato Sponsor?
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3.45 - In caso di FAD, è possibile per uno Sponsor acquistare un determinato numero di quote di iscrizione da ridistribuire eventualmente a futuri discenti? Non si tratta di reclutamento diretto, come tale vietato per la FAD in base alla Determina del 18 Gennaio 2011?
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3.44 - Qualora un soggetto giuridico acquisti delle quote di partecipazione ad un evento E.C.M., senza chiedere in cambio al Provider alcuna pubblicità occorre un contratto di sponsorizzazione?
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3.43 - In caso di formazione RES, una società/ente che acquista delle quote di partecipazione ad un evento senza chiedere al Provider alcuna pubblicità in cambio può qualificarsi come Sponsor? In tal caso occorre un contratto?
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3.42 - Nel caso in cui un Provider svolga anche il ruolo di segreteria organizzativa (location, etc..) nel prospetto economico deve essere inserito tutto? O Solo la parte formativa? Stessa cosa dicasi per i contratti con le aziende sponsor: il contratto deve contenere tutto? Oppure bisogna fare un contratto per i servizi organizzativi?
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3.41 - Per quanto riguarda la gestione compensi del Comitato Scientifico del provider, così come anche per i docenti, gli incarichi ai componenti del board devono essere rivolti a persone fisiche o possono essere indirizzati a società di consulenza medico scientifica il cui componente del comitato scientifico è socio e incaricato per tale attività?
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3.40 - Per quanto riguarda la determina pubblicata il 1° febbraio 2011 riguardante i partecipanti invitati dallo sponsor, deve essere indicato il nome dello sponsor solo in caso d’ Azienda Farmaceutica o Elettromedicale oppure deve essere indicata anche un altra tipologia di sponsor commerciale (Esempio Agenzia Viaggi, ecc)?
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3.39 - E' vero che nei seguenti casi :
• ringraziamento con logo su programma e locandina del congresso
• cartellonistica e segnaletica congressuale purchè non condizionante
• stampa e spedizione programmi con logo sponsor su lettera d'accompagnamento
• fornitura laccetti portabadge con logo aziendale
• cartelle complete di blocco e penna con logo aziendale, ma senza loghi di prodotti
• penne e blocchi notes con stampa del logo aziendale, ma senza loghi di prodotti
• proiezione in sala del logo aziendale, ma non di prodotti
• stampa atti congressuali con logo sponsor
• coffee break con logo sponsor
• welcome Dinner con logo sponsor
• lunch – colazioni di lavoro con logo sponsor
• cena relatori e moderatori con logo sponsor
• esposizione cavalieri con ringraziamento allo sponsor (logo) sui tavoli durante i servizi di catering
è consentita la presenza di loghi?
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3.38 - E' consentito l'inserimento della scheda tecnica di prodotto in cartella congressuale?
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3.37 - Se ai fini del rispetto della legge 231/01 l’industria (lo Sponsor) rivolge l’invito all’ente di appartenenza del discente, senza indicarne il nome, ma comunque l’azienda (lo Sponsor)riceve l’elenco dei nominativi degli operatoratori sanitari designati dall’ospedale e parteciparvi, come è da considerare l’invito?
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3.36 - Se l’industria (lo Sponsor) rivolge l’invito all’ente di appartenenza dell’operatore sanitario, indicandone il nome, l’invito è da considerare diretto?
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3.35 - Le imprese (gli Sponsor) devono fornire al Provider un elenco con i nomi dei discenti invitati in modo diretto?
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3.34 - In caso di sponsorizzazioni di eventi formativi, lo sponsor eroga il finanziamento al provider sulla base di un contratto; chi avrà il compito e la responsabilità di organizzare l’evento formativo e di sostenerne direttamente – o per tramite di terzi da lui delegati - tutte le spese?
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3.33 - L’industria (lo Sponsor) può sostenere direttamente i costi per il viaggio e l’alloggio per relatori e moderatori di eventi formativi organizzati da provider e accreditati ECM?
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3.32 - E’ possibile organizzare eventi mono sponsor con crediti?
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3.31 - I corsi di formazione con crediti ECM per l’addestramento all’utilizzo di una strumentazione o di un procedimento terapeutico o diagnostico complesso sono possibili quando espressamente previsto nel capitolato di gara. In questo caso l’aggiudicatario della gara è autorizzato ad organizzare e sostenere economicamente l’evento formativo senza l’intervento di un provider, solo se l’evento viene organizzato all’interno dell’Ospedale appaltante in qualità di PROVIDER, il quale a sua volta deve provvedere direttamente all’accreditamento ECM?
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3.30 - Il contratto con lo sponsor deve essere stipulato su carta intestata del provider o dello sponsor?
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3.29 - Per eventi locali è possibile segnalare a fine evento il nome dei partecipanti allo sponsor?
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3.28 - All’interno di un congresso nazionale, dando ai partecipanti le dovute informazioni, è possibile inserire dei seminari non accreditati?
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3.27 - Nella Dichiarazione di Conflitto d’interesse dell’evento, relativamente all’inserimento della “lista dei soggetti giuridici anche non accreditati” si può intendere: il referente scientifico e i docenti (se non fanno parte del nostro comitato scientifico); segreterie organizzative, società scientifiche, fornitori di tecnologia che non erano stati inseriti nella richiesta di accreditamento provider perché non collaborano con noi stabilmente? Altrimenti potete fornire un elenco esemplificativo di chi va inserito?
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3.26 - Per un corso abbiamo trovato uno sponsor ma i partecipanti li reclutiamo noi (provider) o si iscrivono in autonomia; nel rendiconto finale dovrò segnalare tutti i partecipanti come reclutati dallo sponsor per il solo fatto che hanno usufruito del coffee break e del lunch oggetto della sponsorizzazione? E se usufruissero anche di un pernottamento oggetto di sponsorizzazione?
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3.25 - Fermo restando che gli accordi contrattuali debbano essere stipulati esclusivamente tra provider e Sponsor, può il Provider delegare a terzi (es. PCO o società commerciale di servizi) alcuni servizi quali, ad esempio, la gestione amministrativa, consentendo alla società di instaurare rapporti economici diretti (es. fatturazione, incassi, gestione pagamenti) con lo Sponsor, oppure tutte le transazioni economiche devono intercorrere esclusivamente tra Provider e Sponsor?
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3.24 - Un medico esponente di una azienda sponsor può iscriversi ad un corso organizzato ASL e sponsorizzato dall’azienda a cui appartiene?
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3.23 - Al termine di ogni evento, i partecipanti devono compilare, oltre al questionario per la valutazione dell’apprendimento e per l’attribuzione dei crediti, la scheda di valutazione dell’evento formativo, in cui si chiede di valutare la rilevanza degli argomenti trattati, la qualità educativa, l’efficacia dell’evento, ecc. Può il provider, condividere con l’azienda sponsor i risultati di tale valutazione?
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3.22 - Come deve comportarsi un Provider nel caso in cui, nel corso di un evento ECM, si discuta di tecniche chirurgiche o implantari o di strumentario registrato da parte di Aziende sponsor all’interno del programma scientifico, considerando che la peculiarità della situazione sta nel fatto che le tecniche o lo strumentario sono uniche nel loro genere e la loro mancata citazione non supererebbe l’anonimato delle stesse?
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3.21 - E’ possibile sponsorizzare un simposio non ECM per farmacisti all’interno di un evento ECM?
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3.20 - Dall'ultima Determina abbiamo appreso che l'eventuale dichiarazione di conflitto di interesse deve essere fatta dal provider. Per ottemperare a tale procedura già dai primi eventi di quest'anno chiediamo l'autocertificazione a tutti i relatori indipendentemente che abbiamo o non abbiamo conflitto. Il tutto per poter avere documentazione dai singoli interessati da archiviare.
Ritenete tale procedura opportuna o no? E il provider deve comunque fare un’autocertificazione? La tiene a disposizione in caso di verifiche o la deve inviare al Ministero?
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3.19 - E’ necessario stipulare una contrattualità particolare con le aziende estere che sponsorizzano un evento ECM?
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3.18 - I partecipanti ad un evento monosponsor gratuito aperto a tutti vengono considerati reclutati?
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3.16 - E’ possibile inserire tra le forme di sponsorizzazione anche quella relativa a una sessione (Workshop) interna al programma congressuale?
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3.15 - In un Congresso multi sponsor è possibile inserire nella terza di copertina del programma i ringraziamenti con i nomi degli sponsor (senza logo) e il prodotto che hanno sponsorizzato?
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3.14 - Uno sponsor può reclutare tutti i partecipanti ad un singolo evento?
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3.13 - Per invito diretto si intende l’invito scritto che l’industria (Sponsor) rivolge all’operatore sanitario?
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3.12 - In seguito alla determina della CNFC del 18 gennaio 2011 si possono ricevere maggiori informazioni riguardo la possibilità o meno di un discente di avere una doppia sponsorizzazione sullo stesso evento, ad esempio la quota d’iscrizione se versata da uno sponsor e pernottamento a carico di un secondo sponsor?
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3.11 - Le Aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici (Sponsor) possono invitare direttamente i partecipanti ad un evento formativo e sostenere direttamente le spese di iscrizione, di trasferimento e di alloggio?
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3.10 - E’ possibile ricevere maggiori indicazioni in merito alla presenza dello sponsor?
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3.9 - Il divieto di pubblicità riguarda solo strumenti di utilizzo sanitario/medicale?
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3.8 - Il docente che ha rapporti con ditte farmaceutiche lo dichiara in aula? Se si in che modo?
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3.7 - Può il Presidente di un’Associazione rappresentativa di una professione sanitaria tecnica presso il Ministero della Salute mantenere questo ruolo e contestualmente far parte del comitato Scientifico di Provider?
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3.6 - E’ possibile utilizzare come sede congressuale una sede dello sponsor?
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3.5 - Come avviene la gestione della pratica di accreditamento di evento misto ossia solo in parte sponsorizzato?
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3.4 - Un dipendente (impiegato) di una struttura con interessi commerciali nella sanità può collaborare con un provider come consulente per la qualità?
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3.3 - Se un Provider riceve un grant incondizionato per sostenere un’attività educazionale, può decidere di offrire autonomamente l’ospitalità ai discenti che si iscrivono all’evento formativo?
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3.2 - Le sponsorizzazioni da parte delle aziende farmaceutiche devono rientrare tra i finanziamenti che un' azienda riceve?
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3.1 - E' possibile esporre un poster con il nome del farmaco e del principio attivo nella "hall" in cui si accede direttamente dalla sala di formazione, tenuto conto che è consentito che le attività di pubblicità di farmaci possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM?
CREDITI FORMATIVI - FAD, FSC, RES, CONGRESSI
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4.43 - 2012 - Il moderatore acquisisce crediti?
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4.42 - 2012 - Il docente con professione e/o disciplina differente da quella oggetto dell’evento, può essere accreditato e rapportato?
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4.41 - Nell’ambito dei congressi nazionali è possibile accreditare i simposi delle aziende?
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4.40 - E’ possibile inviare gli attestati ECM tramite posta elettronica?
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4.39 - Sono indispensabili 4 domande per ogni credito ECM?
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4.38 - Accreditamento eventi oltre 200 pax: come si calcolano i crediti?
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4.37 - A seguito di un evento residenziale, è possibile far compilare il test di apprendimento in modalità on-line dopo l’evento oppure comunque in tempi successivi?
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4.36 - Nelle istruzioni al p.tp 6 attività di ricerca, si legge che per la partecipazione a un’attività di ricerca possono essere assegnati 1-3 crediti per iniziativa. Il termine iniziativa fa riferimento alle singole fasi della ricerca o al progetto complessivo?
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4.35 - Nella fsc è possibile che i partecipanti appartengano a regioni diverse: il form on line permette la scelta di una sola regione, come fare?
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4.34 - E’ possibile accreditare come fsc l’attività formativa svolta nell’ambito di progetti di sperimentazione clinica o di studi osservazionali sui farmaci?
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4.33 - Il certificato contenente l’attestazione dei crediti ecm conseguiti da un partecipante ad un corso fad può essere inviato via mail trasmettendo un file in formato pdf o deve essere inviato un allegato con firma digitale?
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4.32 - E'possibile inserire solo una parte del numero complessivo di docenti nella lista di coloro per i quali si chiede la valutazione, esplicitando in anticipo il criterio della scelta? Ad esempio: "10 a campione casuale sui 100 presenti".
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4.30 - Esiste una normativa ed un criterio su come abbinare più modalità di verifica dell’apprendimento relativa ad un solo corso, stante la regola già ufficializzata nelle FAQ che, nel caso in cui venga utilizzato il questionario, ad 1 credito debbano corrispondere 4 domande? E’ possibile prevedere la verifica di apprendimento mediante questionario ON LINE anche per i RES e FSC? Esistono normative e criteri in proposito?
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4.29 - A pag. 25 del Regolamento applicativo è scritto che la presenza, la qualità percepita e l’apprendimento devono essere RILEVATI e che l’ EVIDENZA è rappresentata sia dalla documentazione che indichi le modalità di rilevazione sia dalla registrazione nel sistema informatico. Se quanto richiesto è chiaro per la qualità percepita e il gradimento, trattandosi di una semplice rilevazione di carattere statistico, non è altrettanto chiaro se occorra registrare nel sistema informatico anche i risultati delle prove di apprendimento.
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4.28 - E' vero che non è obbligatorio applicare la procedura di verifica della qualità percepita?
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4.27 - E’ obbligatorio rispondere al questionario di apprendimento?
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4.26 - La certificazione dei crediti formativi erogati dal provider devono essere certificati anche dall’ordine di appartenenza? E chi è responsabile della trasmissione dei dati all’ordine? Il provider o i partecipanti?
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4.25 - Il questionario deve essere progettato in base al numero di crediti, 4 per ogni credito assegnato all’evento e se un evento è di 40/50 crediti?
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4.24 - Provenienza partecipanti: non è possibile indicare una provenienza mista
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Gli oneri e il consuntivo entrambi a 60 gg dalla fine dell’evento?
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4.22 - Se l’evento ha un programma di lavori dove sono previste sessioni in parallelo, è possibile che i workshop si svolgano in sovrapposizione a queste?
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4.21 - All’interno di un convegno ci saranno sessioni accreditate separatamente. La verifica dell’apprendimento avviene all’interno della sessione o del congresso? E’ possibile prevedere una fad solo per la verifica dell’apprendimento?
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4.20 - Abbiamo inserito un evento definitivo per 250 partecipanti, durata 5 ore, ottenendo dal calcolo 1 credito. Si svolgerà tra una settimana ma allo stato attuale abbiamo solo 50 iscritti, è possibile richiedere la diminuzione dei partecipanti da 250 a 100? In modo da ottenere dal calcolo non più 1 credito ma 5?
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4.19 - Cosa si intende per Formazione a distanza con requisiti di tracciabilità?
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4.18 - Il questionario di verifica dei corsi FAD deve essere somministrato esclusivamente in modalità on-line?
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4.17 - Una Videoconferenza è intesa come formazione FAD o RES? inoltre come si inserisce operativamente il progetto nella sezione “Eventi definitivi”, ovvero la videoconferenza va inserita come unico evento e gli eventi a parte come residenziali o ci sono altre modalità?
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4.16 - Possono i biologi acquisire i crediti per medici chirurghi se rilasciano una dichiarazione nella quale dicono di svolgere il ruolo di medico da diversi anni?
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4.15 - La distribuzione degli attestati di partecipazione con i relativi crediti assegnati avviene solo e successivamente al pagamento dell’evento e all’invio della reportistica (90 gg. dalla fine evento) oppure avviene contestualmente alla fine del corso per ogni singolo partecipante?
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4.14 - Si possono acquisire tutti i crediti ECM solo in qualità di docente?
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4.13 - Il computo dei crediti validi ai fini ECM e il raggiungimento della quota prevista per ogni operatore sanitario è responsabilità dell’operatore stesso?
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4.12 - Un operatore sanitario può conseguire, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Azienda, un numero di crediti superiore 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio?
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4.11 - Gli operatori sanitari possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici (Sponsor)? E i restanti 2/3 di crediti devono essere conseguiti attraverso la partecipazione a eventi formativi senza invito diretto delle Aziende(Sponsor)?
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4.10 - Ci sono regole precise di un minimo di ore presenza che devono essere acquisite da un discente per poter ricevere i crediti? Se si quali?
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4.9 - Sono confermati i 150 crediti formativi per triennio(riducibili a 90)?
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4.8 - Come calcolo il contributo di un singolo evento nel caso in cui all’interno del singolo evento ci fossero partecipanti esenti dall’accreditamento ecm, ad esempio un evento con 250 partecipanti, 200 ricevono crediti e 50 no. Quale numero dovrò inserire all’interno del calcolo del contributo? 250 o 200?
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4.7 - Per quanto riguarda la formazione FSC, il responsabile scientifico/coordinatore dei gruppi di lavoro può fare anche da tutor? E in tal caso acquisisce un n° di crediti derivanti dalla somma delle attività svolte?
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4.6 - I crediti formativi da ottenere sono sempre 150 con un minimo di 25 e un massimo di 75 per anno?
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4.5 - Con la nuova normativa si possono rilasciare i crediti anche ai docenti che svolgono una lezione di mezz’ora, mentre la regola precedente prevedeva 2 crediti per un’ora consecutiva di lezione. Per il sistema accreditamento eventi quale regola si applica? Si può sostenere che per gli eventi fino al 2010 si applica la vecchia regola e per quelli dal 2011 in poi si applica la nuova normativa, considerato che il sistema accreditamento eventi sarà adeguato alla nuova normativa solo dal 2011?
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4.4 - In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD - RES - FSC)?
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4.3 - Per gli eventi con oltre 200 partecipanti il criterio di assegnazione crediti prevede 0,20 crediti per ogni ora formativa, sino ad un massimo di 5 crediti a evento?
- 4.2 - In riferimento al calcolo dei crediti per un evento FAD (con o senza tutoraggio), in che modo viene calcolata un'ora di lezione? Nell'ora di formazione deve considerarsi incluso anche il tempo di presentazione del corso formativo?
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4.1 - E’ possibile erogare frazioni di credito (es.: 4,5 crediti)?
GLI OBIETTIVI NAZIONALI E REGIONALI
IL PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO
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6.24 - Con riguardo al compenso da attribuire ai relatori, è possibile effettuare il pagamento non direttamente al relatore in quanto persona fisica ma indirettamente, ovvero alla società per la quale il relatore lavora?
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6.23 - Nella richiesta iniziale di accreditamento se il provider pensa di poter erogare fad non subito ma tra qualche anno è meglio comunque indicarla o aspettare?
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6.22 - Se un provider è accreditato res/fad/fsc ma presenta un piano formativo con soli eventi res, come si regola in merito all’accreditamento per le modalità formative non inserite?
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6.21 - Se si fa richiesta di accreditamento entro il 30 aprile 2011 il piano formativo deve essere presentato dal mese di Luglio 2011?
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6.20 - E’ prevista una proroga oltre la data 31/3 per poter presentare la richiesta di accreditamento provider per l’anno 2011?
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6.19 - L’accreditamento di un provider si basa sulla garanzia della quantità o della qualità?
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6.18 - Per PREGRESSA ESPERIENZA IN ATTIVITA' DIDATTICA si può indicare anche quella svolta (con password regionale) a livello regionale fino al 2008?
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6.17 - Un provider può contemporaneamente chiedere l'accreditamento nazionale e regionale?
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6.16 - Trattandosi di richiesta per accreditamento provider di nuova istituzione, ma con un’esperienza ventennale nell’ambito di organizzazione congressuale in ambito ECM (appoggiandoci a un provider esterno), è corretto considerare comunque la struttura “priva di esperienza formativa pregressa in ambito sanitario”?
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6.15 - Nella preparazione del sistema di generazione del file XML necessario per comunicare al portale Age.Na.S. i risultati degli eventi ECM, è emerso un dubbio su un dato da comunicare.
Il dato in questione è il "codice organizzatore", codice identificativo del provider accreditato assegnato dall'ente accreditante. Vorremmo pertanto sapere, sempre che il "codice organizzatore" e il
"numero assegnato" siano sostanzialmente la stessa cosa?
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6.14 - Il cv del moderatore non deve essere inserito?
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6.13 - Esiste un limite di inserimento di categorie?
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6.12 - Quanti eventi posso aggiungere al piano formativo?
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6.11 - La certificazione ISO è obbligatoria?
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6.10 - E' possibile inserire corsi blended nel piano formativo?
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6.9 - Il piano formativo può essere integrato successivamente alla validazione dello stesso?
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6.8 - Al momento della validazione della richiesta di accreditamento provvisorio, viene data la possibilità di scegliere le figure professionali, la scelta settoriale deve intendersi definitiva e non più modificabile, oppure una volta ottenuto l'accreditamento è possibile modificarla aggiungendo o eliminando determinate figure professionali?
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6.7 - In quale modo devono essere predisposti i curricula richiesti?
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6.6 - In quale formato devono essere inseriti i documenti richiesti?
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6.5 - Nella parte relativa ai Dati Organizzatore, nella schermata Dati Economici si chiede di indicare il numero dei dipendenti dedicati alla formazione con il dettaglio di coloro che sono assunti a tempo indeterminato e "altro personale. Quest'ultimo è da intendersi come "altro personale" dipendente a tempo determinato oppure possono esservi conteggiati anche i consulenti?
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6.4 - In riferimento al punto 3.3.7 del manuale utente cosa si intende per piano di qualità? E' sufficiente inserire il Certificato UNI EN ISO 9001:2008?
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6.3 - Nello statuto deve essere presente ed esplicita la finalità della formazione continua in sanità anche a titolo non esclusivo. E' necessario indicare la dicitura: "formazione continua in sanità" oppure è sufficiente indicare "formazione continua"?
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6.2 - L'attività pregressa, che il provider è tenuto a documentare, deve riguardare esclusivamente la tipologia di formazione a distanza oppure altro tipo di formazione?
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6.1 - Gli atti devono essere sottoscritti esclusivamente dal rappresentante legale oppure da altro soggetto delegato dal rappresentante legale?
IL CONTRIBUTO ALLE SPESE
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7.11 - Se un corso si chiude con zero partecipanti aventi diritto ai crediti il contributo alle spese ecm relativa al corso deve essere versato?
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7.10 - Vorrei maggiori informazioni riguardo il contributo economico, deve essere versato anche se un provider per un anno non procederà ad inserire alcun evento?
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7.9 - Il contributo annuale di 2.582,28€ vale per l’anno solare?
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7.8 - Vorrei richiedere il rimborso per un versamento fatto erroneamente, qual è la procedura per la richiesta?
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7.7 - Tra gli adempimenti richiesti dal nuovo accreditamento ECM risulta esserci anche la compilazione di una dichiarazione prestampata nella quale il rappresentante legale dovrebbe dichiarare ai fini della riduzione di 1/3 del contributo delle spese di cui alle lettere b) e c) di non usufruire di finanziamenti di nessun genere. In piattaforma questi ultimi si identificano con il termine Sponsor.
Nel caso specifico del nostro ente, i vari percorsi ECM di cui si comunica l'accreditamento, potrebbero essere parte di un progetto approvato e finanziato con risorse dei cosiddetti Fondi Interprofessionali (esempio FONTER, londimpresa, Fondoprofessioni, etc.).
Pertanto secondo una nostra interpretazione, pur non riconoscendo tali finanziamenti come sponsor, inteso nella sua vera accezione, si è optato per la presenza di sponsor, rinunciando alla riduzione del contributo. Si ribadisce la natura non commerciale dell'ente finanziatore. Non potendo, inoltre, allegare un contratto di sponsorizzazione, sempre nell'ottica della prudenza e della personalissima interpretazione, (non avendo da voi ricevuto indicazioni ad oggi almeno), si è scelto di inserire la convenzione che disciplina il finanziamento ricevuto.
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7.6 - Gli oneri e il consuntivo entrambi a 60 gg dalla fine dell’evento?
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7.5 - Il contributo si versa una volta sola per tutte le categorie professionali?
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7.4 - Il contributo per i corsi FAD è relativo al numero di utenti per cui si prevede l’accreditamento o a quelli effettivamente accreditati?
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7.3 - La nuova normativa prevede, indipendentemente dalla tipologia di formazione accreditata, un contributo annuo ed uno aggiuntivo per ciascun corso accreditato: è da intendersi un unico contributo valido per tutte le discipline o, come era in precedenza per la RES, uno a disciplina?
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7.2 - In riferimento al contributo alle spese, la riduzione di 1/3 del contributo è dovuto nel caso che i soggetti provider non godano di finanziamenti di qualsiasi natura. Che cosa si intende per finanziamenti di qualsiasi natura?
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7.1 - Il provider è tenuto a presentare il bilancio degli ultimi tre anni. Per ultimi tre anni si intende il 2007-2009? Tenuto conto che il bilancio consuntivo 2009 sarà approvato solo entro il mese di maggio è possibile che il provider fornisca una dichiarazione in cui si impegni a trasmettere il bilancio entro il 31 maggio 2010?
SISTEMA INFORMATICO ECM - VARIAZIONI E POST ACCREDITAMENTO
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8.27 - 2012 - Qual è la differenza tra Docente e Relatore?
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8.26 - 2012 - Se il contributo alle spese versato prima dell’inizio dell’evento, come mai non c'è la possibilità di effettuare modifiche?
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8.25 - 2012 - Entro quando bisogna inserire il piano formativo?
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8.24 - In caso di sostituzione dei docenti, qual'è il termine per
l'inserimento dei nuovi curricula? Se la variazione si rende necessaria il giorno dell'evento,
qual'è la prassi?
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8.23 - Nel nuovo piano formativo anno 2012 un evento residenziale ripetuto in più identiche edizioni (circa 100 edizioni) va inserito una sola volta e successivamente aggiornato con "aggiungi edizione"?
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8.22 - La disciplina psicoterapia per medici non è tra quelle rapportabili. Quale usare?
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8.21 - Che cosa accade se un relatore è improvvisamente indisponibile?
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8.20 - Nell’inserimento di eventi definitivi residenziali sul vostro sito, nella maschera principale al punto 15 si richiede di indicare una quota di partecipazione. Purtroppo il sistema non prevede una quota differenziata per le diverse categorie di partecipanti. Gli eventi fanno parte del 9° Congresso Internazionale SOI per cui la quota di partecipazione si riferisce all’intero congresso e le quote sono così differenziate:
Oftalmologo socio SOI € 0.00
Oftalmologo non socio SOI € 800.00
Biologi, Ortottisti € 250.00
Infermieri € 100.00
E’ possibile indicare la quota di partecipazione più alta (€ 800.00) al punto 15 ed indicare nel programma che allegheremo le quote di partecipazione con le diverse specifiche?
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8.19 - Nel rapporto finale degli eventi accreditati, il numero dei partecipanti è quello relativo ai congressisti rilevati al 100% della durata dell’evento?
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8.18 - Il collaboratore esterno (con Partita Iva) e il lavoratore regolato con contratto a progetto possono rientrare nella categoria “altro personale” nell’area Dati Economici – punto 35: “numero di dipendenti dedicati alla formazione”?
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8.17 - Quali categorie sono da considerare facenti parte di “altro personale”?
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8.16 - Quando devo inserire la relazione annuale?
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8.15 - Quando devo inserire il report di ogni singolo evento?
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8.14 - Gli eventi che non si erogano devono essere cancellati dall’elenco degli eventi definitivi? E’ corretto?
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8.13 - Quali sono le differenze di informazioni che devono essere inserite nel form EVENTI DEFINITIVI al punto 5; in particolare i punti 5.3 e 5.4 - Obiettivi dell’evento
5.1 Obiettivo formativo
5.2 Acquisizione competenze tecnico-professionali
5.3 Acquisizione di processo
5.4 Acquisizione competenze di processo
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8.12 - Quando si parla di prolungamento del primo semestre 2011 dell’utilizzo della vecchia procedura di inserimento eventi, vale anche per chi ha già ottenuto l’accreditamento provider?
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8.11 - Dall’ipotesi progettuale al progetto definitivo possono variare le cose. Il programma viene ampliato, costruito etc. etc. Ma nel piano formativo si chiedono già tempi e crediti. Possono essere poi modificati al momento dell’invio del programma definitivo (30 giorni prima dell’inizio evento)?
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8.10 - La data di inizio e fine evento può essere modificata nel programma definitivo rispetto al piano formativo?
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8.9 - Se l’evento è svolto in collaborazione con una segreteria organizzativa e una società scientifica è corretto inserire entrambi gli accordi di partnership nella sezione “partner” o è sufficiente allegare quello con la segreteria organizzativa?
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8.8 - Se un evento formativo è organizzato congiuntamente da due o più provider accreditati, l’evento formativo deve essere inserito nei piani formativi di tutti i provider?
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8.7 - Relazione finale: come semplificare la rendicontazione economica dei singoli eventi svolti?
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8.6 - Relazione finale: quando verrà comunicato il nuovo format per la trasmissione del report?
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8.5 - Esiste la possibilità di inserire più di un co-provider per lo stesso evento?
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8.4 - I contratti con le sedi operative possono variare secondo l’evento. E' necessario modificare ogni volta ciò che è stato dichiarato nella richiesta di accreditamento?
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8.3 - Se un provider accreditato chiede la variazione del legale rappresentante cosa deve allegare come documentazione?
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8.2 - Quali sono le modalità per integrare eventuali eventi residenziali al piano formativo 2011, presentato al 31 ottobre 2010?
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8.1 - Qual è la procedura per modificare/integrare i dati della richiesta di accreditamento?

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2.19 - In caso di reclutamento diretto, la Determina del 18 Gennaio 2011 prevede che “ogni professionista sanitario… deve consegnare al Provider dell’evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile unitamente ai propri dati anagrafici…”. È dunque responsabilità del professionista?
La responsabilità è del professionista In caso di mancata attestazione il provider in qualità di soggetto responsabile per lo svolgimento dell’evento, dovrà dimostrare di aver adottato le precauzioni necessarie per ottenere le predette copie/dichiarazioni.

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2.18 - La presenza di lavoratori con contratto dipendente (a tempo determinato e/o indeterminato) è condizione imprescindibile per ottenere l’accreditamento?
Si, il numero di lavoratori dipendenti e non, deve essere congruo in riferimento all’attività formativa che si intende pianificare ed espletare. (Regolamento applicativo pag.21- struttura organizzativa).

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2.17 - Gestiamo la segreteria per una Società Scientifica e di conseguenza il loro congresso nazionale. Pur avendo partecipato negli ultimi 3-4 mesi a tutti i vostri incontri non sono riuscito ancora a comprendere quale potrebbe essere la procedura più idonea. Normalmente noi ci comportiamo in questa maniera: - contratto di incarico da parte della Società Scientifica nei nostri confronti per l'organizzazione del congresso.
Qualora il Provider non abbia tra i suoi servizi interni una segreteria organizzativa, ha facoltà di poter usufruire di servizi esterni regolamentati da contratti scritti di collaborazione/partnership come meglio specificato nel regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell’accordo Stato-Regioni del 5.11.09 per l’accreditamento.

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2.16 - E' possibile chiedere l'accreditamento di università e dipartimenti della stessa struttura?
E' possibile a condizione che il dipartimento ha una posizione giuridica distinta e autonomia economica finanziaria.

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2.15 - Nel documento “Specifiche funzioni tracciato record consuntivo ECM”, sono riportate le indicazioni di Libero Professionista, Dipendente, Convenzionato. Cosa si intende per Convenzionato?
Il campo obbligatorio “Libero Professionista/Dipendente”, contenuto nelle “informazioni del professionista” che partecipa ad un corso ECM, si riferisce alla posizione lavorativa dell’operatore. Per professionisti “Convenzionati” si intende coloro che sono convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale (esempio: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta). Nel caso di professionisti che ricoprono più ruoli, si deve inserire la posizione per la quale l’operatore ha partecipato al corso ECM.

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2.14 - In caso di Workshop aziendali all’interno di un evento ECM: è responsabilità del provider allocarli in modo opportuno in relazione all’articolazione del programma dell’evento?
Si, è responsabilità del provider.

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2.13 - Il delegato del legale rappresentante può effettuare tutte le procedure di accreditamento?
L’atto di delega è interno all’organizzazione; per l’accreditamento del Provider non è prevista la delega della rappresentanza legale, fatto salvo il caso in cui tale ipotesi è prevista nello Statuto della società (in tal caso la figura dell’Amministratore Delegato legittima tale istituto).

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2.12 - Sono state individuate le competenze che devono avere i responsabili di segreteria, di amministrazione, sistema informatico e qualità? Come valutare se il loro curriculum è idoneo al compito? Sono stati individuati i compiti specifici di queste figure? Oppure la valutazione è affidata solo al provider?
La scelta è affidata al Responsabile Legale che in base alla specifica tipologia del Provider è tenuto a collocare le risorse umane che vantano esperienze culturali ed operative nel settore dove intende collocarli.
A titolo di esempio si può suggerire che:
- il Responsabile Amministrativo dovrebbe avere nel proprio cv esperienze pregresse in organizzazione, gestione, contabilità studi scolastici o accademici in economia aziendale, ingegneria gestionale, giurisprudenza o altro con particolare riferimento all’organizzazione della formazione continua.
- il Responsabile Informatico dovrebbe avere nel proprio cv esperienze pregresse in ambito informatico, studi in informatica, esperienze operative e gestionali di specifiche attività informatiche.
- il Responsabile Qualità dovrebbe avere nel proprio cv esperienze in miglioramento delle procedure di qualità, la certificazione, l’attestazione di istituzioni accreditate (certificatori della qualità) presso i quali l’interessato ha accresciuto le proprie conoscenze e ha appreso le metodologie e il sistema in generale.


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2.11 - Per quanto riguarda organigramma e funzionigramma una società può terziarizzare in outsourcing un ruolo e quindi inserire nell’organigramma/funzionigramnma il nome e il CV di una società anziché di una persona?
No.

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2.10 - Nel documento all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 Gennaio 2010” e nelle FAQ vengono nominate le seguenti figure Responsabile del Comitato Scientifico e Coordinatore del Comitato Scientifico. Sono la stessa figura chiamata in modo diverso nei vari documenti o sono figure con ruoli e caratteristiche diverse?
Il coordinatore del Comitato Scientifico è il soggetto che coordina lo staff (formato da minimo 3 persone) del Comitato Scientifico. Il Responsabile Scientifico è colui che è Responsabile per l’aspetto scientifico formativo di uno o più eventi e può coincidere o non il Coordinatore Scientifico.

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2.9 - Può coincidere il legale rappresentante con il coordinatore scientifico e con il responsabile dell'amministrazione?
I responsabili devono essere nominati dal legale rappresentante e devono avere delle specifiche competenze, riportate nei rispettivi curricula.

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2.8 - E' ammissibile ricoprire il ruolo di responsabile della struttura formativa e di responsabile della segreteria?
Sì, è possibile.

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2.7 - E' ammissibile ricoprire contemporaneamente il ruolo di responsabile scientifico e di componente del comitato scientifico?
Sì, è possibile. In tal caso, però, resta fermo il numero minimo dei componenti che è di tre soggetti.

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2.6 - In relazione agli atti di nomina, l'amministratore unico dell'Azienda può essere anche responsabile amministrativo?
Sì, è possibile che l'amministratore unico dell'Azienda sia anche responsabile amministrativo.

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2.5 - La funzione di segreteria organizzativa ai corsi, convegni e congressi ECM con l'ausilio di un provider ECM esterno all'azienda, è considerata esperienza formativa pregressa in ambito sanitario?
La funzione di segreteria organizzativa ai corsi, convegni e congressi ECM non è considerata esperienza formativa pregressa in ambito sanitario.

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2.4 - I componenti del board scientifico possono appartenere ad altri board scientifici di provider diversi?
I componenti del board scientifico possono appartenere anche ad altri board scientifici di provider diversi.

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2.3 - I componenti del comitato scientifico ed il responsabile del comitato possono essere soci dello stesso ente che chiede l'accreditamento o possono essere persone esterne e con quali comperenze specifiche?
I componenti del comitato scientifico ed il responsabile dello stesso possono essere sia soci che persone esterne alla struttura organizzativa con adeguate esperienze in campo formativo e scientifico.

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2.2 - I responsabili del comitato scientifico possono essere esterni all’azienda?
Sì, a condizione che nell'atto di nomina sia evidente la natura del rapporto contrattuale in essere tra il responsabile e il Provider e che il contratto stesso sia reso disponibile a richiesta della Commissione Nazionale per la formazione continua.

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2.1 - I responsabili del comitato scientifico, della segreteria, i responsabili amministrativi e del sistema informatico, possono ricoprire un duplice ruolo (es. responsabile del sistema informatico e responsabile della segreteria)?
E' possibile che i responsabili del comitato scientifico, della segreteria, i responsabili amministrativi e del sistema informatico, possano ricoprire più ruoli. Naturalmente, i rispettivi ruoli devono essere supportati da adeguati curricula.

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3.66 - I contratti patrocinati si considerano come sponsor utilizzando i contratti di sponsorizzazione?
Per partner si intende qualsiasi ente che apporta un qualsiasi contributo (scientifico, organizzativo) all’attività di formazione del Provider. Lo sponsor è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.

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3.65 - Nel caso in cui un evento RES abbia come unico soggetto finanziatore l’Ordine Professionale, che recluta i partecipanti tramite iscrizione on-line (sul sito dell’Ordine) e paga in tutto o in parte la relativa quota di iscrizione, l’evento dovrà ritenersi sponsorizzato?
Si tratta di una forma di finanziamento dell’evento. Oppure si parlerà di autofinanziamento nel caso in cui il provider coincida con l’ordine, il collegio o l’associazione di riferimento.

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3.64 - In caso si reclutamento diretto, l’“azienda” che recluta il medico come fa a venire a conoscenza della circostanza che il medico non ha usufruito del corso?
Tale possibilità è esclusiva facoltà del destinatario del reclutamento (in questo caso il medico) che decide se informare o meno l’azienda sponsor della sua effettiva partecipazione all’evento.

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3.63 - Nel sistema informatico E.C.M. i patrocini (es. Senato, Camera, Comune di…, Ministero di….) devono essere indicati? Se si, dove?
I patrocini se accordati nel sistema informatico vanno inseriti sotto la voce “partner” e possono essere esposti oltre che nelle locandine anche sull’attestato dei crediti formativi.

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3.62 - È possibile distribuire RCP (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) nella cartella congressuale?
La cartella congressuale e ogni informazione relativa ai prodotti farmaceutici ed ai dispositivi medicali deve essere consegnata fuori dall’aula in cui si svolge l’attività formativa ECM, possibilmente al termine dell’evento.

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3.61 - Nella scheda sulla percezione di conflitto di interessi che deve essere compilata dal discente è obbligatorio inserire anche la motivazione che ha spinto il partecipante ad esprimere quel giudizio?
Il Regolamento prevede che il Provider deve assicurare la presenza di una specifica scheda sulla qualità percepita in cui i discenti possano dichiarare la percezione di eventuali influenze dello sponsor o altri interessi commerciali nel programma svolto.
Nel modello, messo a disposizione dal provider, presente nel sito Agenas(“accreditamento provider”- “moduli e documenti”-“esempi” – “scheda di valutazione evento”), nella domanda n° 5 di riferimento, in caso di risposte “sì rilevante” o “molte” si prega di riportare IN CHE MODO LO SPONSOR HA CONDIZIONATO IL PROGRAMMA DELL’EVENTO. Inoltre il provider dovrà inviare copia di questa scheda, con particolare riferimento al p.to 4, anche a ecmfeedback@agenas.it informare il partecipante
Il partecipante che può direttamente usare l’indirizzo ecmfeedback@agenas.it per informare la CNFC di anomalie riscontrate in occasione della partecipazione all’evento.

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3.60 - Perché in caso di contratto tra Provider, Sponsor e Agenzia di Servizi, la responsabilità risulta essere a carico del Provider nonostante i rapporti economici possano intercorrere direttamente tra Sponsor e Agenzia di Servizi?
La responsabilità che inequivocabilmente ricade in capo al Provider è quella prevista nei confronti della C.N.F.C., ciò perché la qualità scientifica dell’evento può essere garantita solo da un soggetto che presenta tutti i requisiti necessari per l’accreditamento. Nella fattispecie, l’unico soggetto che può averli è esclusivamente il Provider. Ad ogni buon conto, deve rilevarsi che le parti, in ossequio al principio dell’autonomia contrattuale sancito nel Codice Civile, sono libere di regolamentare come meglio credono i rapporti reciproci, e configurare dunque una responsabilità di tipo economico in capo allo Sponsor o all’Agenzia di Servizi, purchè ciò emerga dal medesimo contratto.

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3.59 - In caso di evento sponsorizzato, lo Sponsor può intervenire nella scelta della grafica dei programmi stampati o nella scelta ad es. dei menù?
Non sono elementi determinanti nel contenuto formativo e la sua erogazione, pertanto ricadono nelle attività che lo sponsor può svolgere.

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3.58 - Un evento può essere organizzato con tutti i partecipanti reclutati? Ci sono limiti per il numero di partecipanti reclutati?
Non è previsto alcun limite.

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3.57 - È possibile svolgere un evento presso la sede di una Azienda Farmaceutica (si pensi ad una sede dove non vi è alcun riferimento al prodotto dell’Azienda stessa, ma che è collocata nell’immobile ove ha sede l’Azienda)?
Il luogo di svolgimento degli eventi formativi deve essere pienamente garantito per l’indipendenza del contenuto formativo e la neutralità della formazione. I limiti annessi alla pubblicità sono indicati nel regolamento (Punto 3.1 pag.14 “Pubblicità”) al quale si rinvia.

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3.56 - Nei modelli di contratto pubblicati sul sito è previsto che, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, il Provider ha l’obbligo di conservare le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza. Per quanto tempo devono essere conservate?
Le autorizzazioni o le autocertificazioni devono essere conservate dal Provider per cinque anni, come tutta la documentazione relativa all’evento, in base alle previsioni del Regolamento.

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3.55 - In caso di evento con un unico Sponsor (monosponsor) in cui la partecipazione dei discenti è gratuita, i crediti ottenuti devono essere considerati nel computo dei crediti per i quali è previsto il limite di 1/3 nella Determina del 18 Gennaio 2011?
I crediti conseguiti dovranno essere considerati crediti sponsorizzati e dunque rientranti nel limite predetto. Il caso ricorre quando il soggetto partecipante sia stato reclutato direttamente dallo Sponsor e all’atto della partecipazione all’evento consegnerà al Provider l’invito da parte dello Sponsor o la dichiarazione attestante l’invito. Il soggetto partecipante è quindi da considerarsi reclutato ed sarà inserito nell’elenco dei reclutati inviati dallo sponsor al provider.

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3.54 - Nel caso in cui per un medesimo evento sia prevista la sponsorizzazione da parte di più aziende (plurisponsor) occorre stipulare più contratti di sponsorizzazione. Come fare per inserirli nel sistema, essendo previsto il limite di 2 mb?
Nel caso in cui la documentazione superi i limiti di 2mb per poterla inserire nel sistema si può produrre un’autocertificazione in cui si indicano tutti i soggetti Sponsor con i quali sono stati stipulati i contratti. Il Provider si impegna così a conservare i contratti presso la propria sede legale per cinque anni e a renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C. riterrà opportuno effettuare, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.

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3.53 - In caso di sponsorizzazione, è possibile prevedere un “grant” da parte dello Sponsor per i docenti/relatori?
In base al Regolamento (p. 14) i pagamenti a docenti/relatori devono essere effettuati esclusivamente dal Provider sulla base di un proprio regolamento interno formalmente approvato e disponibile per l’Ente Accreditante. Qualora un relatore riceva un qualunque tipo di beneficio da parte di un soggetto Sponsor dovrà provvedere alla dichiarazione formale sottoscritta delle fonti di finanziamento, prevista dal Regolamento, e dovrà dichiarare ai partecipanti i benefici predetti, e dunque il conflitto di interessi, prima dell’inizio del corso.

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3.52 - Come distinguere le ipotesi di sponsorizzazione, partenariato e altro finanziamento?
Il fenomeno della sponsorizzazione si verifica, ai sensi del Regolamento (p.14) quando un soggetto privato fornisce risorse, finanziamenti o servizi a un Provider ECM mediante un contratto a titolo oneroso in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante.
Deve invece considerarsi Partner quel soggetto che contribuisce alla erogazione della attività formativa sotto il profilo organizzativo o scientifico senza chiedere in cambio alcuna forma di pubblicità.
Si parlerà di altro finanziamento solo nell’ipotesi in cui la controparte del Provider non chieda alcuna pubblicità a fronte della propria prestazione e non abbia contribuito all’erogazione dell’attività formativa (si pensi ad un soggetto privato che fornisce un finanziamento senza perseguire alcun fine commerciale nel caso di specie, e dunque senza chiedere alcuna pubblicità a fronte della propria prestazione o a quel soggetto avente natura pubblica, es. ASL, che eroga un finanziamento ad un Provider affinché questo provveda alla formazione dei propri dipendenti).


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3.51 - In un corso monosponsor i partecipanti che si iscrivono in autonomia devono essere indicati nel Report come reclutati?
No, assolutamente.

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3.50 - Se un’azienda farmaceutica delega un’agenzia/società/ente per la fatturazione occorre stipulare un contratto a due o tre parti?
In ossequio al principio della trasparenza, occorre stipulare un contratto a tre parti da cui emerga la delega rilasciata ai fini della fatturazione.

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3.49 - È possibile per un relatore (es. medico) utilizzare nell’ambito di un evento ECM dei prodotti elettromedicali per effettuare un esempio pratico?
Ai fini della realizzazione di un esempio pratico è possibile utilizzare tali prodotti, purché sia opportunamente oscurato il logo dello Sponsor.
Nell’ipotesi in cui tale operazione non sia attuabile l’utilizzazione di tali prodotti sarà possibile solo nell’ipotesi in cui il relatore non limiti la dimostrazione unicamente al prodotto promosso dall’azienda Sponsor dell’ evento, ma si avvalga anche di strumenti prodotti da aziende competitors con lo Sponsor. È necessario infatti che non sia pregiudicata l’indipendenza scientifica dell’evento stesso.

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3.48 - Nell’ipotesi in cui uno Sponsor paghi la quota di iscrizione ad un corso di formazione per i propri dipendenti si tratta di un’ipotesi di sponsorizzazione? Dunque occorre un contratto?
Lo sponsor può procedere al pagamento delle quote di iscrizione dei propri dipendenti ad un corso di formazione purché il contratto di partecipazione all’evento (tra sponsor e provider) sia reso disponibile.

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3.47 - Nell’ipotesi in cui un Partner (es. Azienda Ospedaliera) paghi la quota di iscrizione ad un corso di formazione per i propri dipendenti si tratta di un’ipotesi di sponsorizzazione? Dunque occorre un contratto?
Per questa casistica non occorre un contratto di sponsorizzazione.

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3.46 - Un ente finanziatore che eroga contributi tramite bando, e quindi non avvalendosi di contratti commerciali o altri accordi, deve essere considerato Sponsor?
Un ente finanziatore può erogare contributi tramite bando purchè quest’ultimo venga allegato alla domanda.

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3.45 - In caso di FAD, è possibile per uno Sponsor acquistare un determinato numero di quote di iscrizione da ridistribuire eventualmente a futuri discenti? Non si tratta di reclutamento diretto, come tale vietato per la FAD in base alla Determina del 18 Gennaio 2011?
E’ consentito da parte di uno Sponsor acquistare un determinato numero di quote di iscrizione da ridistribuire a futuri discenti ma il provider non può fornire il riscontro/elenco dei partecipanti e l’elenco di coloro che hanno acquisito i crediti formativi.

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3.44 - Qualora un soggetto giuridico acquisti delle quote di partecipazione ad un evento E.C.M., senza chiedere in cambio al Provider alcuna pubblicità occorre un contratto di sponsorizzazione?
Tale fattispecie non configura un’ipotesi di sponsorizzazione, ma solo di reclutamento diretto. Non occorre dunque allegare il contratto di sponsorizzazione ma il contratto o l'accordo comunque intercorrente tra il Provider ed il soggetto giuridico che eroga il finanziamento. Il principio di trasparenza impone che ogni rapporto tra Provider e soggetti finanziatori debba essere documentato, allegato e reso disponibile per gli opportuni controlli della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
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3.43 - In caso di formazione RES, una società/ente che acquista delle quote di partecipazione ad un evento senza chiedere al Provider alcuna pubblicità in cambio può qualificarsi come Sponsor? In tal caso occorre un contratto?
No, sulla base della definizione di Sponsor data dal Regolamento (Sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM mediante un contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante) non è Sponsor è un “finanziatore” e dunque non occorre un contratto di sponsorizzazione. Occorre tuttavia allegare, in ossequio al principio di trasparenza, il contratto o l'accordo comunque intercorrente tra il Provider e il soggetto finanziatore.

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3.42 - Nel caso in cui un Provider svolga anche il ruolo di segreteria organizzativa (location, etc..) nel prospetto economico deve essere inserito tutto? O Solo la parte formativa? Stessa cosa dicasi per i contratti con le aziende sponsor: il contratto deve contenere tutto? Oppure bisogna fare un contratto per i servizi organizzativi?
Il prospetto economico deve contenere tutte le voci mettendo in evidenza la parte formativa.

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3.41 - Per quanto riguarda la gestione compensi del Comitato Scientifico del provider, così come anche per i docenti, gli incarichi ai componenti del board devono essere rivolti a persone fisiche o possono essere indirizzati a società di consulenza medico scientifica il cui componente del comitato scientifico è socio e incaricato per tale attività?
I compensi dei componenti del comitato scientifico, così come per i docenti, devono essere corrisposti dal Provider direttamente alle persone fisiche e non dallo Sponsor. Gli incarichi devono essere rivolti a persone fisiche e non a società di consulenza medico scientifica.

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3.40 - Per quanto riguarda la determina pubblicata il 1° febbraio 2011 riguardante i partecipanti invitati dallo sponsor, deve essere indicato il nome dello sponsor solo in caso d’ Azienda Farmaceutica o Elettromedicale oppure deve essere indicata anche un altra tipologia di sponsor commerciale (Esempio Agenzia Viaggi, ecc)?
Devono essere indicati tutti gli sponsor commerciali presenti all’evento.

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3.39 - E' vero che nei seguenti casi :
• ringraziamento con logo su programma e locandina del congresso
• cartellonistica e segnaletica congressuale purchè non condizionante
• stampa e spedizione programmi con logo sponsor su lettera d'accompagnamento
• fornitura laccetti portabadge con logo aziendale
• cartelle complete di blocco e penna con logo aziendale, ma senza loghi di prodotti
• penne e blocchi notes con stampa del logo aziendale, ma senza loghi di prodotti
• proiezione in sala del logo aziendale, ma non di prodotti
• stampa atti congressuali con logo sponsor
• coffee break con logo sponsor
• welcome Dinner con logo sponsor
• lunch – colazioni di lavoro con logo sponsor
• cena relatori e moderatori con logo sponsor
• esposizione cavalieri con ringraziamento allo sponsor (logo) sui tavoli durante i servizi di catering
è consentita la presenza di loghi?
Si, è consentito.

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3.38 - E' consentito l'inserimento della scheda tecnica di prodotto in cartella congressuale?
Non è consentito all'interno di eventi con crediti ECM per i quali è prevista la prova di apprendimento. E' invece consentito nelle aree congressuali comuni dove la prova di apprendimento non è richiesta (cfr. Regolamento Applicativo pag.14).

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3.37 - Se ai fini del rispetto della legge 231/01 l’industria (lo Sponsor) rivolge l’invito all’ente di appartenenza del discente, senza indicarne il nome, ma comunque l’azienda (lo Sponsor)riceve l’elenco dei nominativi degli operatoratori sanitari designati dall’ospedale e parteciparvi, come è da considerare l’invito?
E’ consentito, in quanto l’invito è da considerarsi non diretto, ai sensi della Determina del 18.01.2011 "Reclutamento dei partecipanti".


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3.35 - Le imprese (gli Sponsor) devono fornire al Provider un elenco con i nomi dei discenti invitati in modo diretto?
Si, è corretto.

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3.34 - In caso di sponsorizzazioni di eventi formativi, lo sponsor eroga il finanziamento al provider sulla base di un contratto; chi avrà il compito e la responsabilità di organizzare l’evento formativo e di sostenerne direttamente – o per tramite di terzi da lui delegati - tutte le spese?
Il provider è il responsabile dell’evento.

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3.33 - L’industria (lo Sponsor) può sostenere direttamente i costi per il viaggio e l’alloggio per relatori e moderatori di eventi formativi organizzati da provider e accreditati ECM?
Può farlo indicando le modalità nel contratto/accordo con il Provider o con un soggetto da esso delegato.

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3.32 - E’ possibile organizzare eventi mono sponsor con crediti ?
Si, è possibile.

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3.31 - I corsi di formazione con crediti ECM per l’addestramento all’utilizzo di una strumentazione o di un procedimento terapeutico o diagnostico complesso sono possibili quando espressamente previsto nel capitolato di gara. In questo caso l’aggiudicatario della gara è autorizzato ad organizzare e sostenere economicamente l’evento formativo senza l’intervento di un provider, solo se l’evento viene organizzato all’interno dell’Ospedale appaltante in qualità di PROVIDER, il quale a sua volta deve provvedere direttamente all’accreditamento ECM?
Si, è possibile.

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3.30 - Il contratto con lo sponsor deve essere stipulato su carta intestata del provider o dello sponsor?
La forma che si stabilisce all’atto contrattuale è scelta dalle parti. E’ fondamentale che nell’atto emergano tutti i riferimenti che riguardano le attività commerciali relative all’evento formativo di riferimento .

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3.29 - Per eventi locali è possibile segnalare a fine evento il nome dei partecipanti allo sponsor?
No, il Provider deve garantire la riservatezza degli elenchi e dei partecipanti anche ai sensi della legge sulla privacy.

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3.28 - All’interno di un congresso nazionale, dando ai partecipanti le dovute informazioni, è possibile inserire dei seminari non accreditati?
Si è possibile tenuto conto dei limiti concessi dal regolamento (Punto 3.1 ”Pubblicità” Pagina 14).

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3.27 - Nella Dichiarazione di Conflitto d’interesse dell’evento, relativamente all’inserimento della “lista dei soggetti giuridici anche non accreditati” si può intendere: il referente scientifico e i docenti (se non fanno parte del nostro comitato scientifico); segreterie organizzative, società scientifiche, fornitori di tecnologia che non erano stati inseriti nella richiesta di accreditamento provider perché non collaborano con noi stabilmente? Altrimenti potete fornire un elenco esemplificativo di chi va inserito?
I partner non fissi ma variabili da evento ad evento debbono essere indicati durante il caricamento dell’evento definitivo e il provider deve dichiarare che anch’essi non hanno conflitto d’interessi (vedi modello dichiarazione conflitto d’interessi).

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3.26 - Per un corso abbiamo trovato uno sponsor ma i partecipanti li reclutiamo noi (provider) o si iscrivono in autonomia; nel rendiconto finale dovrò segnalare tutti i partecipanti come reclutati dallo sponsor per il solo fatto che hanno usufruito del coffee break e del lunch oggetto della sponsorizzazione? E se usufruissero anche di un pernottamento oggetto di sponsorizzazione?
Nel report finale devono essere indicati i discenti con reclutamento diretto (ossia con reclutamento avvenuto direttamente dallo sponsor e comunicato al provider con specifica nota) in tutti gli altri casi fa fede il contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra sponsor e provider nel quale si indicano le modalità di sponsorizzazione e gli accordi.

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3.25 - Fermo restando che gli accordi contrattuali debbano essere stipulati esclusivamente tra provider e Sponsor, può il Provider delegare a terzi (es. PCO o società commerciale di servizi) alcuni servizi quali, ad esempio, la gestione amministrativa, consentendo alla società di instaurare rapporti economici diretti (es. fatturazione, incassi, gestione pagamenti) con lo Sponsor, oppure tutte le transazioni economiche devono intercorrere esclusivamente tra Provider e Sponsor?
Il provider può delegare anche a terzi, ma la responsabilità ricade sempre sul rappresentante legale del provider. Si evidenzia, inoltre, che sponsor commerciale è qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider Ecm mediante un contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o prodotti del soggetto sponsorizzante (cfr. pag. 14 Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010). Il provider nella persona del rappresentante legale è sempre responsabile dei contenuti formativi dell’evento e delle eventuali ingerenze dello sponsor.

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3.24 - Un medico esponente di una azienda sponsor può iscriversi ad un corso organizzato ASL e sponsorizzato dall’azienda a cui appartiene?
Un esponente di una azienda sponsor può iscriversi e partecipare ad un evento accreditato se appartiene alla categoria professionale a cui la formazione è dedicata.

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3.23 - Al termine di ogni evento, i partecipanti devono compilare, oltre al questionario per la valutazione dell’apprendimento e per l’attribuzione dei crediti, la scheda di valutazione dell’evento formativo, in cui si chiede di valutare la rilevanza degli argomenti trattati, la qualità educativa, l’efficacia dell’evento, ecc. Può il provider, condividere con l’azienda sponsor i risultati di tale valutazione?
Il regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato/Regioni del 5 novembre 2009, definisce, lo sponsor commerciale, come qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM, mediante un contratto a titolo oneroso, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il nome e/o prodotti del soggetto sponsorizzante, pertanto, in quanto tale, non può intervenire sulle modalità di erogazione dell’evento formale e culturale, conseguentemente non può condividere i risultati della valutazione dell’evento, emersi dalle schede anonime, compilate dai partecipanti.

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3.22 - Come deve comportarsi un Provider nel caso in cui, nel corso di un evento ECM, si discuta di tecniche chirurgiche o implantari o di strumentario registrato da parte di Aziende sponsor all’interno del programma scientifico, considerando che la peculiarità della situazione sta nel fatto che le tecniche o lo strumentario sono uniche nel loro genere e la loro mancata citazione non supererebbe l’anonimato delle stesse?
Le tecniche e strumentari “unici” consentono la possibilità di citare occasionalmente il nome registrato accanto a quello dello strumento. Questa possibilità deve essere limitata dal buon senso e dal buon gusto: ad esempio non è accettabile una serie di diapositive con il nome commerciale. Inoltre l’unicità deve essere garantita dal provider che deve assumersi la responsabilità a fronte di un eventuale concorrente che denunci la non unicità.

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3.21 - E’ possibile sponsorizzare un simposio non ECM per farmacisti all’interno di un evento ECM?
Si, è possibile solo in occasione di convegni/congressi con un numero superiore a 200 partecipanti; in tal caso i crediti formativi attribuiti sono 0.20 ogni ora per un massimo di 5 crediti formativi complessivi ( anche una settimana di congresso). Sulla base delle regole indicate nel regolamento queste tipologie pseudo formative non necessitano della prova di apprendimento e della qualità percepita rilasciata dal partecipante, ma solo la presenza. Per le altre tipologie formative non è mai permesso.

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3.20 - Dall'ultima Determina abbiamo appreso che l'eventuale dichiarazione di conflitto di interesse deve essere fatta dal provider. Per ottemperare a tale procedura già dai primi eventi di quest'anno chiediamo l'autocertificazione a tutti i relatori indipendentemente che abbiamo o non abbiamo conflitto. Il tutto per poter avere documentazione dai singoli interessati da archiviare.
Ritenete tale procedura opportuna o no? E il provider deve comunque fare un’autocertificazione? La tiene a disposizione in caso di verifiche o la deve inviare al Ministero?
Il provider (soggetto accreditato) deve dichiarare solo la presenza di conflitto d’interesse relativa ai soggetti che possono essere inseriti nello staff di lavorazione agli eventi ECM (docenti, relatori, responsabile scientifico, ecc.) e deve conservarla agli atti dell’evento per esibirla in occasione dei controlli o degli audit della CNFC.

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3.19 - E’ necessario stipulare una contrattualità particolare con le aziende estere che sponsorizzano un evento ECM?
Si, ma è importante allegare sempre il contratto stipulato.

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3.18 - I partecipanti ad un evento monosponsor gratuito aperto a tutti vengono considerati reclutati?
No, purchè vengano rispettate le regole di trasparenza di cui è responsabile il provider, tra le quali "il reclutamento dei partecipanti/discenti senza interferenza dello sponsor" (vedi Regolamento Applicativo del 5 Novembre 2009 – pag.15).

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3.16 - E’ possibile inserire tra le forme di sponsorizzazione anche quella relativa a una sessione (Workshop) interna al programma congressuale?
Dovrà essere specificato nel contenuto del contratto di sponsorizzazione e dovranno esserci tanti contratti quanti sono gli sponsor e le relative manifestazioni sponsorizzate.

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3.15 - Si possono inserire i nomi con logo degli sponsor con esclusione del prodotto?
Si, è corretto.

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3.14 - Uno sponsor può reclutare tutti i partecipanti ad un singolo evento?
Si, quando si tratta di formazione residenziale. (Vedi “ In primo piano” – 01.02.2011 – Determina della CNFC del 18.01.2011 in materia di divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor).

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3.13 - Per invito diretto si intende l’invito scritto che l’industria (Sponsor) rivolge all’operatore sanitario?
Si, è corretto.

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3.12 - In seguito alla determina della CNFC del 18 gennaio 2011 si possono ricevere maggiori informazioni riguardo la possibilità o meno di un discente di avere una doppia sponsorizzazione sullo stesso evento, ad esempio la quota d’iscrizione se versata da uno sponsor e pernottamento a carico di un secondo sponsor?
Deve emergere tutto attraverso le comunicazioni dello Sponsor al Provider e nella dichiarazione o lettera di invito del partecipante nel caso in cui l’invito è nominativo sia per l’ospitalità che per l’iscrizione. Il Provider inoltre deve annotare nel report entrambi gli Sponsor.

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3.11 - Le Aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici (Sponsor) possono invitare direttamente i partecipanti ad un evento formativo e sostenere direttamente le spese di iscrizione, di trasferimento e di alloggio?
Si, previo specifico accordo contrattuale con il provider che deve curarne l’archiviazione e dimostrarne la trasparenza dei rapporti diretti e indiretti con l’industria del Farmaco e dei dispositivi medicali.

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3.10 - E’ possibile ricevere maggiori indicazioni in merito alla presenza dello sponsor?
L’etichetta di piccole dimensioni non costituisce violazione del regolamento.
Ad esempio, nella FSC in sala operatoria o in radiologia gli strumenti del docente/tutor sono, ovviamente, con il marchio della ditta produttrice. Diverso è il logo molto evidente e ripetuto che può costituire “impropria interferenza” nella percezione dell’utente. In questi casi è molto facile coprirlo o offuscarlo all’atto dell’utilizzo o in trasmissione.

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3.9 - Il divieto di pubblicità riguarda solo strumenti di utilizzo sanitario/medicale?
Tutti gli strumenti di tecnologie dell’informazione/trasmissione dati, non finalizzate direttamente ad attività sanitarie (es. computer, videocamere, etc.), non sono d’interesse.

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3.8 - Il docente che ha rapporti con ditte farmaceutiche lo dichiara in aula? Se si in che modo?
In primo luogo deve rilasciare al provider o all’organizzatore la dichiarazione di conflitto d’interessi (“Dichiaro di aver in atto o di aver avuto negli ultimi 2 anni rapporti diretti con l’azienda XX…”)
Successivamente deve informare l’ aula all’atto della sua presentazione o comunque prima della lezione/relazione dichiarandolo ai discenti.

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3.7 - Può il Presidente di un’Associazione rappresentativa di una professione sanitaria tecnica presso il Ministero della Salute mantenere questo ruolo e contestualmente far parte del comitato Scientifico di Provider?
Si, deve dichiararlo espressamente alla CNFC all’atto dell’incarico ed escludere la propria partecipazione in tutti i casi in cui ricorrono conflitti o sovrapposizioni con la decisione della Commissione Nazionale per la formazione continua.

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3.6 - E’ possibile utilizzare come sede congressuale una sede dello sponsor?
Il luogo di svolgimento degli eventi formativi deve garantire l’indipendenza del contenuto formativo e la neutralità della formazione. I limiti annessi alla pubblicità sono indicati nel regolamento (Punto 3.1 pag.14 “Pubblicità”) a quale si rinvia.

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3.5 - Come avviene la gestione della pratica di accreditamento di evento misto ossia solo in parte sponsorizzato?
Non ci sono differenze percentuali in materia di sponsorizzazione. L’istituto può concorrere totalmente o parzialmente per le spese inerenti l’evento. La corrispondente gestione economica è affidata al responsabile legale del Provider che ne risponde in termini di trasparenza di indipendenza del contenuto formativo e di legittimità.

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3.4 - Un dipendente (impiegato) di una struttura con interessi commerciali nella sanità può collaborare con un provider come consulente per la qualità?
Nessun soggetto che produca, distribuisca, commercializzi e pubblicizzi prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici può organizzare, gestire, direttamente o indirettamente eventi e programmi ECM. Queste regole valgono anche per i partner legati da contratto provider.

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3.3 - Se un Provider riceve un grant incondizionato per sostenere un’attività educazionale, può decidere di offrire autonomamente l’ospitalità ai discenti che si iscrivono all’evento formativo?
Non è ammessa alcuna "sovvenzione incondizionata". In proposito si richiama pag. 16 del Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento approvata dalla Commissione nazionale per la formazione continua iL 13 gennaio 2010 che riporta quanto segue: " il Provider può accreditare eventi e programmi ECM solo se in grado di garantire che l'informazione e l'attività educazionale sia obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che ne possano pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità, al fine di ottenere una migliore pratica clinica - tecnica - assistenziale, basata sulle più moderne conoscenze scientifiche ed evitando l'influenza di interessi commerciali". Pertanto, le risorse provenienti dagli sponsor possono essere utilizzate in favore di tutti i partecipanti.

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3.2 - Le sponsorizzazioni da parte delle aziende farmaceutiche devono rientrare tra i finanziamenti che un'azienda riceve?
L'industria farmaceutica e quella degli strumenti e presidi medici non può acquisire il ruolo di provider, ma può essere sponsor commerciale di Provider ECM a condizione che il supporto finanziario o di risorse sia dichiarato e non sia in alcun modo condizionante sull'organizzazione sui contenuti e sulla gestione delle attività ECM (cfr Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento pag. 15 approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010).

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3.1 - E' possibile esporre un poster con il nome del farmaco e del principio attivo nella "hall" in cui si accede direttamente dalla sala di formazione, tenuto conto che è consentito che le attività di pubblicità di farmaci possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM?
E' consentito che le attività di pubblicità dei farmaci, strumenti e dispositivi prodotti da aziende pubbliche e private possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate all'ECM ma non nel materiale durevole Fad e nei depliant e nei programmi di attività ECM (cfr Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accreditamento pag. 14 approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010).

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4.43 - 4.43 - Il moderatore acquisisce crediti?
: No, possono acquisire crediti i docenti, i tutor, i responsabili/coordinatori di gruppi di lavoro. (cfr “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”del 13 gennaio 2010).

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4.42 - 2012 - Il docente con professione e/o disciplina differente da quella oggetto dell’evento, può essere accreditato e rapportato?
E’ possibile, in quanto al punto 10 del documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010, è possibile acquisire i crediti per attività di docenza.

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4.41 - Nell’ambito dei congressi nazionali è possibile accreditare i simposi delle aziende?
La nuova normativa consente di utilizzare il metodo di calcolo dei crediti ECM degli eventi fino a 200 partecipanti, anche per quelli con un numero di discenti superiore. In questo caso a condizione che i partecipanti svolgono la prova di apprendimento e indica la scheda della qualità della formazione. Tali procedure consentono anche la possibilità di accreditare intere aree congressuali , nell’ambito delle quali si svolgono in parallelo attività diverse (simposi, corsi, workshop, tavole rotonde). In questo caso non possono essere organizzati simposi di aziende farmaceutiche e di produttori di dispositivi medicali in quanto al partecipante è rilevata la presenza alla manifestazione con registrazione all’accesso del convegno e al termine dello stesso.
Se invece la presenza del partecipante è rilevata in conseguenza della specifica partecipazione agli eventi con crediti formativi ECM i simposi di aziende farmaceutiche e di produttori di dispositivi medicali possono essere presenti nelle aree del congresso/simposio delle aziende.


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4.40 - E’ possibile inviare gli attestati ECM tramite posta elettronica?
E’ possibile con firma digitale e possibilmente trasmessi con posta certificata.

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4.39 - Sono indispensabili 4 domande per ogni credito ECM?
Si, come riportato nei "Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM" (approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010) nella Nota 1 a pag. 5. In alternativa, le prove pratiche di verifica dell’apprendimento possono sostituire i test di apprendimento.

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4.38 - Accreditamento eventi oltre 200 pax: come si calcolano i crediti?
La formula è presente sul sito. (Nel caso di un numero di partecipanti superiore a 200 il n° dei crediti è pari a 0,50 l’ora). Per gli eventi oltre i 200 partecipanti, i crediti sono 0.50 per ora di formazione (senza limite di 5 crediti per evento), ma è necessario che i partecipanti compilino il questionario di valutazione dell’apprendimento e di valutazione della qualità.

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4.37 - A seguito di un evento residenziale, è possibile far compilare il test di apprendimento in modalità on-line dopo l’evento oppure comunque in tempi successivi?
Svolgere il test on-line, alla fine dell'evento, è certamente possibile se si può garantire lo svolgimento individuale senza interferenze improprie (copiature, risposte che circolano sulla rete, etc.). Il provider deve formalmente garantire questi aspetti (e la CNFC esegue, a campione, controlli. Senza i controlli il sistema è esposto ad abusi e dequalificazione).

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4.36 - Nelle istruzioni al p.to 6 attività di ricerca, si legge che per la partecipazione a un’attività di ricerca possono essere assegnati 1-3 crediti per iniziativa. Il termine iniziativa fa riferimento alle singole fasi della ricerca o al progetto complessivo?
1-3 crediti riguardano tutto l'evento. Da ricordare sia il numero massimo di partecipanti (20) e la limitazione complessiva (tipologie 2+5+6+10 pari al massimo a 90 crediti ECM nel triennio).

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4.35 - Nella fsc è possibile che i partecipanti appartengano a regioni diverse: il form on line permette la scelta di una sola regione, come fare?
Per gli eventi non viene mai chiesta la regione di provenienza dei partecipanti ma la sede di svolgimento dell’evento.

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4.34 - E’ possibile accreditare come fsc l’attività formativa svolta nell’ambito di progetti di sperimentazione clinica o di studi osservazionali sui farmaci?
Certamente sì, sia come gruppi di miglioramento che come ricerca. E' importante che il Provider segua le regole indicate per formalizzare l'evento, inclusi gli obiettivi, la certificazione della presenza, della partecipazione attiva e della relazione finale.

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4.33 - Il certificato contenente l’attestazione dei crediti ecm conseguiti da un partecipante ad un corso fad può essere inviato via mail trasmettendo un file in formato pdf o deve essere inviato un allegato con firma digitale?
Gli attestati dei crediti formativi possono essere inviati via mail in formato pdf con firma digitale del legale rappresentante. Deve essere conservata una copia informatica da parte dei provider.

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4.32 - E'possibile inserire solo una parte del numero complessivo di docenti nella lista di coloro per i quali si chiede la valutazione, esplicitando in anticipo il criterio della scelta? Ad esempio: “10 a campione casuale sui 100 presenti”.
La scheda è chiaramente riferita al corpo docenti relativo alla sessione partecipata: La qualità percepita dichiarata si riferisce, quindi, al complessivo corpo docenti; il partecipante ha comunque a disposizione nella scheda lo spazio per inserire eventuali commenti ed indicare, se lo ritiene opportuno, il nome del docente o dei docenti per i quali ha dato il suo giudizio.
Nel Regolamento applicativo è indicato che la presenza, la qualità percepita e l'apprendimento devono essere rilevati e che l'evidenza è rappresentata sia dalla documentazione che indichi le modalità di rilevazione sia dalla registrazione nel sistema informatico. (Si rimanda alla pag. 25 del Regolamento applicativo).
Il provider è tenuto a conservare copie in sede, per 5 anni del materiale cartaceo relativo alle prove di apprendimento dell'evento di riferimento.

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4.30 - Esiste una normativa ed un criterio su come abbinare più modalità di verifica dell’apprendimento relativa ad un solo corso, stante la regola già ufficializzata nelle FAQ che, nel caso in cui venga utilizzato il questionario, ad 1 credito debbano corrispondere 4 domande? E’ possibile prevedere la verifica di apprendimento mediante questionario ON LINE anche per i RES e FSC? Esistono normative e criteri in proposito?
Attualmente non è previsto un criterio relativo all’abbinamento di più modalità di verifica per lo stesso evento, ne è esplicitamente prevista la possibilità di utilizzare un questionario on line anche per i RES e FSC. (Per ogni riferimento vedi Regolamento Applicativo - pag.25).

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4.29 - A pag. 25 del Regolamento applicativo è scritto che la presenza, la qualità percepita e l’apprendimento devono essere RILEVATI e che l’ EVIDENZA è rappresentata sia dalla documentazione che indichi le modalità di rilevazione sia dalla registrazione nel sistema informatico. Se quanto richiesto è chiaro per la qualità percepita e il gradimento, trattandosi di una semplice rilevazione di carattere statistico, non è altrettanto chiaro se occorra registrare nel sistema informatico anche i risultati delle prove di apprendimento.
Il provider è tenuto solo a conservare in sede, per 5 anni, il materiale cartaceo delle prove di apprendimento dell’evento di riferimento.

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4.28 - E' vero che non è obbligatorio applicare la procedura di verifica della qualità percepita?
No, è obbligatorio, e il Provider deve anche comunicare ai partecipanti l’indirizzo di posta elettronica (ecmfeedback@agenas.it) dove indicare alla Commissione eventuali criticità.

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4.27 - E’ obbligatorio rispondere al questionario di apprendimento?
Si, per poter dare la possibilità al provider di verificare l’apprendimento del discente e assegnare di conseguenza i crediti formativi, ma non è obbligatorio nella partecipazione ai congressi.

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4.26 - La certificazione dei crediti formativi erogati dal provider devono essere certificati anche dall’ordine di appartenenza? E chi è responsabile della trasmissione dei dati all’ordine? Il provider o i partecipanti?
La certificazione spetta esclusivamente all’Ordine, Collegio o Associazione professionale di appartenenza. I dati pervengono al Co.Ge.APS tramite il provider oppure, nel caso della sperimentazione, anche tramite l’ente accreditante.

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4.25 - Il questionario deve essere progettato in base al numero di crediti, 4 per ogni credito assegnato all’evento e se un evento è di 40/50 crediti?
Sì, se si utilizzano i questionari i test devono riportare un numero di domande pari al numero dei crediti moltiplicati per 4.

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4.24 - Provenienza partecipanti: non è possibile indicare una provenienza mista?
I crediti formativi attestati ai professionisti della Sanità da un Provider accreditato a livello regionale, hanno valore nazionale. Per la formazione FAD, con requisiti di tracciabilità, i crediti dovranno rispettivamente essere erogati nella Regione o Provincia Autonoma di riferimento e comunque dovranno essere limitati agli operatori sanitari che svolgono prevalentemente nella Regione o nella Provincia Autonoma.

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4.23 - Gli oneri e il consuntivo entrambi a 60 gg dalla fine dell’evento?
entro 90 giorni dalla fine dell'evento dovrà essere inviato al co.ge.a.p.s. e all'ente accreditante il report inerente l’elenco dei discenti e versato il contributo alle spese per l'evento formativo erogato (art.2 D.M. sul contributo alle spese).

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4.22 - Se l’evento ha un programma di lavori dove sono previste sessioni in parallelo, è possibile che i workshop si svolgano in sovrapposizione a queste?
Il principio è che il partecipante acquisisce crediti formativi in funzione dell’aggiornamento e degli eventi che segue, pertanto sovrapposizioni, parallelismi o altro non sono influenti.

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4.21 - All’interno di un convegno ci saranno sessioni accreditate separatamente. La verifica dell’apprendimento avviene all’interno della sessione o del congresso? E’ possibile prevedere una fad solo per la verifica dell’apprendimento?
La verifica dell’apprendimento è relativa alle singole sessioni e trattandosi di un evento RES (residenziale) la verifica deve avvenire sul posto ed è esclusa, quindi, la verifica via Fad.

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4.20 - Abbiamo inserito un evento definitivo per 250 partecipanti, durata 5 ore, ottenendo dal calcolo 1 credito. Si svolgerà tra una settimana ma allo stato attuale abbiamo solo 50 iscritti, è possibile richiedere la diminuzione dei partecipanti da 250 a 100? In modo da ottenere dal calcolo non più 1 credito ma 5?
Prima dello scadere del termine dei 30 gg precedenti l’evento formativo è possibile ridurre autonomamente il numero dei partecipanti: l’evento può essere modificate in ogni sua parte. Dopo non è possibile.

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4.19 - Cosa si intende per Formazione a distanza con requisiti di tracciabilità?
I requisiti di tracciabilità della FAD fanno riferimento all'accesso limitato ai dipendenti ed agli operatori sanitari della Regione o Provincia autonoma di riferimento, limitatamente all'accreditamento della FAD regionale o provinciale autonoma.

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4.18 - Il questionario di verifica dei corsi FAD deve essere somministrato esclusivamente in modalità on-line?
Il questionario di verifica per i corsi FAD non deve essere somministrato esclusivamente in modalità on-line in quanto la stessa Formazione a distanza può essere erogata attraverso riviste (e quindi documentazione cartacea) o scegliere modalità di verifica miste. Il provider sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato scientifico o dal Responsabile scientifico dell'evento rende noto ai discenti e all'ente accreditante le modalità di somministrazione del questionario stesso.

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4.17 - Una Videoconferenza è intesa come formazione FAD o RES? inoltre come si inserisce operativamente il progetto nella sezione “Eventi definitivi”, ovvero la videoconferenza va inserita come unico evento e gli eventi a parte come residenziali o ci sono altre modalità?
Una videoconferenza è da intendersi come tipologia Residenziale, il cui metodo di insegnamento rientra nella voce specifica “videoconferenza” al p.to 8 – Tipologia evento. Questa deve essere inserita come unico evento ed i dettagli delle diverse sedi dove si svolgeranno gli eventi devono essere indicate nel programma che è allegato alla domanda.

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4.16 - Possono i biologi acquisire i crediti per medici chirurghi se rilasciano una dichiarazione nella quale dicono di svolgere il ruolo di medico da diversi anni?
L’acquisizione dei crediti formativi è strettamente riferita alla categoria di appartenenza del professionista. Pertanto i crediti per medici, peraltro riferiti ad ogni singola disciplina o gruppi di discipline, possono essere acquisiti solo ed esclusivamente da medici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, dell’abilitazione professionale per medico chirurgo e della eventuale specializzazione e l’iscrizione all’Ordine di riferimento. In nessun caso un professionista di diversa categoria, non in possesso dei titoli indicati, può acquisire crediti destinati a medici.

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4.15 - La distribuzione degli attestati di partecipazione con i relativi crediti assegnati avviene solo e successivamente al pagamento dell’evento e all’invio della reportistica (90 gg. dalla fine evento) oppure avviene contestualmente alla fine del corso per ogni singolo partecipante?
A fine corso il provider rilascia l’attestato con i crediti formativi la cui validità è subordinata al pagamento del provider del contributo alle spese per l’evento formativo in questione.

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4.14 - Si possono acquisire tutti i crediti ECM solo in qualità di docente?
No, come per la tipologia 2 (Convegni e congressi), per la tipologia 5 (Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati), per la tipologia 6 (attività di ricerca) anche per la tipologia 10 (docenza, tutoring e altro)il numero massimo dei crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario. (vedi "Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM del 13 Gennaio 2010").

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4.13 - Il computo dei crediti validi ai fini ECM e il raggiungimento della quota prevista per ogni operatore sanitario è responsabilità dell’operatore stesso?
Si, il computo dei crediti spetta all’operatore sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine o il Collegio o all’Associazione professionale competente che utilizza i dati trasferiti dal CoGeAPS.

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4.12 - Un operatore sanitario può conseguire, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Azienda, un numero di crediti superiore 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio?
Si, ma i crediti eccedenti non verranno considerati al fine del computo totale dei crediti predisposti per il triennio.

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4.11 - Gli operatori sanitari possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici (Sponsor)? E i restanti 2/3 di crediti devono essere conseguiti attraverso la partecipazione a eventi formativi senza invito diretto delle Aziende(Sponsor)?
Si, gli operatori sanitari possono conseguire 1/3 dei crediti con la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto degli Sponsor mentre i 2/3 dei crediti devono essere conseguiti senza invito diretto degli Sponsor.

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4.10 - Ci sono regole precise di un minimo di ore presenza che devono essere acquisite da un discente per poter ricevere i crediti? Se si quali?
Si, il discente deve acquisire i crediti formativi partecipando al 100% delle ore per gli eventi formativi, ad eccezione della partecipazione ai Progetti Formativi Aziendali dove si acquisiscono i crediti formativi a fronte del 90% di partecipazione all’evento (vedi: "Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM").

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4.9 - Sono confermati i 150 crediti formativi per triennio(riducibili a 90)?
La CNFC in occasione della riunione del 14 Luglio 2010 ha stabilito in 150 crediti formativi previsti nel prossimo triennio. Per i professionisti sanitari che hanno acquisito nel triennio precedente 150 crediti formativi (oppure 90 godendo dello sconto incentivante del precedente triennio) è concesso acquisire almeno 120 crediti formativi invece che 150. Tale determina deve essere oggetto di Accordo Stato-Regioni.

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4.8 - Come calcolo il contributo di un singolo evento nel caso in cui all’interno del singolo evento ci fossero partecipanti esenti dall’accreditamento ecm, ad esempio un evento con 250 partecipanti, 200 ricevono crediti e 50 no. Quale numero dovrò inserire all’interno del calcolo del contributo? 250 o 200?
Il contributo va calcolato sulla base del numero complessivo dei partecipanti che partecipano all’evento. Mentre per coloro che non hanno ricevuto i crediti non vanno calcolati nel numero finale per il singolo evento ma andranno segnalati ed inseriti esclusivamente all’interno della relazione annuale finale. Quindi per rispondere all’esempio nel calcolo del contributo inserirò 250 partecipanti.

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4.7 - Per quanto riguarda la formazione FSC, il responsabile scientifico/coordinatore dei gruppi di lavoro può fare anche da tutor? E in tal caso acquisisce un n° di crediti derivanti dalla somma delle attività svolte?
Il responsabile scientifico Si; il coordinatore dei gruppi No. Il tutor è una figura accessoria e a sostegno delle attività. Lo stesso professionista non può comunque acquisire crediti formativi per la stessa attività però può scegliere quelli più convenienti per lui.

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4.6 - I crediti formativi da ottenere sono sempre 150 con un minimo di 25 e un massimo di 75 per anno?
La Commissione Nazionale ha stabilito in 150 i crediti formativi utili per il triennio 2011/2013, con uno”sconto” di 10 crediti formativi l’anno in favore dei virtuosi. Cioè di coloro che negli ultimi tre anni (triennio 2008/2010) accumulano almeno 90 crediti formativi. La Determina della CNFC deve essere oggetto di Accordo Stato Regione in quanto ricade tra i provvedimenti precettivi per le Regioni.

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4.5 - Con la nuova normativa si possono rilasciare i crediti anche ai docenti che svolgono una lezione di mezz’ora, mentre la regola precedente prevedeva 2 crediti per un’ora consecutiva di lezione. Per il sistema accreditamento eventi quale regola si applica? Si può sostenere che per gli eventi fino al 2010 si applica la vecchia regola e per quelli dal 2011 in poi si applica la nuova normativa, considerato che il sistema accreditamento eventi sarà adeguato alla nuova normativa solo dal 2011?
Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione. Per ogni mezz’ora di lezione ha diritto ad un credito formativo. Il docente/relatore acquisisce i crediti che si sono sommati nell’arco della giornata formativa anche se il tempo dedicato alla formazione è frazionato (più interventi di minimo 30 minuti l’uno) Tale criterio deve essere applicato anche ai docenti/relatori degli eventi e PF Aziendali dal 01/01/2011.

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4.4 - In che percentuale devono essere acquisiti i crediti (FAD - RES - FSC)?
La Commissione Nazionale non ha stabilito limiti in percentuale per acquisire crediti formativi utilizzando le diverse tipologie formative: residenziale, FAD, FSC. Unico limite percentuale riguarda gli infermieri professionali che possono acquisire con tipologia FAD fino al 60% dei crediti formativi. Ulteriori limiti riguardano, invece, l’autoformazione, la didattica e il tutoraggio.

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4.3 - Per gli eventi con oltre 200 partecipanti il criterio di assegnazione crediti prevede 0,20 crediti per ogni ora formativa, sino ad un massimo di 5 crediti a evento?
Si, senza prova d'apprendimento.

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4.2 - In riferimento al calcolo dei crediti per un evento FAD (con o senza tutoraggio), in che modo viene calcolata un'ora di lezione? Nell'ora di formazione deve considerarsi incluso anche il tempo di presentazione del corso formativo?
Nell'ora di formazione il tempo dedicato alla presentazione del corso formativo deve essere escluso. La Commissione, sulla base delle indicazioni formulate dal Provider può intervenire fornendo eventuali parametri oggettivi per il calcolo del tempo destinato alla formazione, attualmente non definiti.

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4.1 - E’ possibile erogare frazioni di credito (es.: 4,5 crediti)?
Si

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5.2 - A chi spetta predisporre il Dossier Formativo?
Premesso che per il Dossier Formativo sono in corso di definizione i criteri a cui il professionista dovrà attenersi nel predisporre sia il Dossier Formativo Individuale che quello di Gruppo, relativamente al Dossier Individuale si può anticipare che spetta al singolo professionista predisporre il dossier e il certificatore sarà l’Ordine/Collegi/Associazione per il tramite del Cogeaps. Mentre per il Dossier Formativo di Gruppo questo sarà in uso del coordinatore del team in base alla mission di gruppo ed il tenutario sarà l’Azienda Sanitaria.

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5.1 - Esiste una corrispondenza tra l’obiettivo formativo selezionato e le eventuali competenze tecnico-professionali, di processo e di sistema da indicare? Esempio: se si seleziona come obiettivo formativo “2. LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE - DOCUMENTAZIONE CLINICA” le competenze ricollegabili all’evento formativo devono essere obbligatoriamente di processo? O di sistema? O il provider è libero di scegliere?
Può scegliere. Ovviamente le competenze devono essere coerenti con gli obiettivi e la tipologia di attività formativa.

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6.24 - Con riguardo al compenso da attribuire ai relatori, è possibile effettuare il pagamento non direttamente al relatore in quanto persona fisica ma indirettamente, ovvero alla società per la quale il relatore lavora?
Devono essere esaminati i singoli casi in quanto la regolamentazione della materia è diversa a seconda della posizione del relatore (Dipendente pubblico, libero professionista etc..).

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6.23 - Nella richiesta iniziale di accreditamento se il provider pensa di poter erogare fad non subito ma tra qualche anno è meglio comunque indicarla o aspettare?
Nella richiesta iniziale di accreditamento bisogna indicare la tipologia (res,fad,fsc) e le professioni a cui rivolgere l’attività formativa che il Provider è in grado di realizzare al momento della proposizione della domanda di accreditamento. Le variazioni possono essere sempre richieste con apposita procedura attraverso la funzione “comunicazioni”.

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6.22 - Se un provider è accreditato res/fad/fsc ma presenta un piano formativo con soli eventi res, come si regola in merito all’accreditamento per le modalità formative non inserite?
Un provider che viene accreditato per tutte le tipologie (quindi res/fad /fsc) può decidere di intraprendere anche eventi di una sola tipologia. E’ essenziale però che venga mantenuta la percentuale di eventi svolti durante l’anno formativo rispetto a quelli stimanti nel piano formativo di massima precedentemente presentato. (Si ricorda che devono essere svolti almeno il 50% degli eventi programmati).

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6.21 - Se si fa richiesta di accreditamento entro il 30 aprile 2011 il piano formativo deve essere presentato dal mese di Luglio 2011?
Si, i termini di presentazione del Piano Formativo sono riportati nell’avviso del 28/03/2011 presente nella sezione Avvisi del sito ECM.

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6.20 - E’ prevista una proroga oltre la data 31/3 per poter presentare la richiesta di accreditamento provider per l’anno 2011?
La CNFC non ha in programma la discussione dell’argomento, pertanto si ritiene che non sarà prevista una proroga. Nel caso in cui l’orientamento dovesse cambiare, sarà cura della Segreteria ECM comunicare tempestivamente le nuove indicazioni della Commissione.

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6.19 - L’accreditamento di un provider si basa sulla garanzia della quantità o della qualità?
L’accreditamento di un provider si basa sulla verifica di tutti i requisiti minimi richiesti dalla Commissione Nazionale e prevalentemente si basa sulla garanzia della qualità.

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6.18 - Per PREGRESSA ESPERIENZA IN ATTIVITA' DIDATTICA si può indicare anche quella svolta (con password regionale) a livello regionale fino al 2008?
Per pregressa esperienza in attività didattica si intende anche quella svolta a livello regionale purchè in ambito di formazione sanitaria.

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6.17 - Un provider può contemporaneamente chiedere l'accreditamento nazionale e regionale?
Un provider non può chiedere contemporaneamente l'accreditamento nazionale e regionale considerato che l'accreditamento nazionale comprende ed assume quello regionale (cfr Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009).

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6.16 - Trattandosi di richiesta per accreditamento provider di nuova istituzione, ma con un’esperienza ventennale nell’ambito di organizzazione congressuale in ambito ECM (appoggiandoci a un provider esterno), è corretto considerare comunque la struttura “priva di esperienza formativa pregressa in ambito sanitario”?
Si è corretto.

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6.15 - Nella preparazione del sistema di generazione del file XML necessario per comunicare al portale Age.Na.S. i risultati degli eventi ECM, è emerso un dubbio su un dato da comunicare.
Il dato in questione è il "codice organizzatore", codice identificativo del provider accreditato assegnato dall'ente accreditante. Vorremmo pertanto sapere, sempre che il "codice organizzatore" e il "numero assegnato" siano sostanzialmente la stessa cosa?
Si, il codice organizzatore e codice identificativo sono la stessa cosa.

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6.14 - Il cv del moderatore non deve essere inserito?
Al momento non è previsto.

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6.13 - Esiste un limite di inserimento di categorie?
No, in quanto è possibile inserire anche tutte le professioni in coerenza con gli obiettivi formativi di cui l’Acc. Stato Regioni del 05/11/09.

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6.12 - Quanti eventi posso aggiungere al piano formativo?
Il Provider ha l’obbligo di realizzare almeno il 50% dell’attività programmata annualmente, con la possibilità di aumentare, per ogni target di utenza già previsto, le attività formative, coerentemente con le risorse disponibili e le richieste dell’utenza cui si rivolge e coerentemente con gli obiettivi formativi che ha indicato. L’inserimento di un nuovo evento nel piano formativo può avvenire entro e non oltre 30 gg dallo svolgimento dello stesso.

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6.11 - La certificazione ISO è obbligatoria?
No, è possibile allegare un piano di qualità redatto dal responsabile della qualità dell’aspirante provider.

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6.10 - E' possibile inserire corsi blended nel piano formativo?
Sì, configurando esattamente le modalità, le tipologie formative ed i contenuti.

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6.9 - Ho preso visione dell’avviso pubblicato sul sito di Agenas il 28/03/2011 riguardante i termini di presentazione del piano formativo e vorrei un chiarimento: al momento della richiesta di accreditamento la nostra società non ha provveduto ad inserire il piano formativo, sapendo che sarebbe stato possibile procedere anche successivamente ad allegare questo documento.
Come ci dobbiamo regolare con i termini da voi segnalati nell’avviso? E in particolare, è confermato che nonostante il nostro iniziale mancato inserimento era consentito richiedere l’accreditamento inserendo solo successivamente il piano formativo al contrario di quello che viene esplicitato in premessa di avviso?
Il termine ultimo di presentazione del piano formativo per coloro che all’atto della richiesta di accreditamento non lo avessero inserito è il primo utile nell'elenco “TERMINI DI PRESENTAZIONE” pubblicato nell'avviso in questione, e cioè il 30 Aprile 2011.

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6.8 - Al momento della validazione della richiesta di accreditamento provvisorio, viene data la possibilità di scegliere le figure professionali, la scelta settoriale deve intendersi definitiva e non più modificabile, oppure una volta ottenuto l'accreditamento è possibile modificarla aggiungendo o eliminando determinate figure professionali?
E' possibile effettuare le modifiche previa autorizzazione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua

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6.7 - In quale modo devono essere predisposti i curricula richiesti?
I curricula richiesti devono essere in formato europeo e firmati

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6.6 - In quale formato devono essere inseriti i documenti richiesti?
Tutti i documenti che il sistema richiede di inserire devono essere in formato PDF e firmati digitalmente, senza eccezioni.

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6.5 - Nella parte relativa ai Dati Organizzatore, nella schermata Dati Economici si chiede di indicare il numero dei dipendenti dedicati alla formazione con il dettaglio di coloro che sono assunti a tempo indeterminato e "altro personale. Quest'ultimo è da intendersi come "altro personale" dipendente a tempo determinato oppure possono esservi conteggiati anche i consulenti?
Nel numero dei dipendenti dedicati alla formazione si considerano inclusi, oltre al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche quelli assunti con contratto a tempo determinato con esclusione dei consulenti.

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6.4 - In riferimento al punto 3.3.7 del manuale utente cosa si intende per piano di qualità? E' sufficiente inserire il Certificato UNI EN ISO 9001:2008?
E' possibile allegare copia del documento di certificazione di qualità; come indicato nel manuale utente, se il soggetto richiedente è già in possesso della certificazione di qualità.

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6.3 - Nello statuto deve essere presente ed esplicita la finalità della formazione continua in sanità anche a titolo non esclusivo. E' necessario indicare la dicitura: "formazione continua in sanità" oppure è sufficiente indicare "formazione continua"?
Il regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'accordo Stato regioni del 5 novembre 2009 stabilisce che nello statuto deve essere presente la finalità di formazione continua in campo sanitario,anche a titolo non esclusivo. Pertanto, nello stesso, è necessario indicare in maniera esplicita la formazione continua in sanità.

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6.2 - L'attività pregressa, che il provider è tenuto a documentare, deve riguardare esclusivamente la tipologia di formazione a distanza oppure altro tipo di formazione?
L'attività pregressa del provider può riferirsi a qualsiasi tipologia di formazione purché svolta in ambito sanitario, deve inoltre essere riferito allo stessa Ragione Sociale che richiede l’accreditamento Provider.

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6.1 - Gli atti devono essere sottoscritti esclusivamente dal rappresentante legale oppure da altro soggetto delegato dal rappresentante legale?
Tutti i documenti richiesti devono essere firmati esclusivamente dal legale rappresentante.

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7.11 - Se un corso si chiude con zero partecipanti aventi diritto ai crediti il contributo alle spese ecm relativa al corso deve essere versato?
Se il corso non si svolge per la mancata partecipazione dei discenti il contributo alle spese non sarà versato. L'evento non svolto però deve essere comunque conteggiato ai fini della valutazione degli eventi svolti rispetto al piano formativo di massima, presentato all'atto dell'accreditamento, che devono essere almeno pari al 50%.

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7.10 - Vorrei maggiori informazioni riguardo il contributo economico, deve essere versato anche se un provider per un anno non procederà ad inserire alcun evento?
Il contributo annuale di cui alla lettera a) del Decreto Ministero Salute 28.02.2010 è dovuto a prescindere dalla possibilità di eseguire l’attività formativa, pertanto anche coloro che non effettuano la formazione per l’anno in cui sono accreditati debbono versare il contributo. In riferimento all’attività formativa espletata, invece, è dovuto il contributo di cui al Decreto Ministero Salute del 28.02.2010.

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7.9 - Se si fa richiesta di accreditamento entro il 30 aprile 2011 il piano formativo deve essere presentato dal mese di Luglio 2011?
Si, i termini di presentazione del Piano Formativo sono riportati nell’avviso del 28/03/2011 presente nella sezione Avvisi del sito ECM.

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7.8 - Vorrei richiedere il rimborso per un versamento fatto erroneamente, qual è la procedura per la richiesta?
Premesso che, le richieste di rimborso per versamenti effettuati sul conto corrente n. 14080998 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, non possono essere accolte.
Le istanze di rimborso vengono esaminate solo nei seguenti casi:
- Versamento eseguito sul conto corrente n. 86747664 intestato ad Age.na.s.;
- Ripetizione di un versamento relativo ad un evento/PFA o al contributo alle spese annuale, per il quale è stato già effettuato il pagamento del contributo;
- Versamento effettuato per un importo superiore a quello indicato nella “Gestione versamenti” degli eventi/PFA.
- Versamento effettuato per un importo superiore a quello indicato nella normativa (26/02/2010 - D.M. 26 Febbraio 2010 - Contributo alle spese di accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua – Art.1, a.) per l’accreditamento annuale.
In tutti gli altri casi, non si accettano richieste di rimborso.
La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata del richiedente, allegando una marca da bollo da 14,62 € (D.M. Economia e Finanze del 24/05/2005, G.U. n.123 del 28/05/2005) ed inviata all’ Age.na.s. – Via Puglie, 23 – 00187 Roma (Rm) oppure all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’Age.na.s. ECM@pec.agenas.it (solo se inviata dalla “PEC” del Provider) e dovrà contenere:
- La motivazione dell’errato versamento;
- I dati necessari per effettuare il rimborso dell’importo non dovuto (n. c/c bancario o postale, ABI e CAB);
- L’originale del bollettino postale o della ricevuta del bonifico bancario di cui si richiede il rimborso (che verrà restituito, se richiesto, a procedura conclusa);
- La fotocopia del bollettino postale o della ricevuta del bonifico bancario inerente il versamento corretto i cui dati sono stati inseriti nella “Gestione versamenti”.

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7.7 - Tra gli adempimenti richiesti dal nuovo accreditamento ECM risulta esserci anche la compilazione di una dichiarazione prestampata nella quale il rappresentante legale dovrebbe dichiarare ai fini della riduzione di 1/3 del contributo delle spese di cui alle lettere b) e c) di non usufruire di finanziamenti di nessun genere. In piattaforma questi ultimi si identificano con il termine Sponsor.
Nel caso specifico del nostro ente, i vari percorsi ECM di cui si comunica l'accreditamento, potrebbero essere parte di un progetto approvato e finanziato con risorse dei cosiddetti Fondi Interprofessionali (esempio FONTER, londimpresa, Fondoprofessioni, etc.).
Pertanto secondo una nostra interpretazione, pur non riconoscendo tali finanziamenti come sponsor, inteso nella sua vera accezione, si è optato per la presenza di sponsor, rinunciando alla riduzione del contributo. Si ribadisce la natura non commerciale dell'ente finanziatore. Non potendo, inoltre, allegare un contratto di sponsorizzazione, sempre nell'ottica della prudenza e della personalissima interpretazione, (non avendo da voi ricevuto indicazioni ad oggi almeno), si è scelto di inserire la convenzione che disciplina il finanziamento ricevuto.
La procedura adottata dal provider e sopra descritta risulta essere quella corretta.

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7.6 - Gli oneri e il consuntivo entrambi a 60 gg dalla fine dell’evento?
entro 90 giorni dalla fine dell'evento dovrà essere inviato al co.ge.a.p.s. e all'ente accreditante il report inerente l’elenco dei discenti e versato il contributo alle spese per l'evento formativo erogato (art.2 D.M. sul contributo alle spese).

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7.5 - Il contributo si versa una volta sola per tutte le categorie professionali?
Sì il contributo alle spese non è legato alle categorie professionali destinatarie della formazione ed è regolamentato dal DM del 26 Febbraio 2010 al quale si rimanda.

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7.4 - Il contributo per i corsi FAD è relativo al numero di utenti per cui si prevede l’accreditamento o a quelli effettivamente accreditati?
Il contributo alle spese per l’attività formativa a distanza è disciplinato dal D. M. del 26 febbraio 2010, art. 1, in base al quale è previsto a carico dei provider accreditati un contributo annuale per lo svolgimento di attività formative ECM ed un contributo per l’accreditamento di specifiche attività formative a distanza modulato secondo il numero dei partecipanti che hanno ottenuto i crediti formativi ECM.

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7.3 - La nuova normativa prevede, indipendentemente dalla tipologia di formazione accreditata, un contributo annuo ed uno aggiuntivo per ciascun corso accreditato: è da intendersi un unico contributo valido per tutte le discipline o, come era in precedenza per la RES, uno a disciplina?
Il provider deve effettuare il pagamento per singolo evento formativo anche se rivolto a più figure professionali o discipline.

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7.2 - In riferimento al contributo alle spese, la riduzione di 1/3 del contributo è dovuto nel caso che i soggetti provider non godano di finanziamenti di qualsiasi natura. Che cosa si intende per finanziamenti di qualsiasi natura?
Si intende qualsiasi conferimento sia in denaro, in beni o in servizi da parte di soggetto terzo alla struttura interna del provider.

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7.1 - Il provider è tenuto a presentare il bilancio degli ultimi tre anni. Per ultimi tre anni si intende il 2007-2009? Tenuto conto che il bilancio consuntivo 2009 sarà approvato solo entro il mese di maggio è possibile che il provider fornisca una dichiarazione in cui si impegni a trasmettere il bilancio entro il 31 maggio 2010?
Il provider è tenuto a presentare il bilancio relativo agli ultimi tre anni (es. 2007-2009). Per il bilancio 2009 l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di impegno ad inserire il bilancio nel più breve tempo possibile.

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8.27 - 2012 - Qual è la differenza tra Docente e Relatore?
Ai fini ECM sono entrambe figure che erogano formazione. Sono considerati equivalenti per quanto riguarda l’acquisizione dei crediti relativi alla loro attività di docenza.

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8.26 - 2012 - Se il contributo alle spese versato prima dell’inizio dell’evento, come mai non c'è la possibilità di effettuare modifiche?
Il versamento del contributo definisce l'accreditamento dell'evento con tutte le caratteristiche che lo riguardano: data, docenti, didattica, ecc. Conseguentemente i dati relativi all'evento non possono più essere modificati.
Per ogni eventuale riscontro si rimanda al D.M. 26 Febbraio 2010 - "Contributo alle spese di accreditamento e svolgimento delle attività di formazione continua" - Art. 2 - Termini e provvedimenti che può essere scaricato dalla pagina "Normativa" del presente sito.

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8.25 - 2012 - Entro quando bisogna inserire il piano formativo?
In caso di provider che presenta la domanda di ACCREDITAMENTO, IL P.F. deve essere presentato unitamente alla domanda e riferirsi al periodo indicato nella tabella presente nella home page - “Avvisi” - 13.10.2011 “Presentazione del Piano Formativo dell’anno 2012”; all’interno dell’avviso c’è un richiamo “Termini di presentazione e decorrenza del Piano Formativo” nel quale sono riportate le tabelle, con i termini di presentazione e la corrispondente decorrenza del P.F., e alcuni esempi per le richieste di accreditamento in corso.
In caso di provider già accreditato il P.F. deve essere comunque presentato entro il 31 ottobre di ogni anno e l’evento può essere svolto dal 1° gennaio previo inserimento definitivo dell’evento stesso 30gg. prima.

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8.24 - In caso di sostituzione dei docenti, qual'è il termine per
l'inserimento dei nuovi curricula? Se la variazione si rende necessaria il giorno dell'evento,
qual'è la prassi?
Tutte le variazioni, anche le sostituzioni dei docenti (modifica del file programma), devono essere eseguite autonomamente almeno 30 giorni prima dell’evento e il sistema consente di registrare le variazioni anche con le seguenti modalità:
• Autonomamente dal 30° giorno fino ad 1 giorno prima dell’evento;
• Richiedendo alla Segreteria della CNFC, tramite la funzione comunicazioni (v.modalità), dal giorno dell’inizio dell’evento in poi.
Le modifiche fuori termine (dal 30° giorno) sono comunque oggetto di segnalazione alla CNFC.
Il grado di significatività della variazione, rispetto alla regola generale, sarà valutato dalla CNFC in occasione dell’esame della relazione annuale del Provider.

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8.23 - Nel nuovo piano formativo anno 2012 un evento residenziale ripetuto in più identiche edizioni (circa 100 edizioni) va inserito una sola volta e successivamente aggiornato con "aggiungi edizione"?
Non esiste una funzione “aggiungi edizione” all’interno della funzione di inserimento del piano formativo, l’evento va inserito una sola volta nel piano formativo e le edizioni vanno aggiunte nel rapporto sugli eventi definitivi.

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8.22 - La disciplina psicoterapia per medici non è tra quelle rapportabili. Quale usare?
Anche se si tratta di “medici” soggetti all’applicazione della Legge 56/1989 art.3 e 35, la disciplina da usare è la seguente: professione “psicologia" - disciplina "psicoterapia".

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8.21 - Che cosa accade se un relatore è improvvisamente indisponibile?
La modifica/sostituzione motivata va comunicata alla Segreteria anche il giorno stesso, quindi anche nella relazione annuale (tutte le richieste di variazioni verranno valutate dalla CNFC).

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8.20 - Nell’inserimento di eventi definitivi residenziali sul vostro sito, nella maschera principale al punto 15 si richiede di indicare una quota di partecipazione. Purtroppo il sistema non prevede una quota differenziata per le diverse categorie di partecipanti. Gli eventi fanno parte del 9° Congresso Internazionale SOI per cui la quota di partecipazione si riferisce all’intero congresso e le quote sono così differenziate:
Oftalmologo socio SOI € 0.00
Oftalmologo non socio SOI € 800.00
Biologi, Ortottisti € 250.00
Infermieri € 100.00
E’ possibile indicare la quota di partecipazione più alta (€ 800.00)al punto 15 ed indicare nel programma che allegheremo le quote di partecipazione con le diverse specifiche?
Si, è possibile indicare la quota più alta.

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8.19 - Nel rapporto finale degli eventi accreditati, il numero dei partecipanti è quello relativo ai congressisti rilevati al 100% della durata dell’evento?
Nel rapporto finale dell’evento si indica esclusivamente il numero dei partecipanti a cui sono stati assegnati i crediti.

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8.18 - Il collaboratore esterno (con Partita Iva) e il lavoratore regolato con contratto a progetto possono rientrare nella categoria “altro personale” nell’area Dati Economici – punto 35: “numero di dipendenti dedicati alla formazione”?
Nel numero dei dipendenti dedicati alla formazione si considerano inclusi, oltre al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche quelli assunti a tempo determinato con esclusione dei consulenti.

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8.17 - Quali categorie sono da considerare facenti parte di “altro personale”?
Tutte quelle categorie che non sono a tempo indeterminato e determinato o con contratto di collaborazione continuata e continuativa.

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8.16 - Quando devo inserire la relazione annuale?
Entro 90 gg dalla fine dell’ anno quindi entro il 31/03 di ogni anno.

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8.15 - Quando devo inserire il report di ogni singolo evento?
Entro 90 giorni dalla fine dell’evento.

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8.14 - Gli eventi che non si erogano devono essere cancellati dall’elenco degli eventi definitivi? E’ corretto?
Si, ma poiché restano nello storico, vengono computati ai fini del limite minimo del 50% prescritto nel regolamento.

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8.13 - Quali sono le differenze di informazioni che devono essere inserite nel form EVENTI DEFINITIVI nel punto 5; in particolare i punti 5.3 e 5.4 - Obiettivi dell’evento
5.1 Obiettivo formativo
5.2 Acquisizione competenze tecnico-professionali
5.3 Acquisizione di processo
5.4 Acquisizione competenze di processo
Gli obiettivi formativi Nazionali e regionali possono essere suddivisi in tre rilevanti tipologie di obiettivi formativi (Pag. 7/8 Accordo Conferenza Stato – Regioni):
a) Finalizzati allo sviluppo delle competenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività, acquisendo crediti formativi inerenti eventi specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza (obiettivi formativi tecnico - professionali);
b) Finalizzati allo sviluppo delle competenze e conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. Questi obiettivi si rivolgono dunque ad operatori ed equipe che intervengono in un determinato segmento di produzione (obiettivi formativi di processo);
c) Finalizzati allo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità,efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari. Questi obiettivi si rivolgono, di norma, a tutti gli operatori avendo quindi caratteristiche interprofessionali (obiettivi formativi di sistema).


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8.12 - Quando si parla di prolungamento del primo semestre 2011 dell’utilizzo della vecchia procedura di inserimento eventi, vale anche per chi ha già ottenuto l’accreditamento provider?
Chi ha già ottenuto l’accreditamento come provider entro il 31 ottobre 2010 dovrà inserire il piano formativo annuale con decorrenza 01/01/2011 non sarà più necessario utilizzare la vecchia procedura di accreditamento eventi, mentre per provider accreditati dalla CNFC dopo il 31 ottobre ma entro il 31 gennaio 2011 il piano formativo decorre dal 1° aprile 2011, pertanto gli eventi formativi che l’organizzatore intende erogare dal 1° gennaio 2011 al 30 marzo possono essere registrati utilizzando il precedente sistema sperimentale (accreditamento di eventi).

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8.11 - Dall’ipotesi progettuale al progetto definitivo possono variare le cose. Il programma viene ampliato, costruito etc. etc. Ma nel piano formativo si chiedono già tempi e crediti. Possono essere poi modificati al momento dell’invio del programma definitivo (30 giorni prima dell’inizio evento)?
Le informazioni relative all’evento definitivo sono modificabili fino a 30 giorni prima dell’inizio.

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8.10 - La data di inizio e fine evento può essere modificata nel programma definitivo rispetto al piano formativo?
Si.
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8.9 - Se l’evento è svolto in collaborazione con una segreteria organizzativa e una società scientifica è corretto inserire entrambi gli accordi di partnership nella sezione “partner” o è sufficiente allegare quello con la segreteria organizzativa?
Devono essere inseriti tutti i contratti con i “partner” (provider e non provider) durante il caricamento dell’evento definitivo.

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8.8 - Se un evento formativo è organizzato congiuntamente da due o più provider accreditati, l’evento formativo deve essere inserito nei piani formativi di tutti i provider?
No, l’evento deve essere inserito nel piano formativo di uno solo dei provider (quello che, relativamente all’evento, si interfaccia direttamente con la Segreteria ECM). La responsabilità tuttavia ricadrà sui due o più provider che sono intervenuti nella predisposizione dell’evento, ciascuno per la parte di sua competenza, rilevabile nell’accordo tra gli stessi.

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8.7 - Relazione finale: quando verrà comunicato il nuovo format per la trasmissione del report?
Il nuovo format è allo studio della Commissione Nazionale e verrà pubblicato in tempo utile per la redazione del documento.

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8.6 - Relazione finale: come semplificare la rendicontazione economica dei singoli eventi svolti?
Non sarà necessario allegare una rendicontazione economica suddivisa per ogni evento svolto, ma un dato aggregato che indichi, in relazione al piano formativo di ogni anno, il budget previsto, il budget allocato, l’eventuale scostamento e la motivazione dello scostamento. Naturalmente la rendicontazione di ogni singolo evento deve essere presente presso la sede del provider e disponibile per la Commissione Nazionale in caso di controlli.

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8.5 - Esiste la possibilità di inserire più di un co-provider per lo stesso evento?
Si, indicando il co-provider come partner, inserendo il nome del partner o dei partner e l’allegato relativo al contratto (pag. 22 Form).

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8.4 - I contratti con le sedi operative possono variare secondo l’evento. E' necessario modificare ogni volta ciò che è stato dichiarato nella richiesta di accreditamento?
Si, si può inserire nella voce “PARTNER” negli eventi definitivi, il contratto con la sede operativa per il singolo evento.

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8.3 - Se un provider accreditato chiede la variazione del legale rappresentante cosa deve allegare come documentazione?
E’ necessaria una formalizzazione della richiesta (scansione della richiesta originale redatta su carta intestata, firma olografa del nuovo legale rappresentante, salvata in pdf e firmata digitalmente). Sono richiesti inoltre i seguenti allegati con le stesse modalità (scansione dell’originale redatta su carta intestata, firma olografa del dichiarante, salvata in pdf e firmata digitalmente): CV, Nuovo atto di nomina - Dichiarazione del nuovo legale rappresentante di cui al punto 80 della domanda validata.

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8.2 - Quali sono le modalità per integrare eventuali eventi residenziali al piano formativo 2011, presentato al 31 ottobre 2010?
Le variazioni degli obiettivi e dei destinatari non possono essere oggetto di modifica per tutto il periodo di vigenza del Piano Formativo.
Il Piano Formativo non può essere modificato ma il numero degli eventi compresi nello stesso può essere può essere integrato senza limiti e non sono previsti limiti all’implementazione dell’offerta formativa. Occorre però tener presente non che possono essere inseriti nuovi eventi se riferiti ad obiettivi formativi diversi da quelli enunciati nel Piano Formativo e per professioni diverse da quelle destinatarie del Piano.

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8.1 - Qual è la procedura per modificare/integrare i dati della richiesta di accreditamento?
Dopo la validazione i dati non potranno essere più modificati o integrati salvo a seguito di richiesta da parte della Commissione Nazionale - che potrà chiedere chiarimenti e integrazioni documentali - oppure su richiesta motivata del Provider da far pervenire all'indirizzo ecmdocumenti@agenas.it e previa specifica autorizzazione a cura della Commissione Nazionale per la Formazione Continua. La documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale qualificata dal Legale rappresentante.