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Testo della ricerca:
Domande e risposte
FAQ ORGANIZZATORE
Sono un Fisioterapista ed ho scelto di partecipare ad un evento tra quelli presentati nel dettaglio nel sito ECM. L'evento prevedeva come quota individuale di partecipazione un costo zero, ma , al momento dell'iscrizione, mi è stata richiesta una certa somma e rilasciata la relativa fattura, con la spiegazione, da parte dell'organizzatore dell'evento, che per accellerare le procedure di presentazione dell'evento era stato messo costo zero e poi con calma si era stabilito un costo di partecipazione per tutti. Come mai questa incongruenza tra la presentazione del corso che ho visionato dal vostro sito è quello che è effettivamente accaduto? E' corretto richiedere una somma, sebbene non dichiarata?
La quota individuale di partecipazione all'evento/PFA deve essere stabilita dagli organizzatori al momento dell'inserimento dell'evento o PFA. Qualsiasi modifica a questo o altro campo, già registrato nel sistema, non è ammessa. Coloro che dovessero riscontrare anomalie o difformità rispetto a quanto pubblicato nel sito, come quella gentilmente segnalata, sono invitati a comunicarlo alla Segreteria ECM tramite posta ordinaria. La Segreteria si farà carico di presentare la documentazione alla CNFC e adottare i relativi provvedimenti a carico dell'organizzatore.
E' possibile modificare il numero dei partecipanti già indicato nella scheda di inserimento di un evento formativo e/o di un progetto formativo aziendale?
Non è possibile aumentare o diminuire il numero dei partecipanti previsto in quanto la modifica influisce direttamente sulla formula che consente l'attribuzione dei crediti formativi all'evento e/o al progetto formativo aziendale. Eccezionalmente, e solo dopo ulteriore valutazione da parte della Commissione, è possibile chiedere la modifica. Il numero dei partecipanti indicato nella scheda di inserimento di un evento formativo e/o di un progetto formativo aziendale è uno dei parametri utilizzati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua per l'accreditamento delle attività formative (quanto dichiarato dalla persona responsabile della richiesta corrisponde ad autocertificazione). Ulteriori informazioni possono essere acquisite contattando la Segreteria ECM via e-mail alla casella di posta elettronica ecm@agenas.it
Posso spedire la domanda di accreditamento degli eventi formativi utilizzando la posta elettronica o il servizio di posta tradizionale?
L'erogazione dei crediti ECM avviene da parte del Ministero della Sanità, solo attraverso le funzioni disponibili su questo sito. Non inviare lettere o fax, né domande di accreditamento in posta elettronica.
Non dispongo dello statuto in formato elettronico, che debbo fare?
E' possibile digitarne il testo e trasmettere il relativo file oppure utilizzare uno scanner per trasformare le pagine in formato elettronico; in quest'ultimo caso tutte le pagine vanno raggruppate in un unico file che però deve essere di dimensioni contenute (5 K) per facilitarne la trasmissione e la lettura.
Ho trasformato lo statuto in formato elettronico, ma il file supera le dimensioni consigliate. Cosa posso fare?
E' possibile limitarsi a trasmettere la prima e l'ultima pagina dell'atto e le parti di esso contenenti le finalità e, in particolare, quelle relative alla formazione.
Nella scheda di registrazione del provider appare la richiesta di partita IVA che la nostra società non ha, cosa possiamo fare?
Per le società che non sono tenute dall'obbligo di partita IVA, è possibile inserire il Codice Fiscale della società. Per le società e per gli altri soggetti, che ai sensi delle vigenti disposizioni finanziarie non hanno l'obbligo della partita IVA, è possibile utilizzare il numero di Codice Fiscale della persona giuridica.
In veste di organizzatore ho richiesto l'accreditamento per uno stesso evento destinato a medici di medicina generale e farmacisti. Come previsto dalla procedura, ho formulato due distinte richieste. A completamento del processo di valutazione ho ottenuto crediti diversi per le due professioni. Come mai?
Le valutazioni di eventi formativi sono attribuite automaticamente ad esperti che sono competenti per la professione e per la disciplina indicata dall'organizzatore. Nel caso in esame, le professioni sono due e gli esperti impegnati nella valutazione dell'evento chiamati a pronunciarsi sulla effettiva bontà del contenuto culturale e scientifico dell'evento stesso sono tre per i medici di medicina generale e tre per i farmacisti. Gli esperti, relativamente alla professione di riferimento, valutano quanto e se è coerente: l'obiettivo formativo, il percorso didattico, i docenti che insegnano in relazione all'argomento trattato e la sua ricaduta sulla specifica professione. Chi può stabilire quanto e se l'evento proposto è adatto o improprio per i medici o per i farmacisti? E' possibile che quello che vale per una professione possa non avere lo stesso valore culturale scientifico per un'altra professione. Ciò provoca valutazioni diverse di uno stesso evento. Ecco che i crediti formativi attribuiti per i medici sono diversi dai crediti formativi attribuiti ai farmacisti. In generale lo stesso evento formativo destinato a più di una professione può avere per le varie professioni coinvolte crediti uguali o diversi, anche se di pochi crediti.
E' possibile modificare la data e il luogo di svolgimento di un evento formativo o di un progetto aziendale?
Come è noto, è possibile apportare modifiche ai dati di un evento o di un un progetto formativo aziendale solo prima di effettuare l'operazione di validazione. Per ovviare a eventuali problemi organizzativi, da oggi è possibile modificare la data di inizio, la data di fine e il luogo di svolgimento di un evento o di un progetto formativo aziendale già validato, nel rispetto dell'intervallo temporale 90-180 giorni. Come è noto,infatti, per richiedere l'accreditamento di un evento o di un progetto formativo aziendale è necessario che la validazione della richiesta sia effettuata almeno 90 giorni prima della data di inizio e non prima comunque di 180 giorni. Ad esempio, se si effettua la validazione di un evento il 19 aprile , l'evento deve avere la data di inizio compresa tra il 17 luglio ed il 14 ottobre : questo intervallo temporale (90–180 giorni successivi alla data di validazione) resta memorizzato nel sistema. Pertanto, se è necessario posticipare per motivi organizzativi la data di inizio dell'evento, tale spostamento può solo essere compreso tra il 17 luglio ed il 14 ottobre, indipendentemente dal giorno in cui tale modifica viene effettuata. In questo modo resta salvaguardata la coerenza della richiesta con il rispetto della tempistica prevista dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
E' possibile modificare i dati del referente che ha richiesto l'accreditamento di un evento/PFA?
A partire dalle funzioni presenti nel sito è possibile:
modificare i dati anagrafici già inseriti, della persona di riferimento responsabile delle richieste di accreditamento di eventi ECM;
inserire un nuovo responsabile a fronte di uno stesso Organizzatore.
Nel primo caso (a) occorre procedere con la funzione di '
Aggiornamento dati Personali
' presente in questa sezione e modificare il nome, cognome,il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail; nel secondo caso (b) occorre procedere con la '
Registrazione E.C.M.
' , selezionare il tipo di organizzatore, la regione e la provincia presso cui è ubicata la sede, scegliere nell'elenco proposto l'organizzatore scelto e procedere con l'inserimento dei dati richiesti.
Quanti crediti ECM devono essere rilasciati al Tutor di un evento formativo accreditato?
La CNFC ha stabilito esclusivamente crediti formativi per i discenti (operatori sanitari) che seguono eventi formativi accreditati ECM e per i docenti (o loro sostituti): questi ultimi hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare (per il 2004 massimo 15 crediti riferiti ad attività di docenza). Per le altre figure didattiche quali i tutor, gli animatori, i responsabili scientifici ecc., è allo studio della CNFC la possibilità di attribuire crediti formativi unitamente ad altre tipologie formative quali gli stage, la formazione sul campo e l’autoformazione. (13/01/2005)
Gli odontoiatri hanno l’obbligo di acquisire i crediti ECM?
Si, gli odontoiatri sono operatori sanitari che devono acquisire i crediti formativi. Si fa presente che il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti . A tal proposito il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute (cfr. la sezione dedicata agli operatori della sanità relativa all’obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti) (17/02/2005).
In veste di organizzatore ho richiesto l’accreditamento per un evento destinato a psicologi con disciplina psicoterapia inserita come disciplina principale di riferimento. Oltre che agli psicologi, posso rilasciare i crediti formativi ai medici chirurghi in possesso di altri titoli di specializzazione?
No, in questo caso specifico non è possibile rilasciare gli attestati con i crediti formativi a medici chirurghi in possesso di qualsiasi specializzazione. L’organizzatore ha facoltà di rilasciare gli attestati con i crediti formativi assegnati all’evento esclusivamente a medici chirurghi che sono in possesso della relativa specializzazione in psicoterapia, qualora ne abbia indicato il numero dei partecipanti all’atto della richiesta. Ad ogni buon conto, si precisa che nel caso in cui la disciplina psicoterapia non fosse inserita come principale di riferimento non è possibile rilasciare i crediti nemmeno ai medici chirurghi con specializzazione in psicoterapia (cfr. pop up ed help on line all’atto dell’inserimento dell’evento). Con l’occasione si ricorda che la analoga procedura si applica in determinate professioni e relative discipline cosiddette “multiaccesso”( cfr nella sezione documenti utili i “dati evento residenziali” da pag. 7 a pag. 10).
Se ho difficoltà di applicazione del programma di Educazione Continua in Medicina di contenuto e di chiarimento delle indicazioni presenti nel sito a chi devo rivolgermi?
Per le indicazioni ed i chiarimenti sul programma di Educazione Continua in Medicina è possibile inviare una e_mail all'indirizzo ecm@sanita.it oppure telefonare all'Ufficio Informazioni della Segreteria della Commissione ECM (06/42749600) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Telefonando al numero sopraindicato, in caso di linea occupata, si udirà un segnale di prenotazione (differente da quelli di occupato e libero) che accoderà la telefonata in attesa in ordine cronologico. Si prega, pertanto, di attendere il proprio turno senza chiudere la comunicazione per evitare di perdere la priorità acquisita (02/05/05).
Sono un Provider ed ho organizzato un evento sulle Innovazioni diagnostiche-terapeutiche e ricostruttive del carcinoma della mammella in accordo con uno sponsor commerciale .E' possibile effettuare delle modifiche o integrazioni alle fonti di finanziamento successivamente alla registrazione dell'evento? E per eventuali edizioni?
No, mai.
Le fonti di finanziamento, quale esse siano e tantomeno lo sponsor, non possono essere integrate e/o modificate dopo la validazione, nè dopo l'accreditamento, nè per le successive edizioni. Nel caso sia indispensabile apportare modifiche, è possibile solamente proporre nuova richiesta di accreditamento attraverso una nuova registrazione. Nella delibera dell’11 novembre 2004 (cfr.
‘Disposizioni della CNFC in materia di modifiche degli eventi/PFA’
nella sezione ‘Documenti Utili’ per gli Organizzatori), la CNFC ha modificato e integrato tale disposizione, dettagliando ulteriormente le operazioni consentite successivamente alla validazione di eventi e/o PFA. (05/09/2005)
Sono un organizzatore che ha richiesto l’accreditamento ECM per un evento formativo. Uno dei docenti previsti, purtroppo, si è reso indisponibile per inderogabili impegni lavorativi. E’ possibile effettuare una sostituzione inserendo un docente di pari valore professionale?
No. Qualora dovessero essere effettuate sostituzioni del docente non autorizzate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua l’evento/PFA verrà cancellato dalla banca dati ECM e i crediti, eventualmente attribuiti, non potranno essere ritenuti validi anche nel caso in cui sia già stato effettuato il versamento del contributo. Gli attestati eventualmente distribuiti dovranno essere annullati e ritirati a cura dell’organizzatore. La sostituzione di un docente è possibile esclusivamente nel caso in cui il nuovo nominativo sia già stato inserito nel programma dell’evento o PFA come sostituto prima della validazione. In tal caso, infatti, l’evento/PFA potrà essere valutato dagli esperti (referee) in quanto completo dei curricula dei docenti e dei sostituti. Al termine dell’evento sarà cura dell’Organizzatore riportare l’indicazione della sostituzione effettuata nelle note del rapporto finale. Nel caso di indisponibilità del docente previsto a causa di decesso, calamità naturale o altro motivo, grave e imprevedibile, è possibile sottoporre la richiesta di sostituzione del docente alla CNFC, che procederà a valutare la compatibilità della posizione curriculare con l’evento per il quale è stato richiesto l’accreditamento. L’istanza dovrà essere inviata congiuntamente alla documentazione che si ritiene opportuna via fax al n. 06-42749488. (15/12/2005)
Come vengono gestite le edizioni di un evento formativo?
Per "edizione" di un evento formativo si intende la ripetizione dell'evento, registrato riportando tutte le indicazioni richieste dal programma di Educazione continua in medicina (per es. responsabile scientifico, numero di partecipanti, numero di ore destinate alla formazione, programma didattico, ecc.) rispetto al quale l'unica variazione consentita è la data di inizio dell'edizione ed, eventualmente, il luogo. Pertanto, al fine di favorire l'organizzazione di edizioni ulteriori per eventi formativi che hanno ottenuto crediti ECM, sono state definite nuove modalità operative per la gestione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 27 dicembre 2001.
In particolare:
Non è più necessario, in fase di richiesta di accreditamento di un evento, indicare tutte le edizioni che si intende svolgere nell'anno solare.
L'organizzatore richiede l'accreditamento di un evento formativo indicando la data di inizio e fine (domanda 3 ) per l'edizione base (coerentemente con la tempistica prevista dei 180-90 giorni prima) e, se lo desidera le ulteriori edizioni che è già certo di realizzare; ha comunque facoltà di aggiungere in qualsiasi momento edizioni successive alla prima . A tal riguardo si rammenta l'importanza di articolare il file che contiene il programma in modo da risultare valido anche per le eventuali successive edizioni che si intenderà presentare. Si ricorda che tutte le informazioni contenute nel programma sono utili e necessarie per la valutazione dell'evento al fine dell'attribuzione dei crediti, e significative per la verifica in loco effettuabile da un osservatore designato dalla Commissione nazionale per l'educazione continua. Inoltre il programma è consultabile dagli operatori sanitari nella banca dati di ECM: pertanto le informazioni contenute dovranno essere riferibili anche a più edizioni.
Il pagamento del contributo previsto ai sensi del D.M. 27 dicembre 2001 va effettuato per singola edizione.
Il messaggio di posta elettronica con il quale vengono comunicati il numero di crediti ECM proposti per l'evento conterrà l'indicazione del contributo da versare su conto corrente postale o tramite bonifico bancario o tramite mandato di pagamento: tale importo si riferisce ad ogni singola edizione nella quale si articola, eventualmente, l'evento. Per comunicare l'avvenuto pagamento sarà necessario accedere al sistema ECM con le proprie credenziali di accesso; attivare la sezione “Gestione versamenti “ scegliere quindi l'evento per il quale si intende comunicare gli estremi del versamento.
Se l'evento non prevede edizioni o se non si ancora provveduto a comunicare gli estremi del versamento riferito all'edizione base (indicata nel sistema con progressivo 0), il sistema richiede direttamente l'inserimento degli estremi del pagamento: si sottolinea che per eventi articolati in più edizioni è sempre necessario effettuare il versamento del contributo per l'edizione base. Se per l'evento sono previste più edizioni, inserite anche successivamente all'accreditamento dell'evento, il sistema presenta l'elenco delle edizioni presenti (ciascuna edizione è identificata da un numero progressivo): va effettuata quindi la scelta dell'edizioni per la quale si intende comunicare gli estremi del versamento effettuato. Pertanto, nel caso l'evento si articoli in più edizioni, dovrà essere effettuato un distinto versamento per ognuna di esse: la causale del versamento dovrà riportare anche l'indicazione dell'edizione a cui tale versamento si riferisce . L'edizione è individuata per mezzo del numero progressivo che la caratterizza: tale numero è assegnato dal sistema e può essere verificato per mezzo della funzione “Gestione versamenti” . L'importo dovuto per ciascuna edizione è pari all'importo indicato nel messaggio di proposta dei crediti ed è possibile visualizzarlo nella sezione “Eventi formativi - Interrogazione”.
Resta inteso che :
nella sezione “eventi accreditati” vengono visualizzate solo le edizioni per le quali è stato effettuato il versamento del contributo dovuto; pertanto solo tali edizioni consentono l'attribuzione dei crediti ECM ai partecipanti;
le edizioni per le quali non è stato effettuato il versamento del contributo alle spese (art. 92, comma 5, Legge 388/2000) potranno essere sempre cancellate dal responsabile dell'evento formativo, mentre quelle per le quali è stato già effettuato i versamento del contributo, potranno essere annullate. (10/02/2006)
La nostra organizzazione deve necessariamente procrastinare, per problemi logistici intervenuti successivamente alla richiesta di accreditamento, la seconda delle quattro giornate previste per un l’evento. E’ possibile modificare le date delle giornate intermedie di un evento formativo/pfa?
Si, e’ consentito modificare la data di una o più giornate intermedie di un evento/pfa (corrispondenti all’edizione zero o edizioni successive alla zero) senza alcuna richiesta di autorizzazione da parte della Commissione Nazionale Formazione Continua. In questo caso, l’organizzatore dovrà inviare alla Segreteria ECM - tramite fax o e-mail - una comunicazione, per opportuna conoscenza, almeno dieci giorni prima della data intermedia da modificare nell’evento/pfa, specificando chiaramente i giorni in cui l’evento verrà svolto. La comunicazione deve essere completata da un’autocertificazione con la quale il legale rappresentante dichiara di aver diramato analoga informativa a tutti i partecipanti dell’evento/pfa. (09/06/2006)
In veste di Organizzatore ho l’esigenza di organizzare un evento che si sviluppa nel seguente modo: durante la sessione mattutina dell’evento, si svolgono sessioni parallele il cui svolgimento comporta la non esecuzione da parte di tutti i partecipanti dello stesso percorso formativo. È possibile inserire correttamente il programma?
Premesso che, in ordine alla richiesta di accreditamento di un evento (corso residenziale), è consentito organizzare al suo interno differenti percorsi formativi anche in sessioni parallele (percorso parziale del programma totale), devono essere rispettate due regole: la prima riguarda l’assenza di sponsor commerciali che presentano il loro prodotto (per es. negli spazi temporali creatisi dai diversi percorsi formativi), la seconda la necessità di configurare un percorso formativo (didattico) appropriato. Per percorso formativo appropriato si intende un percorso didattico che espliciti logicamente le procedure di insegnamento e di apprendimento (per esempio la parte pratica deve necessariamente seguire quella teorica) per raggiungere l’obiettivo formativo globale del corso/convegno/seminario/ecc.. Nell’ occasione, si precisa che, in tutti i casi, il compito di valutare il valore culturale e scientifico dell’evento spetta ai referee e poi alla Commissione, in quanto la predetta valutazione non è di competenza della scrivente Segreteria. (05/07/2006)
Come posso conoscere quanti crediti ho acquisito fino ad oggi ed avere un bilancio dei crediti effettivamente acquisiti annualmente?
Si riporta lo stralcio dell'Accordo Stato-Regioni del 1° Agosto 2007 concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina" relativo al ruolo degli Ordini e Collegi in materia di certificazione dei crediti formativi: "Gli ordini professionali rivestono il ruolo di garante della professione e di certificatore della formazione continua. In virtù delle significative caratteristiche la Commissione ha affidato al Consorzio di tutti gli ordini, collegi e associazioni professionali (COGEAPS) il compito di attivare e gestire un'anagrafe dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari nel corso del quinquennio sperimentale. Gli ordini, in conseguenza del patrimonio di dati e di conoscenze a loro disposizione, acquisiti in virtù dell'anagrafe dei crediti formativi e del compito di certificatori, potranno altresì garantire l'appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi e alla professione svolta, nonché del buon esito delle strategie formative poste in essere, svolgendo una funzione di consulenza verso i propri associati e di indirizzo, in sede di Commissione, per l'armonizzazione tra offerta e partecipazione formativa. Gli ordini e collegi possono rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione".
E' obbligatoria l'E.C.M.?
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?
Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.
E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale accreditato?
I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare (per il 2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di docenza). I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un’ora o un’ora e trenta minuti di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi). Si fa presente che la Commissione nazionale per la formazione continua, in occasione della seduta del 20.02.2008, ha stabilito che in caso di co-docenza di un'ora deve essere assegnato 1 credito per docente. I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.
Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale.
I Crediti Europei sono equiparati ai crediti ECM e in quale misura?
I crediti formativi validi ai sensi dell'art.16 bis e seguenti del Dlvo 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua all'Organizzatore dell'evento formativo o del Progetto formativo Aziendale. La procedura che deve essere seguita prevede - come noto - la necessaria registrazione nel sito ECM e il relativo versamento del contributo alle spese (art. 92, comma V, L. 388/2000). L'Organizzatore che ha ricevuto la certificazione da parte della Commissione dell'avvenuto accreditamento è autorizzato, a sua volta, ad attestare i crediti formativi ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione dell'apprendimento. Gli eventi formativi che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono essere accreditati se un Organizzatore italiano richiede l'accreditamento, sempre tramite registrazione nel programma ECM".
Sono un medico di medicina generale ed ho partecipato ad un evento formativo destinato anche ai farmacisti. Per i medici era previsto un numero di crediti diverso rispetto ai crediti previsti per i farmacisti. Come mai?
Quando l’organizzatore richiede l’accreditamento di un evento formativo destinato a più professioni, di fatto richiede più accreditamenti per ciascuna delle professioni coinvolte. Le valutazioni di questi eventi formativi sono attribuite automaticamente ad esperti che sono competenti per la professione e per la disciplina indicata dall’organizzatore. Nel caso in esame, le professioni sono due e gli esperti impegnati nella valutazione dell’evento chiamati a pronunciarsi sulla effettiva bontà del contenuto culturale e scientifico dell’evento stesso sono tre per i medici di medicina generale e tre per i farmacisti. Gli esperti, relativamente alla professione di riferimento, valutano quanto e se è coerente: l’obiettivo formativo, il percorso didattico, i docenti che insegnano in relazione all’argomento trattato e la sua ricaduta sulla specifica professione. Chi può stabilire quanto e se l’evento proposto è adatto o improprio per i medici o per i farmacisti? E’ possibile che quello che vale per una professione possa non avere lo stesso valore culturale scientifico per un’altra professione. Ciò provoca valutazioni diverse di uno stesso evento. Ecco che i crediti formativi attribuiti per i medici sono diversi dai crediti formativi attribuiti ai farmacisti. In generale lo stesso evento formativo destinato a più di una professione può avere per le varie professioni coinvolte crediti uguali o diversi, anche se di pochi crediti.
Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?
Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:
• il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
• i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
• i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;
si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
• nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.
Cosa fare con l'attestato di partecipazione all'evento formativo o al PFA?
L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini della successiva verifica dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che saranno successivamente rese note sul sito a cura della Segreteria della Commissione.
Il personale sanitario dipendente dalle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.) deve partecipare al programma ECM?
Sì, il personale del ruolo sanitario confluito nelle A.R.P.A. (medici, biologi, chimici, tecnici di laboratorio) deve partecipare al programma ECM con riferimento agli obiettivi formativi di interesse nazionale del gruppo 1, lettere e), f) e g), nonchè gli obiettivi di tipo generale. Le discipline di riferimento sono quelle dell'Area di Sanità pubblica e dell'Area della Medicina Diagnostica e servizi per medici, biologi e chimici, dell'Area di Chimica per i chimici e dell'Area di Fisica Sanitaria per i fisici. Per i tecnici di laboratorio, gli eventi sono compresi tra quelli destinati alla categoria dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca per un lungo periodo all’estero?
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM. Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Occorre specificare che:
• nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore.
Sono un operatore sanitario in possesso del titolo professionale: l'iscrizione all' Albo o al Collegio di riferimento nel corso dell'anno mi obbliga ad acquisire i crediti ECM per l'anno in corso?
No, il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell 'iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento. Se la data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successivo a quello di iscrizione.
Sono un massofisioterapista, sono obbligato ad acquisire i crediti formativi?
La Commissione nazionale per la formazione continua ha ritenuto che l’obbligo di conseguire i crediti formativi nel programma ECM riguardi esclusivamente il massofisioterapista che abbia svolto il corso di studio ai sensi della legge n. 403/1971 e il cui titolo di studio risulti conforme ai principi del decreto legislativo n. 502/1992 e della legge n. 42/1999 nella quale sono riconosciuti equipollenti ai nuovi percorsi formativi universitari di base, i titoli conseguiti precedentemente alla legge. Pertanto, il massofisioterapista, in applicazione del D.M. che stabilisce l’equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base (D.M. 27 luglio 2000 pubblicato nella G.U. n. 190 del 16.08.2000) può utilmente acquisire crediti formativi partecipando ai corsi ECM destinati ai fisioterapisti. (16 gennaio 2006)
E' possibile avere informazioni dettagliate relative ai Crediti formativi per il triennio 2008-2010?
In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina".
Nell'Accordo è riportato quanto segue :
" La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 ( minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti".
FAQ OPERATORE
Sono un Fisioterapista ed ho scelto di partecipare ad un evento tra quelli presentati nel dettaglio nel sito ECM. L'evento prevedeva come quota individuale di partecipazione un costo zero, ma , al momento dell'iscrizione, mi è stata richiesta una certa somma e rilasciata la relativa fattura, con la spiegazione, da parte dell'organizzatore dell'evento, che per accellerare le procedure di presentazione dell'evento era stato messo costo zero e poi con calma si era stabilito un costo di partecipazione per tutti. Come mai questa incongruenza tra la presentazione del corso che ho visionato dal vostro sito è quello che è effettivamente accaduto? E' corretto richiedere una somma, sebbene non dichiarata?
La quota individuale di partecipazione all'evento/PFA deve essere stabilita dagli organizzatori al momento dell'inserimento dell'evento o PFA. Qualsiasi modifica a questo o altro campo, già registrato nel sistema, non è ammessa. Coloro che dovessero riscontrare anomalie o difformità rispetto a quanto pubblicato nel sito, come quella gentilmente segnalata, sono invitati a comunicarlo alla Segreteria ECM tramite posta ordinaria. La Segreteria si farà carico di presentare la documentazione alla CNFC e adottare i relativi provvedimenti a carico dell'organizzatore.
Come posso conoscere quanti crediti ho acquisito fino ad oggi ed avere un bilancio dei crediti effettivamente acquisiti annualmente?
Si riporta lo stralcio dell'Accordo Stato-Regioni del 1° Agosto 2007 concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina" relativo al ruolo degli Ordini e Collegi in materia di certificazione dei crediti formativi:
"Gli ordini professionali rivestono il ruolo di garante della professione e di certificatore della formazione continua. In virtù delle significative caratteristiche la Commissione ha affidato al Consorzio di tutti gli ordini, collegi e associazioni professionali (COGEAPS) il compito di attivare e gestire un'anagrafe dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari nel corso del quinquennio sperimentale. Gli ordini, in conseguenza del patrimonio di dati e di conoscenze a loro disposizione, acquisiti in virtù dell'anagrafe dei crediti formativi e del compito di certificatori, potranno altresì garantire l'appropriatezza della formazione continua rispetto agli obiettivi formativi e alla professione svolta, nonché del buon esito delle strategie formative poste in essere, svolgendo una funzione di consulenza verso i propri associati e di indirizzo, in sede di Commissione, per l'armonizzazione tra offerta e partecipazione formativa. Gli ordini e collegi possono rivestire anche la funzione di produttori di formazione continua limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione".
E' obbligatoria l'E.C.M.?
Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M. E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.
Che valore hanno i crediti formativi conseguiti all'estero?
Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.
E' possibile acquisire crediti ECM partecipando in qualità di docente o relatore ad un evento o ad un progetto formativo aziendale accreditato?
I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare (per il 2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di docenza).
I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un’ora o un’ora e trenta minuti di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi).
Si fa presente che la Commissione nazionale per la formazione continua, in occasione della seduta del 20.02.2008, ha stabilito che in caso di co-docenza di un'ora deve essere assegnato 1 credito per docente.
I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM: non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.
Sono ammesse assenze durante la partecipazione ad un evento o ad un progetto formativo aziendale?
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell’Organizzatore valutarne la giustificazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale essendo unico responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo aziendale.
I Crediti Europei sono equiparati ai crediti ECM e in quale misura?
I crediti formativi validi ai sensi dell'art.16 bis e seguenti del Dlvo 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua all'Organizzatore dell'evento formativo o del Progetto formativo Aziendale. La procedura che deve essere seguita prevede - come noto - la necessaria registrazione nel sito ECM e il relativo versamento del contributo alle spese (art. 92, comma V, L. 388/2000). L'Organizzatore che ha ricevuto la certificazione da parte della Commissione dell'avvenuto accreditamento è autorizzato, a sua volta, ad attestare i crediti formativi ai partecipanti che hanno superato la prova di valutazione dell'apprendimento. Gli eventi formativi che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono essere accreditati se un Organizzatore italiano richiede l'accreditamento, sempre tramite registrazione nel programma ECM".
Sono un medico di medicina generale ed ho partecipato ad un evento formativo destinato anche ai farmacisti. Per i medici era previsto un numero di crediti diverso rispetto ai crediti previsti per i farmacisti. Come mai?
Quando l’organizzatore richiede l’accreditamento di un evento formativo destinato a più professioni, di fatto richiede più accreditamenti per ciascuna delle professioni coinvolte. Le valutazioni di questi eventi formativi sono attribuite automaticamente ad esperti che sono competenti per la professione e per la disciplina indicata dall’organizzatore. Nel caso in esame, le professioni sono due e gli esperti impegnati nella valutazione dell’evento chiamati a pronunciarsi sulla effettiva bontà del contenuto culturale e scientifico dell’evento stesso sono tre per i medici di medicina generale e tre per i farmacisti. Gli esperti, relativamente alla professione di riferimento, valutano quanto e se è coerente: l’obiettivo formativo, il percorso didattico, i docenti che insegnano in relazione all’argomento trattato e la sua ricaduta sulla specifica professione. Chi può stabilire quanto e se l’evento proposto è adatto o improprio per i medici o per i farmacisti? E’ possibile che quello che vale per una professione possa non avere lo stesso valore culturale scientifico per un’altra professione. Ciò provoca valutazioni diverse di uno stesso evento. Ecco che i crediti formativi attribuiti per i medici sono diversi dai crediti formativi attribuiti ai farmacisti. In generale lo stesso evento formativo destinato a più di una professione può avere per le varie professioni coinvolte crediti uguali o diversi, anche se di pochi crediti.
Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?
Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:
• il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
• i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
• i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;
si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
• nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.
Cosa fare con l'attestato di partecipazione all'evento formativo o al PFA?
L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini della successiva verifica dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che saranno successivamente rese note sul sito a cura della Segreteria della Commissione.
Il personale sanitario dipendente dalle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.) deve partecipare al programma ECM?
Sì, il personale del ruolo sanitario confluito nelle A.R.P.A. (medici, biologi, chimici, tecnici di laboratorio) deve partecipare al programma ECM con riferimento agli obiettivi formativi di interesse nazionale del gruppo 1, lettere e), f) e g), nonchè gli obiettivi di tipo generale.
Le discipline di riferimento sono quelle dell'Area di Sanità pubblica e dell'Area della Medicina Diagnostica e servizi per medici, biologi e chimici, dell'Area di Chimica per i chimici e dell'Area di Fisica Sanitaria per i fisici.
Per i tecnici di laboratorio, gli eventi sono compresi tra quelli destinati alla categoria dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
Come si deve comportare, ai fini degli obblighi ECM, chi si reca per un lungo periodo all’estero?
Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell’11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall’obbligo dell’ECM.
Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.
L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:
• nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore.
Sono un operatore sanitario in possesso del titolo professionale: l'iscrizione all' Albo o al Collegio di riferimento nel corso dell'anno mi obbliga ad acquisire i crediti ECM per l'anno in corso?
No, il debito formativo decorre dall'anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell 'iscrizione all'Albo o al Collegio di riferimento. Se la data di iscrizione all'Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l'obbligo formativo vigente dall'anno successivo a quello di iscrizione.
Gli odontoiatri hanno l’obbligo di acquisire i crediti ECM?
Si, gli odontoiatri sono operatori sanitari che devono acquisire i crediti formativi. Si fa presente che il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti . A tal proposito il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della salute (cfr. la sezione dedicata agli operatori della sanità relativa all’obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti).
In veste di organizzatore ho richiesto l’accreditamento per un evento destinato a psicologi con disciplina psicoterapia inserita come disciplina principale di riferimento. Oltre che agli psicologi, posso rilasciare i crediti formativi ai medici chirurghi in possesso di altri titoli di specializzazione?
No, in questo caso specifico non è possibile rilasciare gli attestati con i crediti formativi a medici chirurghi in possesso di qualsiasi specializzazione. L’organizzatore ha facoltà di rilasciare gli attestati con i crediti formativi assegnati all’evento esclusivamente a medici chirurghi che sono in possesso della relativa specializzazione in psicoterapia, qualora ne abbia indicato il numero dei partecipanti all’atto della richiesta. Ad ogni buon conto, si precisa che nel caso in cui la disciplina psicoterapia non fosse inserita come principale di riferimento non è possibile rilasciare i crediti nemmeno ai medici chirurghi con specializzazione in psicoterapia (cfr. pop up ed help on line all’atto dell’inserimento dell’evento). Con l’occasione si ricorda che la analoga procedura si applica in determinate professioni e relative discipline cosiddette “multiaccesso”( cfr nella sezione documenti utili i “dati evento residenziali” da pag. 7 a pag. 10).
Sono un massofisioterapista, sono obbligato ad acquisire i crediti formativi?
La Commissione nazionale per la formazione continua ha ritenuto che l’obbligo di conseguire i crediti formativi nel programma ECM riguardi esclusivamente il massofisioterapista che abbia svolto il corso di studio ai sensi della legge n. 403/1971 e il cui titolo di studio risulti conforme ai principi del decreto legislativo n. 502/1992 e della legge n. 42/1999 nella quale sono riconosciuti equipollenti ai nuovi percorsi formativi universitari di base, i titoli conseguiti precedentemente alla legge. Pertanto, il massofisioterapista, in applicazione del D.M. che stabilisce l’equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base (D.M. 27 luglio 2000 pubblicato nella G.U. n. 190 del 16.08.2000) può utilmente acquisire crediti formativi partecipando ai corsi ECM destinati ai fisioterapisti. (16 gennaio 2006)
E' possibile avere informazioni dettagliate relative ai Crediti formativi per il triennio 2008-2010?
In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina". Nell'Accordo è riportato quanto segue:
"La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 ( minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti".