L’articolo 1 del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, al comma 1, punto n. 9, lett. o) dispone: "sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza".
La disposizione del citato D.P.C.M. si applica, ai sensi dell’art. 12, fino alla data del 24 novembre p.v.
Tenuto conto dell’incertezza del quadro normativo e nelle more di un chiarimento dello stesso, si ricorda che resta ferma la possibilità di erogare formazione a distanza nelle modalità definite dai "Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività E.C.M." nonché dalla delibera della C.N.F.C. del 10 giugno u.s. in materia di "emergenza epidemiologica da COVID-19".
Si comunica, inoltre, che le disposizioni di cui al punto 2 della citata delibera del 10 giugno 2020, concernenti la possibilità di convertire gli eventi RES, si applicano anche agli eventi inseriti alla data del 24 ottobre 2020.